IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo  1942,  n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla  Convenzione  sulle norme relative alla
formazione della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24  novembre  1987,  relativo  al
deposito, presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  Convenzione
suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il  26  novembre
1987, conformemente all'art. XlV;
  Viste le regole II/2 e II/4 della citata Convenzione internazionale
nelle cui appendici vengono stabilite le conoscenze minime necessarie
al conseguimento delle abilitazioni, rispettivamente, di comandante e
di  primo  ufficiale  di  coperta  e di ufficiale responsabile di una
guardia di coperta su navi pari o superiori a 200 t.s.l.;
  Tenuto conto  della  Risoluzione  IMO  A.482(XII)  adottata  il  15
gennaio  1982,  con  la  quale  sono stati stabiliti i requisiti e il
programma di addestramento all'uso dei sistemi radar ad  elaborazione
automatica dei dati - A.R.P.A.;
  Ritenuta  la  necessita'  di determinare criteri univoci relativi a
programmi,  strutture  ed  attrezzature,   nonche'   composizione   e
requisiti  corpo  istruttori  dei corsi di formazione e addestramento
all'uso dei sistemi radar  ad  elaborazione  automatica  dei  dati  -
A.R.P.A.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' istituito il corso di formazione e addestramento all'uso dei
sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati -  A.R.P.A.,  della
durata non inferiore a trentacinque
ore distribuite in cinque giorni, di cui non meno di quindici ore per
allievo  (da  far  risultare  da apposita scheda personale), dovranno
essere impegnate in esercitazioni pratiche.
  2. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello  indicato
nell'allegato A al presente decreto.