L'ISPETTORE GENERALE CAPO
  Vista la legge 16 maggio 1970, n.  281,  concernente  provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge numero 281/1970 il
quale  attribuisce  alle  regioni quote del gettito di alcuni tributi
erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;
  Visto l'art. 8, primo  e  secondo  comma,  della  stessa  legge  n.
281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la
commisurazione  all'ammontare  complessivo  dei  versamenti, in conto
competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a  statuto
ordinario  ed  affluiti  alle  sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato nel penultimo  anno  finanziario  antecedente  a  quello  della
devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel
medesimo anno;
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto  l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune
regionale 1995 previsto dall'art. 8 della legge  n.  281/1970,  cosi'
come  modificato dalla predetta legge n. 724/1994 (art. 34, comma 1),
e' determinato in complessive L. 3.307.000.000.000;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma  1,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  nel fondo comune regionale di cui trattasi
sono confluiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli  stanziamenti  di
cui  all'elenco  n.  5  allegato  alla stessa legge sopra richiamata,
previa  riduzione  del  10%,  per  un  ammontare  complessivo  di  L.
57.574.800.000,cosi'  come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al
proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994;
  Visto l'art. 5, comma 2, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  538
(legge  finanziaria  1994),  il  quale stabilisce che il fondo comune
determinato ai sensi dell'art. 8 della gia' citata legge n. 281/1970,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  viene  ripartito,  a
decorrere  dall'anno  1994,  in  proporzione  alle somme attribuite a
ciascuna regione per l'anno  precedente  e  che  le  erogazioni  sono
disposte  in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9
della legge 10 aprile 1981, n. 151;
  Considerato, altresi', che nell'ambito dei  trasferimenti  disposti
ai  sensi  dell'art.  12  della  predetta  legge  n. 537/1993 risulta
ricompreso quello proveniente dallo stanziamento del cap. 3031  dello
stato  di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali, pari a L. 2.700.000.000 (al netto  della  riduzione  del
10%),  per  il quale il comma 2 del sopra citato art. 12 ha previsto,
ai fini del relativo riparto, le diverse procedure di cui all'art. 3,
comma 3, della legge n. 158/1990;
  Visto l'art. 34, comma 8, della gia' citata legge n. 724/1994,  che
ha  abrogato  le  disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge n. 537/1993, nella parte in  cui  prevedeva  l'applicazione  ai
fondi relativi al cap. 3031 delle predette procedure di riparto;
  Considerato, peraltro, che, relativamente al fondo comune regionale
per  l'anno  1994,  il  predetto importo di L. 2.700.000.000 e' stato
momentaneamente accantonato in attesa di  conoscere,  ai  fini  della
ripartizione  della  stessa somma tra le regioni, i necessari criteri
direttivi da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del comma 3 del gia' citato art. 12 della legge n. 537/1993;
  Considerato,  quindi,  che  nelle  more   dell'individuazione   dei
predetti criteri direttivi il fondo comune regionale da ripartire per
l'anno  1995,  comprensivo  delle  confluenze come sopra individuate,
viene a determinarsi in complessive L.   3.761.874.800.000, al  netto
pertanto  dell'importo  di L. 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031
sopra richiamato;
  Visto il proprio decreto n. 163996 del 12 luglio 1994 con il  quale
e'  stato  provveduto,  tra  l'altro,  ad  effettuare la ripartizione
definitiva del  fondo  comune  regionale  per  l'anno  1994,  pari  a
complessive  L.  3.661.524.800.000,  comprensivo  delle confluenze ex
art. 12 della legge n. 537/1993 (al netto dell'accantonamento di lire
2.700.000.000 relativo al predetto cap. 3031);
  Visto l'allegato prospetto n. 2 da cui risulta la ripartizione  tra
le  regioni  a  statuto  ordinario  dell'importo  complessivo  di  L.
3.761.874.800.000 (colonna 4), quale fondo comune per l'anno 1995, in
proporzione alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1994;
  Visto  l'art.  20,  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.   8,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, il
quale  autorizza,  tra  l'altro,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  a
concedere  alle  regioni  mutui  ai  fini del ripiano degli eventuali
disavanzi di amministrazione (comma 1) nonche' per il  consolidamento
di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa (comma 5);
  Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 sopra citato, gli
oneri  di ammortamento relativi ai mutui di che trattasi sono posti a
carico  delle  regioni,  mentre  al   relativo   pagamento   provvede
direttamente  il  Ministero  del  tesoro  mediante prelievo dei fondi
occorrenti sulle spettanti regionali relative al fondo comune;
  Vista la determinazione della Cassa  depositi  e  prestiti  del  26
novembre  1992, con la quale e' stato concesso alla regione Puglia un
mutuo decennale di complessive L. 404.249.160.115, con  una  rata  di
ammortamento  annuale  pari  a  L. 60.277.646.387 a partire dall'anno
1993, per le finalita' di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge  n.
