IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 12 e  87  della  Costituzione  della  Repubblica
italiana;
  Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito
nella  legge  24  dicembre  1925, n. 2264, contenente norme per l'uso
della Bandiera nazionale;
  Visto il regio decreto 18 febbraio 1932,  concernente  approvazione
del regolamento sul servizio territoriale;
  Visto il regio decreto 11 maggio 1936, concernente approvazione del
regolamento sul servizio di presidio;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25
ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una Bandiera per l'Esercito e
per  l'Aeronautica  militare  nonche'  per  i  reparti  della  Marina
militare;
  Ritenuto di dover dotare della bandiera di guerra il
3 battaglione carabinieri "Lombardia";
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              Decreta:
  E'  concessa  la  bandiera  di  guerra al 3 battaglione carabinieri
"Lombardia" dell'Esercito italiano, che ne custodira' il vessillo.
  Il presente decreto sara' sottoposto al controllo  ai  sensi  della
vigente   normativa  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1994
                              SCALFARO
                                  PREVITI, Ministro della difesa