AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Sul terminale le modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 8 settembre 1994, n.
532, e 7 novembre 1994, n. 620".  I DD.LL. n. 532/1994 e n. 620/1994,
di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1994 e
n. 5 del 7 gennaio 1995).
                               Art. 1.
  1. Fino al rinnovo del  Consiglio  universitario  nazionale  (CUN),
secondo  le  modalita' di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e del relativo regolamento di  attuazione,  e  comunque
non  oltre  il  30  giugno  1995, il CUN, la corte di disciplina ed i
comitati consultivi sono prorogati  nell'attuale  composizione.  Sono
fatti  salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. In sede di prima elezione del CUN, in applicazione  della  legge
19  novembre  1990,  n. 341, non sono rieleggibili (( ne' designabili
gli attuali membri del Consiglio. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 (Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
             "Art. 10 (Consiglio universitario nazionale).  -  1.  Il
          Consiglio  universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo
          di rappresentanza delle universita' italiane.
             2. Il CUN svolge  funzioni  consultive  relativamente  a
          tutti  gli  atti  di  carattere  generale di competenza del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, in ordine:
               a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
               b)  al  reclutamento,  ivi compresa la definizione dei
          raggruppamenti disciplinari, e  allo  stato  giuridico  dei
          professori e ricercatori universitari;
               c)  alla  ripartizione  tra  le  universita' dei fondi
          destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
               d)  alla   definizione   e   all'aggiornamento   della
          disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
               e) al piano triennale di sviluppo dell'universita'.
             3.  Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma
          2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art.
          67 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei
          fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65
          dello  stesso  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
          382, esprimono proposta vincolante.
             4. Il CUN e' composto da:
               a) trenta membri eletti in rappresentanza  delle  aree
          di  cui  all'art.  67  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
               b) otto rettori designati dalla Conferenza  permanente
          dei rettori delle universita' italiane;
               c)  otto  studenti  eletti  dagli studenti iscritti ai
          corsi di laurea e di diploma;
               d) cinque  membri  eletti  dal  personale  tecnico  ed
          amministrativo delle universita';
               e)  due membri, non appartenenti al personale docente,
          ricercatore o tecnico ed amministrativo delle  universita',
          designati  dal  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
          lavoro (CNEL);
               f) un membro, non appartenente al  personale  docente,
          ricercatore  o tecnico ed amministrativo delle universita',
          designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
            5.  I  rappresentanti  degli  studenti  e  del  personale
          tecnico  e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi
          non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b)
          e c) del comma 2.
             6. Le  modalita'  di  elezione  e  di  designazione  dei
          componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4,
          anche  al  fine  di garantire una rappresentanza delle aree
          proporzionale  alla  loro  consistenza  e  una  equilibrata
          presenza    delle   diverse   componenti   e   delle   sedi
          universitarie    presenti    nel    territorio,     nonche'
          l'organizzazione  interna  e  il funzionamento del CUN sono
          disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art.  17
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e
          passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e'
          comunque  attribuito  ai  professori   e   ai   ricercatori
          afferenti  a  ciascuna  area.  Sullo schema di regolamento,
          dopo l'acquisizione del  parere  del  Consiglio  di  Stato,
          esprimono parere le competenti commissioni permanenti della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
             7.  I  componenti  del CUN sono nominati con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  durano  in  carica  quattro  anni  e non sono
          immediatamente rieleggibili. Il CUN  elegge  il  presidente
          tra i suoi componenti.
             8.  A  modifica  di  quanto  previsto  dall'art.  67 del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382,  di  ciascun  comitato consultivo di cui al comma 3 fa
          parte una rappresentanza dei ricercatori e degli  studenti,
          eletta   dai  ricercatori  e  dagli  studenti  appartenenti
          rispettivamente ai corrispondenti gruppi  di  discipline  e
          corsi  di  laurea  e  di  diploma  in proporzione analoga a
          quella  risultante   nella   composizione   del   CUN.   La
          corrispondenza  dei  gruppi  di  discipline  e dei corsi ai
          comitati e le modalita' di elezione  sono  determinate  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, sentito il CUN.
             9.  Per  i  provvedimenti  disciplinari  a  carico   dei
          professori  e  dei  ricercatori, il CUN elegge nel suo seno
          una corte di disciplina, composta dal  presidente,  che  la
          presiede,  da  due  professori  ordinari, da due professori
          associati e da due ricercatori. Per ciascuna  categoria  di
          membri   sono   eletti  altrettanti  membri  supplenti  che
          sostituiscono i  titolari  in  caso  di  impedimento  o  di
          assenza.  Il  presidente,  in  caso  di  impedimento  o  di
          assenza, e'  sostituito  dal  professore  piu'  anziano  in
          ruolo.  A  parita'  di  anzianita' di ruolo prevale il piu'
          anziano  di  eta'.     La  corte   si   riunisce   con   la
          partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si
          proceda  nei  confronti  dei  professori  ordinari;  con la
          partecipazione dei professori ordinari ed associati  se  si
          procede  nei  confronti  di  professori  associati;  con la
          partecipazione dei professori ordinari ed associati  e  dei
          ricercatori  se  si  procede nei confronti dei ricercatori.
          Nel  caso  di   concorso   nella   stessa   infrazione   di
          appartenenti  a  categoria diverse, il collegio giudica con
          la partecipazione dei membri la cui presenza  e'  richiesta
          per   il  giudizio  relativo  a  ciascuna  delle  categorie
          interessate. Le funzioni di relatore  sono  assolte  da  un
          rappresentante  dell'universita'  interessata designato dal
          rettore.  L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n.  31,  e'
          abrogato.