IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento di Joachim Lau presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi  ritenuto  che
il  certificato  dell'ordine  degli  avvocati  di  Marburg  prova che
l'interessato ha esercitato la professione per sei anni;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Visti  gli  articoli  6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Joachim Lau, nato a Stoccarda il 23 settembre 1945, di
Rechtsanwalt,   e'   riconosciuto   quale   titolo   abilitante   per
l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
  Il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una prova
attitudinale eseguita dal  Consiglio  nazionale  forense  secondo  le
modalita' che seguono.
  La  prova  consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di  tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto tributario;
   diritto del lavoro;
   diritto civile;
   diritto commerciale;
   diritto costituzionale;
   diritto amministrativo;
   diritto penale;
   diritto processuale civile;
   diritto processuale penale;
   ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.
  La  prova  orale  consistera'  nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda, allegando una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito.  Il  candidato  sara'
ammesso  alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato  se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 23 febbraio 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO