AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Allo scopo di assicurare la continuita' degli interventi facenti
capo  al  Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed
alle  regioni  e  province  autonome,  per  la  realizzazione   delle
attivita'  previste  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more
della approvazione di una nuova legge pluriennale di  spesa  per  gli
interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 e' autorizzata
la  spesa  di  lire 800 miliardi, (( da ripartire secondo il disposto
dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. ))
(( 2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato         ))
(( interministeriale per la programmazione economica               ))
(( (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole,        ))
(( alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui         ))
(( all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491,   ))
(( e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.           ))
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  4. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
   -  La  legge  n.  491/1993  reca:  "Riordinamento delle competenze
regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali".   Si
trascrive il testo dei commi 6 e 10 del relativo art. 2:
   "6.  Per  la determinazione degli obiettivi e delle linee generali
della politica agricola, alimentare e  forestale  nazionale,  nonche'
per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in
sede  comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri
generali  e  delle modalita' attuative per l'esercizio della funzione
di  indirizzo  e  di  cordinamento,  nell'ambito   della   Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art.  12  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  e'  istituito  il  Comitato permanente delle
politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato e'  presieduto  dal
Ministro ed e' composto dai presidenti delle regioni e delle province
autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati
il  Ministro  per  gli  affari regionali e per il coordinamento delle
politiche comunitarie e, per quanto  attiene  all'art.  6,  comma  6,
lettera  a),  anche  il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta,
tra l'altro, criteri ed  indirizzi  per  interventi  con  particolare
riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attivita' di
ricerca  e  di  informazione  connesse  alla programmazione nazionale
della produzione agricola  e  forestale;  alla  valorizzazione  e  al
controllo  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari, ivi
compresi quelli inerenti ai materiali di  propagazione  delle  specie
vegetali  e  relative  certificazioni;  alla  raccolta,  adduzione  e
distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di  solidarieta'
nazionale;  alle  associazioni  ed  unioni  nazionali  dei produttori
agricoli;   alle    associazioni    di    categoria    dell'industria
agroalimentare  ed  a  quelle  della commercializzazione dei prodotti
agroalimentari;  alla  cooperazione  agroindustriale  e   alimentare;
all'ordinamento  e  alla  tenuta dei registri di varieta' e dei libri
genealogici,  nonche'  ai   relativi   controlli   funzionali;   alla
regolazione   in   materia   fitosanitaria;   alla   omologazione   e
certificazione  dei   prototipi   delle   macchine   agricole;   alla
regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.
   7-9 (Omissis).
   10. Per effetto dell'applicazione dell'art. 1, a partire dall'anno
1994,  la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per
gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle  leggi
8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive
leggi  di programmazione, per i settori oggetto della presente legge,
non puo' essere superiore al 20 per cento".