IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre  1969
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata del vino "Ghemme"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del valore minimo dell'acidita' totale del vino "Ghemme", ai
sensi  dell'art.  6  del  disciplinare  di produzione del vino di cui
trattasi;
  Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e  alle
foreste della regione Piemonte sulla richiesta in questione;
  Ritenuta  l'opportunita',  in relazione alle particolari condizioni
ambientali della zona di produzione  ed  alle  esigenze  tecniche  di
elaborazione  del  vino in discorso, di accogliere la richiesta degli
interessati;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a  denominazione  di
origine  controllata  "Ghemme"  previsto nella misura del 6 per mille
dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del  18  settembre  1969,  e'  modificato
nella  misura  del 5 per mille per i vini provenienti dalla vendemmia
1994 e precedenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI