IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle  leggi
di  pubblica  sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
608
  Visto il proprio decreto 31 luglio 1934, concernente: "Approvazione
delle  norme  di  sicurezza  per  la lavorazione, l'immagazzinamento,
l'impiego o la vendita di olii minerali, e  per  il  trasporto  degli
olii stessi";
  Ritenuto, a seguito della soppressione della commissione consultiva
per  le  sostanze  esplosive ed infiammabili, operata dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  608,  di
dover  apportare  modifiche  al citato decreto ministeriale 31 luglio
1934;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'approvazione  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  degli  altri
apparecchi,  di  cui  all'art.  1,  titolo I, punto XVII, del decreto
ministeriale 31 luglio 1934, ivi compresi  i  distributori  stradali,
fissi  e  mobili,  di  ogni  tipo  di carburante per autotrazione, e'
rilasciata dal Ministero dell'interno tramite gli organi centrali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel  rispetto  della  normativa
vigente  e  sulla  base  di certificazioni di prova emesse dal Centro
studi ed esperienze o da laboratori privati autorizzati ai sensi  del
decreto ministeriale 26 marzo 1985.
  2.  I prodotti a tecnologia innovativa, compresi nei settori di cui
al precedente comma  1,  sono  approvati  dal  Ministro  dell'interno
tramite gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
previo   parere   del   Comitato   centrale  tecnico  scientifico  di
prevenzione incendi di cui all'art. 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.