IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston  il
25  luglio  1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Viste  le  periodiche  comunicazioni  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo;
  Ritenuto  di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data
15 settembre 1994;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62
e seguenti, saranno applicate  ai  viaggiatori  internazionali,  alle
merci  ed  ai  vettori  provenienti  dalle  nazioni di cui all'elenco
allegato 1, incluse nell'elenco delle  zone  infette  per  il  colera
periodicamente aggiornato dall'Organizzazione mondiale della sanita'.