68/1993;
  Vista  la successiva determinazione della Cassa depositi e prestiti
in data 1 dicembre 1994, con la quale e' stato concesso alla  regione
Puglia,  ai  fini  del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992, ai sensi del  comma  1  dello  stesso  art.  20  sopra
richiamato,  mutuo  ventennale  di complessive L. 400.000.000.000 con
una rata di ammortamento annuale pari a lire 43.818.590.003 a partire
dall'anno 1995;
  Considerato che in relazione all'onere  complessivo  da  rimborsare
alla  Cassa  depositi e prestiti per l'anno 1995 in conseguenza della
concessione del predetto mutuo di L. 400.000.000.000,  la  stessa  ha
comunicato,  con  nota  n. 319 del 16 gennaio 1995, l'ammontare degli
oneri di preammortamento calcolati al 31 dicembre  1994,  pari  a  L.
1.800.000.000,  nonche'  gli  interessati di aggiornamento - previsti
dalla legge n. 843/1978 - per il periodo 1 gennaio  1995-31  dicembre
1995,  pari  a L. 162.000.000, da corrispondere unitamente alla prima
rata di ammortamento come sopra calcolata, e che  pertanto  l'importo
dell'annualita'  di  ammortamento  1995 da rimborsare in relazione al
mutuo  in  questione  viene  a   determinarsi   in   complessive   L.
45.780.590.003;
  Considerato  che la regione Puglia, con nota n. 01/04442/GAB del 14
novembre 1994, ha provveduto a delegare il Ministero  del  tesoro  ad
affettuare  il  pagamento  in  favore della Cassa depositi e prestiti
degli  oneri  di  ammortamento  relativi  al  predetto  mutuo  di  L.
400.000.000.000,    autorizzando    il   periodico   prelievo   delle
corrispondenti somme sulla quota di fondo comune regionale di propria
spettanza, analogamente a quanto fatto in  occasione  del  precedente
mutuo  concesso  ai  sensi  del comma 5 dell'art. 20 della piu' volte
citata legge n. 68/1993;
  Considerato quindi che l'importo complessivo  da  trattenere  sulla
quota di fondo comune regionale 1995 spettante alla regione Puglia, a
fronte  degli  oneri derivanti dalla concessione da parte della Cassa
depositi e prestiti alla regione medesima dei sopra richiamati mutui,
ammonta per l'anno in questione a complessive L. 106.058.236.390;
  Visto l'allegato prospetto n. 3 da cui risulta (colonna 4) la quota
annuale netta spettante a ciascuna regione a titolo di  fondo  comune
1995,  tenuto  conto  delle  somme da trattenere ai sensi dell'art. 9
della  legge  n.  151/1981  (colonna  2),  pari  a   complessive   L.
531.771.982.000, cosi' come risulta dalle attestazioni dei presidenti
delle   giunte   regionali  gia'  prodotte  ed  allegate  ai  decreti
interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982  e  n.  133851  del  21
maggio  1983  ed  ai  decreti  ministeriali n. 178918 del 17 dicembre
1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre  1984,
tutti  registrati  alla Corte dei conti, nonche', per quanto concerne
la quota  della  regione  Puglia  (colonna  3),  dell'importo  di  L.
106.058.236.390  quale  annualita'  complessiva  per  l'anno  1995 da
rimborsare  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  a  fronte  dei  mutui
contratti  dalla medesima regione, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.
20 della legge n. 68/1993, e  da  trattenere  sulla  quota  di  fondo
comune regionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
  Visto  il  successivo  prospetto n. 4 nel quale sono state indicate
(colonne 1, 2, 3 e 4)  le  quote  trimestrali  spettanti  a  ciascuna
regione  a valere sulla predetta quota annuale netta (prospetto n. 3,
colonna 4);
  Ravvisata la necessita' di dover provvedere  alla  ripartizione  in
favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune alle stesse
spettanti  per  l'anno 1995, pari a complessive L. 3.761.874.800.000,
cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n.  281/1970,
e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle confluenze
disposte dall'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 (ad eccezione
dei fondi di cui al cap. 3031 sopra richiamato);
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1995,  il  quale  presenta  la
necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
  Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ad assegnare e ad erogare in
favore   delle   medesime   regioni   l'importo   complessivo  di  L.
781.000.000.000, secondo gli importi  indicati  alla  colonna  1  del
prospetto n. 4 sopra richiamato, quale prima trimestralita' del fondo
comune 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 che formano
parte integrante del presente decreto.