IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite  le
regioni  e  i  comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di
piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a  persone
non  facenti  parte  della popolazione stabile siano fatti affluire e
circolare nelle isole;
  Vista la delibera della giunta municipale  di  Capri,  in  data  26
gennaio 1995, n. 6;
  Vista  la  delibera  della  giunta comunale di Anacapri, in data 29
dicembre 1994, n. 300;
  Vista la delibera dell'azienda autonoma cura soggiorno e turismo di
Capri in data 16 dicembre 1994, n. 100;
  Vista la nota della prefettura di Napoli in data 14 febbraio  1995,
n. 013292/Gab;
  Vista  la  nota  in  data  27 gennaio 1995, n. 360, con la quale si
sollecitava  il  parere  della  regione  Campania  in   merito   alla
emanazione del provvedimento di limitazione;
  Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per
le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal  10  marzo  1995  al  31  ottobre  1995  e'  vietato l'afflusso
sull'isola di Capri degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,
appartenenti  a  persone  non facenti parte della popolazione stabile
dei comuni di Capri e Anacapri.