IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
                       E DEGLI AFFARI GENERALI
                          E AMMINISTRATIVI
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad   un   sistema   generale   di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n.  357,  convertito  nella
legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla sig.ra Schwarzinger Gabriele, cittadina austriaca e la relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che  il  titolo  austriaco  "Magister der philosophie"
viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni
dall'Universita' degli studi di Vienna;
  Considerato che la sig.ra Schwarzinger Gabriele ha sostenuto presso
il Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium di Stockerau un  tirocinio
di  un  anno  al  termine del quale le e' stato rilasciato un Zeugnis
u'ber  die  Zuru'cklegung   des   Unterrichtspraktikums   gema'(Beta)
(Paragrafo)  24  des Unterrichtspraktikumsgesetzes e che detto titolo
e' da considerare corrispondente al  diploma  di  abilitazione  nelle
scuole secondarie statali italiane;
  Vista  la  certificazione  in  data  3  novembre 1994 del Ministero
federale della pubblica istruzione e dell'arte austriaco che  attesta
l'effettivo  conseguimento,  da  parte  dell'interessata,  dei titoli
sopracitati;
  Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in  data  28  novembre
1994 dal console italiano a Vienna che certifica la regolarita' ed il
valore legale del titolo abilitante di cui sopra;
  Ritenuto   che   la   conoscenza   della  lingua  italiana  risulta
sufficientemente comprovata dagli esami sostenuti nel corso di  studi
universitari;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza  di  servizi,  di cui
all'art. 12  del  sopracitato  decreto  legislativo,  espressa  nella
seduta del 16 dicembre 1994;
  Ritenuto   che   ricorrono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti  per  l'adozione
di misure compensative;
                              Decreta:
  I  titoli  citati  in  premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra
Schwarzinger Gabriele, nata a Vienna (Austria) il 19 settembre  1966,
e  inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono,
per l'interessata, titolo di  abilitazione  all'esercizio  in  Italia
della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria
di  primo  e  di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua
straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco.
   Roma, 18 febbraio 1995
                                       Il direttore generale: D'AMORE