IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera della giunta municipale di Capri, in data 26 gennaio 1995, n. 6; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 29 dicembre 1994, n. 300; Vista la delibera dell'azienda autonoma cura soggiorno e turismo di Capri in data 16 dicembre 1994, n. 100; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 14 febbraio 1995, n. 013292/Gab; Vista la nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, con la quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 10 marzo 1995 al 31 ottobre 1995 e' vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.