IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente gli accertamenti medici in materia di patenti di guida di veicoli a motore da effettuarsi dalle commissioni mediche locali; Visto il comma diciassettesimo dell'art. 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti e i rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni medesime; Visto il decreto legislativo n. 266/1993, concernente il riordinamento del Ministero della sanita'; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, con il quale sono stati determinati i diritti e le quote di cui sopra; Considerata l'opportunita' di adeguare, in relazione al mutato costo della vita, il diritto fisso e il diritto suppletivo dovuti dagli utenti; Decreta: Art. 1. Per l'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali previste dal comma 4 dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successiva modificazione, da effettuarsi da parte delle commissioni mediche locali, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i seguenti diritti: a) diritto fisso L. 36.000; b) diritto suppletivo di L. 12.000 (pari ad un terzo della quota di cui al precedente punto a) per ciascun componente aggiuntivo della commissione qualora la quota stessa si avvalga della consulenza - ove necessario - di un ingegnere della motorizzazione civile e di un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione o psicologo.