IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni e visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e l'art. 3, comma 2; Viste le proprie delibere in data 28 giugno 1990 e 30 luglio 1991, pubblicate - rispettivamente - nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990 e n. 189 del 13 agosto 1991; Vista la propria delibera del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, concernente la programmazione del settore dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95; Vista la proposta di riparto degli accantonamenti disposti con la citata delibera del 16 marzo 1994, formulata dal CER nella seduta del 20 luglio 1994; Considerato che la suddetta proposta di riparto e' stata sottoposta, nella seduta del 3 agosto 1994, a questo Comitato, che ha ravvisato l'opportunita' di acquisire maggiori elementi in ordine alla finalizzazione delle risorse destinate ad iniziative di ricerche e studi; Vista la nota n. 1094 del 12 dicembre 1994, con la quale il Segretariato del CER ha fornito i chiarimenti richiesti; Vista la relazione predisposta dal citato Segretariato in ordine all'utilizzazione degli accantonamenti disposti sui finanziamenti relativi ai bienni precedenti; Preso atto che, nelle premesse della citata delibera del CER, e' precisato che per l'anagrafe dell'utenza sono tuttora disponibili somme provenienti dagli accantonamenti effettuati sui finanziamenti relativi ai bienni precedenti; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Delibera: 1. Settori d'intervento. Le attivita' inerenti le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione sono svolte nell'ambito dei seguenti settori, come definiti al punto 6.3 della delibera del 16 marzo 1994 meglio specificata in premessa, e sulla base delle ulteriori indicazioni di cui ai punti 6.4 e 6.5 della delibera stessa: a) programmatorio; b) tecnico; c) documentativo-informativo; d) procedurale. 2. Riparto delle risorse. Gli accantonamenti complessivi previsti dalla richiamata delibera del 16 marzo 1994 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono cosi' ripartiti: 2.1. Lire 19,97 miliardi, dei quali lire 19,37 miliardi a valere sui contributi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e lire 600 milioni a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modifiche, sono destinate ad iniziative concernenti ricerche e studi da effettuare nell'ambito dei settori di cui al punto 1 della presente delibera: in tale contesto saranno imputati alle suddette disponibilita' gli oneri per la costruzione di laboratori sperimentali tipologici e tecnologici, nonche' per la realizzazione - se del caso - delle relative sedi. Le disponibilita' stesse sono cosi' ripartite: lire 8,57 miliardi per il biennio 1992-93; lire 11,40 miliardi per il biennio 1994-95. 2.2. Lire 90 miliardi, a valere sui contributi di cui alla menzionata legge n. 60/1963, sono destinate ad interventi costruttivi con finalita' sperimentali da realizzare nell'ambito del settore d'intervento "tecnico" di cui al punto 1, lettera b), della presente delibera. Dette disponibilita' sono cosi' ripartite: lire 40 miliardi per il biennio 1992-93; lire 50 miliardi per il biennio 1994-95. 3. Modalita' di affidamento. La scelta dei soggetti cui affidare la realizzazione delle iniziative indicate al punto 2 della presente delibera avverra' sulla base delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa. 4. Disposizioni specifiche per gli interventi costruttivi con finalita' sperimentali. 4.1. Gli interventi costruttivi con finalita' sperimentali sono realizzati prioritariamente nell'ambito di programmi di particolare rilevanza, conformi agli obiettivi ed ai contenuti specificati ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della piu' volte citata delibera del 16 marzo 1994. 4.2. I suddetti interventi, in relazione alla necessita' di avviare a soluzione i problemi delle aree ad alta tensione abitativa, sono prioritariamente localizzati nelle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' nelle "citta' d'arte" caratterizzate da rilevanti interessi storici, artistici, architettonici ed ambientali. Gli elementi alla cui stregua il Segretariato del CER individua le "citta' d'arte" che possono essere destinatarie degli interventi di cui trattasi sono definiti dal Segretariato stesso d'intesa con il Ministero dei beni culturali ed ambientali. 4.3. Per la realizzazione degli interventi di cui sopra il Segretariato generale del CER procedera' alla stipula di protocolli d'intesa con le regioni ed i comuni interessati. 5. Relazione. Il Comitato esecutivo del CER provvedera' alla predisposizione di una relazione annuale sull'utilizzo degli accantonamenti disposti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 457/1978 come sopra modificato. Detta relazione verra' sottoposta a questo Comitato contestualmente alla relazione che, ai sensi dell'ultimo comma della delibera adottata il 9 febbraio 1984, il citato Comitato esecutivo e' tenuto ad elaborare in ordine ai programmi di sperimentazione di edilizia sovvenzionata ed agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982. Invita il CER a formulare le proposte per l'utilizzazione degli accantonamenti disposti con le delibere del 28 giugno 1990 e del 30 luglio 1991, meglio precisate in premessa, in modo da assicurare un coerente ed organico impiego delle risorse destinate alle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), della citata legge n. 457/1978. Roma, 10 gennaio 1995 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 29