AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale. 2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.