IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,   recante:
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge  22  novembre
1994,  n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1994, n. 738, il quale tra l'altro,  stabilisce  che:  "Nel  caso  di
liquidazione  coatta  dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati
dal Ministro del tesoro";
  Visto il regio decreto 16 marzo 1994, n. 267, ed in particolare gli
articoli 90 e 206;
  Visti i propri decreti n. 545286 del 21  gennaio  1995,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 febbraio 1995, e n. 545700 del
22 febbraio 1995, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
recanti individuazione delle societa' controllate dall'EFIM  che  non
vengono   assoggettate   alla   procedura   di   liquidazione  coatta
amministrativa  ai  sensi  dell'art.   4,   comma   3,   del   citato
decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni;
  Visto  il proprio decreto n. 545288 del 21 gennaio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1  febbraio  1995,  recante:
"Assoggettamento  dell'Ente  partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera - EFIM, in Roma, alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa e nomina del commissario liquidatore";
 Visto il proprio decreto n. 545548 del 1 febbraio  1995,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1995, recante: "Nomina
dei  componenti  il  comitato  di  sorveglianza  della  procedura  di
liquidazione  coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni
e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in Roma";
  Viste le lettere del 9 e del 21 febbraio 1995, n. CL 37/95 e n.  CL
105/95,   con   le   quali   il  commissario  liquidatore  dell'EFIM,
"considerato il danno grave ed  irreparabile  che  potrebbe  derivare
dall'interruzione  dell'esercizio d'impresa anche per gli adempimenti
connessi alle funzioni richiamate  dall'art.  3  del  citato  decreto
ministeriale  21  gennaio  1995, in quanto l'EFIM in liquidazione non
potrebbe esercitare le sue funzioni di azionista  di  controllo",  ha
chiesto    l'autorizzazione    "per   la   temporanea   continuazione
dell'esercizio di impresa ai sensi degli articoli 90, primo comma,  e
206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
  Visto  il  parere  favorevole  del  comitato  di sorveglianza della
procedura di liquidazione  coatta  amministrativa  dell'EFIM  del  25
febbraio 1995;
  Ritenuta l'opportunita', sulla base anche del parere favorevole del
comitato  di  sorveglianza, di autorizzare il commissario liquidatore
dell'EFIM alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;
                              Autorizza
ai sensi e per gli effetti dell'art. 206, comma 2, del regio  decreto
16  marzo  1942,  n. 267, il prof. avv. Alberto Predieri, commissario
liquidatore dell'EFIM in  liquidazione  coatta  amministrativa,  alla
continuazione dell'esercizio dell'impresa.
   Roma, 2 marzo 1995
                                                    Il Ministro: DINI