IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100; Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, modificato con il decreto ministeriale 24 dicembre 1994, n. 367, con il quale sono stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero; Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato prof. Luciano Corradini e prof.ssa Etheldedra Porzio Serravalle; Decreta: Art. 1. 1. E' conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione prof. Luciano Corradini - fermo restando la competenza del Ministro per gli atti di carattere normativo e convenzionale - la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro medesimo, gli affari inerenti le materie di seguito indicate: a) progetti speciali (progetto giovani, progetto ragazzi 2000, progetto genitori, educazione alla salute, educazione alla legalita', educazione stradale, prevenzione delle tossicodipendenze e azioni atte a garantire il diritto all'istruzione delle persone handicappate, progetti per il successo scolastico e per contrastare la dispersione scolastica); b) provvedimenti, nei confronti del personale direttivo, docente ed educativo, di irrogazione delle sanzioni della destituzione e della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, con utilizzazione successiva in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione direttiva o docente; c) richieste di parere al Consiglio di Stato ai fini della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; d) formazione universitaria degli insegnanti; e) organi collegiali della scuola.