In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992, concernenti il sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovra' essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione. I consorzi dovranno inoltrare domanda in bollo al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma. Alla domanda (v. fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonche' dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali documenti dovra' risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare, lo statuto dovra' espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile, nonche' lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge. Detti documenti non sono richiesti ove gia' disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche. Tale aspetto trovera' certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio. Qualora siano intervenute modifiche, occorrera' trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autenticata degli atti consortili di modifica; b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le successive variazioni (v. fac-simile allegato 2); c) certificato del competente tribunale attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio; d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale; e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 (v. schema allegato 3); f) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite; g) apposita certificazione rilasciata da societa' di revisione e certificazione bilanci qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni; h) dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte nel corso dell'anno di riferimento; i) programma delle attivita' che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo; l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale, camera di commercio o societa' di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale dell'organismo medesimo; m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale e' stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa. In considerazione del divieto del cumulo di contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto dalla legge n. 83/1989, art. 5, comma 6, sono esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni contributi, di competenza dell'esercizio consortile di riferimento, sulla generalita' delle spese. Tutta la documentazione dovra' essere inviata in duplice copia (bilancio in triplice copia). Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale fara' fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine. Le domande ritardatarie, comunque pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilita' residue di bilancio. Il consorzio dovra' contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione anche alla regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio stesso. Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverra' entro il 20 novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992. Pertanto, ogni documento integrativo che si dovesse rendere necessario per l'esame della richiesta di contributo dovra' pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre. Con lo scopo, infine, di acquisire dati statistici, idonei a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a compilare e trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare (allegato 4). Si sara' grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicita' alle disposizioni in essa contenute. Il direttore generale per lo sviluppo degli scambi SARDI DE LETTO