IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Angela Giebelmann in Salvoni presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Rilevato che l'interessata e' in possesso di un titolo tedesco di rechtsanwalt; Rilevato altresi' che l'interessata e' in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza italiano; Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Angela Giebelmann in Salvoni nata a Bremerhaven il 28 gennaio 1947 cittadina tedesca di rechtsanwalt conseguito in Germania, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994 e che consistera' in un colloquio orale in diritti e doveri del procuratore e sulla deontologia professionale. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 27 febbraio 1995 Il direttore generale: ROVELLO