AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare la continuita' degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attivita' previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, (( da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. )) (( 2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato )) (( interministeriale per la programmazione economica )) (( (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, )) (( alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui )) (( all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, )) (( e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10. )) 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 4. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - La legge n. 491/1993 reca: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". Si trascrive il testo dei commi 6 e 10 del relativo art. 2: "6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonche' per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di cordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'art. 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarieta' nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici, nonche' ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti. 7-9 (Omissis). 10. Per effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non puo' essere superiore al 20 per cento".