IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della Bandiera nazionale; Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, concernente approvazione del regolamento sul servizio territoriale; Visto il regio decreto 11 maggio 1936, concernente approvazione del regolamento sul servizio di presidio; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una Bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica militare nonche' per i reparti della Marina militare; Ritenuto di dover dotare della bandiera di guerra il 3 battaglione carabinieri "Lombardia"; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: E' concessa la bandiera di guerra al 3 battaglione carabinieri "Lombardia" dell'Esercito italiano, che ne custodira' il vessillo. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1994 SCALFARO PREVITI, Ministro della difesa