In relazione alla legge n. 83  del  21  febbraio  1989,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  58  del  10  marzo 1989 ed al decreto
ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 1992, concernenti il sostegno pubblico  in  favore  dei
consorzi  all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti
che dovranno essere eseguiti e la documentazione  che  dovra'  essere
presentata  da  parte  dei  richiedenti per poter essere ammessi alla
procedura di contribuzione.
  I consorzi dovranno inoltrare domanda in  bollo  al  Ministero  del
commercio  con  l'estero  -  Direzione generale per lo sviluppo degli
scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma.
  Alla domanda (v. fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati  i
seguenti documenti:
    a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonche' dello statuto
del  consorzio  vigente  al  momento della domanda; da tali documenti
dovra'  risultare  il  rispetto  delle  condizioni   di   legge.   In
particolare,  lo statuto dovra' espressamente riportare il divieto di
distribuzione degli avanzi  di  esercizio  di  ogni  genere  e  sotto
qualsiasi  forma  alle  imprese consorziate o socie, anche in caso di
scioglimento del consorzio o della societa'  consortile,  nonche'  lo
scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.
  Detti  documenti non sono richiesti ove gia' disponibili presso gli
atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti  nuovi
nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.
  Tale  aspetto  trovera'  certificazione  nell'atto  notorio o nella
dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.
  Qualora siano intervenute  modifiche,  occorrera'  trasmettere,  in
allegato  alla  domanda  di  contributo, copia autenticata degli atti
consortili di modifica;
    b) atto notorio o dichiarazione  sostitutiva  in  regola  con  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,  resa dal responsabile
legale del consorzio in base alle disposizioni della legge 4  gennaio
1968, n. 15, e le successive variazioni (v. fac-simile allegato 2);
    c)  certificato  del  competente  tribunale  attestante  il pieno
godimento dei propri diritti da parte del consorzio;
    d)  copia   autentica   del   bilancio   relativo   all'esercizio
finanziario  oggetto  della domanda, comprensivo del conto profitti e
perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso
la cancelleria del tribunale;
    e) distinta delle singole voci di spesa, per il  totale  indicato
in  domanda,  a  fronte  delle  quali  viene richiesto il contributo,
secondo  l'elencazione  di  cui  all'art.  2   del   citato   decreto
ministeriale 25 marzo 1992 (v. schema allegato 3);
    f)  dichiarazione  del  legale  rappresentante illustrativa delle
voci di cui al conto profitti e perdite;
    g) apposita certificazione rilasciata da societa' di revisione  e
certificazione  bilanci  qualora  il totale delle spese ammissibili a
contributo superi l'importo di lire 300 milioni;
    h) dettagliata  relazione  concernente  le  specifiche  attivita'
svolte nel corso dell'anno di riferimento;
    i)  programma  delle  attivita' che il consorzio intende svolgere
nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;
    l)  eventuale  dichiarazione  dell'organismo  ospitante (regione,
associazione imprenditoriale,  camera  di  commercio  o  societa'  di
servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha
la  sede  operativa,  attestante  che  il  consorzio usufruisce delle
strutture e del personale dell'organismo medesimo;
    m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con  la  quale  e'
stata  inviata alla regione copia della domanda di contributo e della
documentazione relativa.
  In considerazione del divieto del cumulo  di  contributi  di  fonte
pubblica  erogati  allo  stesso  titolo, come previsto dalla legge n.
83/1989, art. 5, comma 6, sono esclusi  dal  contributo  ministeriale
quei  consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali
ed  organismi  con   partecipazione   maggioritaria   delle   regioni
contributi,  di  competenza dell'esercizio consortile di riferimento,
sulla generalita' delle spese.
  Tutta la documentazione dovra'  essere  inviata  in  duplice  copia
(bilancio in triplice copia).
  Le   domande   devono   pervenire,  complete  della  documentazione
richiesta, entro il  15  maggio  di  ciascun  anno;  per  le  domande
inoltrate  a  mezzo  raccomandata  postale fara' fede il timbro delle
PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine.
  Le domande ritardatarie, comunque pervenute  entro  il  30  giugno,
saranno   prese  in  considerazione  sulle  eventuali  disponibilita'
residue di bilancio.
  Il consorzio dovra' contestualmente spedire copia della  domanda  e
della  relativa  documentazione anche alla regione nel cui territorio
ha sede legale il consorzio stesso.
  Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei
relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverra'  entro
il  20  novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto dal decreto
ministeriale 25 marzo 1992.
  Pertanto,  ogni  documento  integrativo  che  si  dovesse   rendere
necessario per l'esame della richiesta di contributo dovra' pervenire
al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.
  Con  lo  scopo,  infine,  di  acquisire  dati  statistici, idonei a
verificare l'evolversi del fenomeno consortile  all'esportazione,  si
invitano  i  consorzi a compilare e trasmettere, insieme alla domanda
di contributo, la scheda unita alla presente circolare (allegato 4).
  Si sara' grati ai destinatari della presente circolare se  vorranno
dare  la  massima  diffusione e pubblicita' alle disposizioni in essa
contenute.
                        Il direttore generale
                    per lo sviluppo degli scambi
                           SARDI DE LETTO