IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Ghemme" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidita' totale del vino "Ghemme", ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi; Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e alle foreste della regione Piemonte sulla richiesta in questione; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Ghemme" previsto nella misura del 6 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1969, e' modificato nella misura del 5 per mille per i vini provenienti dalla vendemmia 1994 e precedenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 1995 Il Ministro: LUCHETTI