IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1"; "decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro delle partecipazioni statali, n. 945279, del 21 gennaio 1993; Considerato che il giorno 20 gennaio 1995 e' scaduto il periodo di due anni dalla data del decreto di approvazione del sopra richiamato programma di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 487/1992; Vista la lettera n. CL 35/95 del 12 gennaio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha comunicato che "la societa' C.T.O. in liquidazione alla data del 20 c.m. risultera' ancora controllata dall'ente soppresso"; Ritenuto che esistono i presupposti per l'assoggettamento della predetta societa' C.T.O. in liquidazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. La societa' C.T.O. in liquidazione, con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Trieste n. 5621, e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.