Si  fa  seguito  alla circolare 30 dicembre 1994, n. 7, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio  1995,
ed al comunicato n. 1/95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 18 del 23 gennaio 1995, relativi alle importazioni di
prodotti siderurgici CECA, in particolare da Russia ed Ucraina.
   Allo scopo di chiarire taluni dubbi manifestati  dagli  operatori,
si  comunica che la Commissione dell'UE ha confermato che i requisiti
introdotti ai sensi della racc. 73/95, ed in particolare l'obbligo di
produrre una licenza di esportazione ed il certificato  d'origine  si
applicano, dal 23 gennaio 1995, ai prodotti siderurgici CECA russi ed
ucraini,  indicati  nell'all.  I  alla racc. 3118/94, prescindendo da
qualsiasi    autorizzazione    (o    documento    di    sorveglianza)
precedentemente rilasciati sulla base della stessa racc. 3118/94.
   Sono fatte salve le sole merci viaggianti verso la Comunita' prima
del 23 gennaio 1995.