IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III, per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato; Visto il regio decreto 10 marzo 1888, n. 5247, serie III, per l'applicazione di detta legge; Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325; Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Republica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797; Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Decreta: Art. 1. 1. Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Marano e' autorizzato a firmare "per il Ministro" delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai sensi dei successivi articoli, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.