IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note n. 2095/1 in data 9 novembre 1994 e 3 gennaio 1995 del presidente della corte di appello di Venezia con le quali si comunica che la pretura di Bassano del Grappa non e' stata in grado di funzionare il giorno 14 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bassano del Grappa il giorno 14 ottobre 1994, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 11 febbraio 1995 Il Ministro: MANCUSO