L'ISPETTORE GENERALE CAPO Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge numero 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune; Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune regionale 1995 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/1970, cosi' come modificato dalla predetta legge n. 724/1994 (art. 34, comma 1), e' determinato in complessive L. 3.307.000.000.000; Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel fondo comune regionale di cui trattasi sono confluiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione del 10%, per un ammontare complessivo di L. 57.574.800.000,cosi' come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della gia' citata legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito, a decorrere dall'anno 1994, in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; Considerato, altresi', che nell'ambito dei trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 537/1993 risulta ricompreso quello proveniente dallo stanziamento del cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pari a L. 2.700.000.000 (al netto della riduzione del 10%), per il quale il comma 2 del sopra citato art. 12 ha previsto, ai fini del relativo riparto, le diverse procedure di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 158/1990; Visto l'art. 34, comma 8, della gia' citata legge n. 724/1994, che ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 537/1993, nella parte in cui prevedeva l'applicazione ai fondi relativi al cap. 3031 delle predette procedure di riparto; Considerato, peraltro, che, relativamente al fondo comune regionale per l'anno 1994, il predetto importo di L. 2.700.000.000 e' stato momentaneamente accantonato in attesa di conoscere, ai fini della ripartizione della stessa somma tra le regioni, i necessari criteri direttivi da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 3 del gia' citato art. 12 della legge n. 537/1993; Considerato, quindi, che nelle more dell'individuazione dei predetti criteri direttivi il fondo comune regionale da ripartire per l'anno 1995, comprensivo delle confluenze come sopra individuate, viene a determinarsi in complessive L. 3.761.874.800.000, al netto pertanto dell'importo di L. 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 sopra richiamato; Visto il proprio decreto n. 163996 del 12 luglio 1994 con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, ad effettuare la ripartizione definitiva del fondo comune regionale per l'anno 1994, pari a complessive L. 3.661.524.800.000, comprensivo delle confluenze ex art. 12 della legge n. 537/1993 (al netto dell'accantonamento di lire 2.700.000.000 relativo al predetto cap. 3031); Visto l'allegato prospetto n. 2 da cui risulta la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 3.761.874.800.000 (colonna 4), quale fondo comune per l'anno 1995, in proporzione alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1994; Visto l'art. 20, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale autorizza, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti a concedere alle regioni mutui ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione (comma 1) nonche' per il consolidamento di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa (comma 5); Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 sopra citato, gli oneri di ammortamento relativi ai mutui di che trattasi sono posti a carico delle regioni, mentre al relativo pagamento provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanti regionali relative al fondo comune; Vista la determinazione della Cassa depositi e prestiti del 26 novembre 1992, con la quale e' stato concesso alla regione Puglia un mutuo decennale di complessive L. 404.249.160.115, con una rata di ammortamento annuale pari a L. 60.277.646.387 a partire dall'anno 1993, per le finalita' di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993; Vista la successiva determinazione della Cassa depositi e prestiti in data 1 dicembre 1994, con la quale e' stato concesso alla regione Puglia, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20 sopra richiamato, mutuo ventennale di complessive L. 400.000.000.000 con una rata di ammortamento annuale pari a lire 43.818.590.003 a partire dall'anno 1995; Considerato che in relazione all'onere complessivo da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1995 in conseguenza della concessione del predetto mutuo di L. 400.000.000.000, la stessa ha comunicato, con nota n. 319 del 16 gennaio 1995, l'ammontare degli oneri di preammortamento calcolati al 31 dicembre 1994, pari a L. 1.800.000.000, nonche' gli interessati di aggiornamento - previsti dalla legge n. 843/1978 - per il periodo 1 gennaio 1995-31 dicembre 1995, pari a L. 162.000.000, da corrispondere unitamente alla prima rata di ammortamento come sopra calcolata, e che pertanto l'importo dell'annualita' di ammortamento 1995 da rimborsare in relazione al mutuo in questione viene a determinarsi in complessive L. 45.780.590.003; Considerato che la regione Puglia, con nota n. 01/04442/GAB del 14 novembre 1994, ha provveduto a delegare il Ministero del tesoro ad affettuare il pagamento in favore della Cassa depositi e prestiti degli oneri di ammortamento relativi al predetto mutuo di L. 400.000.000.000, autorizzando il periodico prelievo delle corrispondenti somme sulla quota di fondo comune regionale di propria spettanza, analogamente a quanto fatto in occasione del precedente mutuo concesso ai sensi del comma 5 dell'art. 20 della piu' volte citata legge n. 68/1993; Considerato quindi che l'importo complessivo da trattenere sulla quota di fondo comune regionale 1995 spettante alla regione Puglia, a fronte degli oneri derivanti dalla concessione da parte della Cassa depositi e prestiti alla regione medesima dei sopra richiamati mutui, ammonta per l'anno in questione a complessive L. 106.058.236.390; Visto l'allegato prospetto n. 3 da cui risulta (colonna 4) la quota annuale netta spettante a ciascuna regione a titolo di fondo comune 1995, tenuto conto delle somme da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (colonna 2), pari a complessive L. 531.771.982.000, cosi' come risulta dalle attestazioni dei presidenti delle giunte regionali gia' prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti, nonche', per quanto concerne la quota della regione Puglia (colonna 3), dell'importo di L. 106.058.236.390 quale annualita' complessiva per l'anno 1995 da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti a fronte dei mutui contratti dalla medesima regione, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993, e da trattenere sulla quota di fondo comune regionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; Visto il successivo prospetto n. 4 nel quale sono state indicate (colonne 1, 2, 3 e 4) le quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a valere sulla predetta quota annuale netta (prospetto n. 3, colonna 4); Ravvisata la necessita' di dover provvedere alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1995, pari a complessive L. 3.761.874.800.000, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle confluenze disposte dall'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 (ad eccezione dei fondi di cui al cap. 3031 sopra richiamato); Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, il quale presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa; Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ad assegnare e ad erogare in favore delle medesime regioni l'importo complessivo di L. 781.000.000.000, secondo gli importi indicati alla colonna 1 del prospetto n. 4 sopra richiamato, quale prima trimestralita' del fondo comune 1995; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante del presente decreto.