IL DIRETTORE GENERALE
                      DELLA DIREZIONE GENERALE
                       DELLE FONTI DI ENERGIA
                      E DELLE INDUSTRIE DI BASE
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli
16 e 17;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
420,   concernente   il  regolamento  recante  semplificazione  delle
procedure  di  concessione  per  l'installazione   di   impianti   di
lavorazione o di deposito di oli minerali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  15824  dell'11  gennaio 1995,
concernente l'individuazione delle "opere minori" di cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994;
  Ritenuto  di  dover procedere, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  420/1994,  alla  definizione  delle
modalita'   di   presentazione  e  dei  contenuti  delle  domande  di
concessione  e/o  di  autorizzazione  relative   agli   impianti   di
lavorazione o di deposito degli oli minerali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Modalita' di presentazione della domanda
                 di concessione e di autorizzazione
  1.  La  domanda  di  concessione  e/o  autorizzazione relativa agli
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali rispettivamente
per le opere di cui agli articoli 2 e 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  420/1994  nelle  premesse  citato, deve essere
redatta in nove copie, di cui due in bollo, indirizzata al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base. Ciascuna copia deve
essere  completa  degli allegati specificati nei successivi articoli.
Per le opere costiere la domanda deve essere redatta in dieci  copie,
di  cui  tre  in bollo. Gli allegati a corredo delle domande in bollo
debbono aver assolto la vigente imposta.