IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista  la  legge  12  febbraio  1888,  n.  5195,  serie III, per il
riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;
  Visto il regio decreto 10 marzo  1888,  n.  5247,  serie  III,  per
l'applicazione di detta legge;
  Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto 8  maggio  1933,  n.  841,  che  approva  il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  uffici
locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico
e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;
  Vista   la   legge  24  novembre  1971,  n.  1199,  riguardante  la
semplificazione   dei   procedimenti   in    materia    di    ricorsi
amministrativi;
  Visto  il decreto del Presidente della Republica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
  Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il Sottosegretario di Stato on. Antonio Marano e' autorizzato a
firmare "per il Ministro" delle poste e  delle  telecomunicazioni  la
corrispondenza  concernente  gli affari ad esso delegati ai sensi dei
successivi articoli, esclusa quella  diretta  alla  Presidenza  della
Repubblica,  alla  Presidenza del Senato e della Camera dei deputati,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio
di Stato, alla Corte  dei  conti  ed  all'Avvocatura  generale  dello
Stato.