Facendo seguito ai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1987 e n. 259 del 5 novembre 1991, si rende noto che l'ufficio permanente della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ha comunicato che in data 2 novembre 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sopramenzionata. Conformemente all'art. 27.2, la Convenzione e' entrata in vigore nei rapporti con l'Italia e tutti gli Stati parte dal 1 gennaio 1995. All'atto del deposito sono state formulate da quel Paese dichiarazioni e riserve che qui di seguito si riportano assieme all'indicazione delle autorita' svizzere competenti: "Ad articolo 1 1. Con riferimento all'articolo 1, la Svizzera ritiene che la Convenzione si applica esclusivamente tra gli Stati contraenti. In particolare, essa considera che gli atti il cui destinatario effettivo e' domiciliato all'estero non possono essere notificati o comunicati ad un ente giuridico non autorizzato a riceverli nel Paese in cui sono stati compilati, senza che cio' rappresenti una deroga in particolare agli articoli 1 e 15, capoverso 1, lettera b), della Convenzione. Ad articoli 2 e 18 2. Con riferimento all'articolo 21, capoverso 1, lettera a), la Svizzera designa le autorita' cantonali enumerate nell'annesso come Autorita' centrali ai sensi degli articoli 2 e 18 della Convenzione. Le richieste di comunicazione o di notifica di atti potranno inoltre essere indirizzate al Dipartimento federale di Giustizia e di Polizia a Berna, il quale si incarichera' di trasmetterle alle autorita' centrali competenti. Ad articolo 5, capoverso 3 3. La Svizzera dichiara che se il destinatario non accetta volontariamente la consegna dell'atto, detto atto potra' essergli comunicato o notificato formalmente secondo l'articolo 5, capoverso 1, solo se e' redatto nella lingua dell'autorita' richiesta, vale a dire in lingua francese, italiana o tedesca, o se e' accompagnato da una traduzione in una di queste lingue, in funzione della regione della Svizzera dove l'atto deve essere comunicato o notificato (v. annesso). Ad articolo 6 4. Ai fini della predisposizione dell'attestato previsto all'articolo 6, la Svizzera, in conformita' con l'articolo 21, capoverso 1, lettera b), designa il tribunale cantonale competente o l'autorita' centrale cantonale. Ad articoli 8 e 10 5. In conformita' con l'articolo 21, capoverso 2, lettera a), la Svizzera dichiara opporsi all'uso, sul suo territorio, dei mezzi di trasmissione previsti agli articoli 8 e 10. Ad articolo 9 6. In conformita' con l'articolo 21, capoverso 1, lettera c), la Svizzera designa le autorita' centrali cantonali come autorita' competenti a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9 della Convenzione.". ANNESSO Autorita' centrali cantonali ----> vedere Tabella a pag. 72 della G.U. <----