IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli 16 e 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente il regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali; Visto il decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995, concernente l'individuazione delle "opere minori" di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994; Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, alla definizione delle modalita' di presentazione e dei contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione relative agli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali; Decreta: Art. 1. Modalita' di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione 1. La domanda di concessione e/o autorizzazione relativa agli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali rispettivamente per le opere di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994 nelle premesse citato, deve essere redatta in nove copie, di cui due in bollo, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Ciascuna copia deve essere completa degli allegati specificati nei successivi articoli. Per le opere costiere la domanda deve essere redatta in dieci copie, di cui tre in bollo. Gli allegati a corredo delle domande in bollo debbono aver assolto la vigente imposta.