IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note del presidente della corte di appello di Venezia n. 2123/1 in data 8 novembre 1994 e 3 gennaio 1995 con le quali si comunica che il tribunale di Verona non e' stato in grado di funzionare nel giorno 24 ottobre 1994, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Verona nel giorno 24 ottobre 1994 i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 11 febbraio 1995 Il Ministro: MANCUSO