IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n.  298,  modificato
con  il  decreto  ministeriale 24 dicembre 1994, n. 367, con il quale
sono stati individuati gli atti  di  competenza  del  Ministro  della
pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e
degli  altri  dirigenti  preposti  agli  uffici  centrali  di  questo
Ministero;
  Ritenuto di dover delegare  l'adozione  di  alcuni  degli  atti  di
propria competenza ai Sottosegretari di Stato prof. Luciano Corradini
e prof.ssa Etheldedra Porzio Serravalle;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  conferita  al  Sottosegretario  di  Stato  per  la pubblica
istruzione prof. Luciano Corradini - fermo restando la competenza del
Ministro per gli atti di carattere normativo  e  convenzionale  -  la
delega   a  trattare,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Ministro
medesimo, gli affari inerenti le materie di seguito indicate:
    a) progetti speciali (progetto giovani,  progetto  ragazzi  2000,
progetto genitori, educazione alla salute, educazione alla legalita',
educazione  stradale,  prevenzione  delle  tossicodipendenze e azioni
atte  a   garantire   il   diritto   all'istruzione   delle   persone
handicappate,  progetti  per il successo scolastico e per contrastare
la dispersione scolastica);
    b) provvedimenti, nei confronti del personale direttivo,  docente
ed  educativo,  di  irrogazione  delle  sanzioni della destituzione e
della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo  di
sei  mesi,  con utilizzazione successiva in compiti diversi da quelli
inerenti alla funzione direttiva o docente;
    c) richieste di parere  al  Consiglio  di  Stato  ai  fini  della
decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
    d) formazione universitaria degli insegnanti;
    e) organi collegiali della scuola.