AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale le modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 settembre 1994, n. 532, e 7 novembre 1994, n. 620". I DD.LL. n. 532/1994 e n. 620/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1994 e n. 5 del 7 gennaio 1995). Art. 1. 1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In sede di prima elezione del CUN, in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, non sono rieleggibili (( ne' designabili gli attuali membri del Consiglio. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente: "Art. 10 (Consiglio universitario nazionale). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle universita' italiane. 2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine: a) al coordinamento tra le sedi universitarie; b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari; c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica; d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici; e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'. 3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante. 4. Il CUN e' composto da: a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma; d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle universita'; e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle universita', designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). 5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2. 6. Le modalita' di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti. 8. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN. 9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita' interessata designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, e' abrogato.