IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente gli accertamenti medici in materia di patenti di guida di
veicoli a motore da effettuarsi dalle commissioni mediche locali;
  Visto  il  comma  diciassettesimo  dell'art. 330 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che  demanda  al  Ministro  dei trasporti, di concerto con i Ministri
della sanita' e del tesoro,  la  determinazione  dei  diritti  dovuti
dagli  utenti  per  le  operazioni  di  competenza  delle commissioni
mediche e le quote da destinare per le spese di  funzionamento  delle
stesse  e  per  gli  emolumenti  e i rimborsi spettanti ai componenti
delle commissioni medesime;
  Visto  il  decreto  legislativo   n.   266/1993,   concernente   il
riordinamento del Ministero della sanita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio 1986, con il quale sono
stati determinati i diritti e le quote di cui sopra;
  Considerata l'opportunita' di  adeguare,  in  relazione  al  mutato
costo  della  vita,  il  diritto fisso e il diritto suppletivo dovuti
dagli utenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche  ed
attitudinali   previste   dal  comma  4  dell'art.  119  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successiva  modificazione,  da
effettuarsi  da parte delle commissioni mediche locali, i richiedenti
sono tenuti a corrispondere i seguenti diritti:
    a) diritto fisso L. 36.000;
    b) diritto suppletivo di L. 12.000 (pari ad un terzo della  quota
di cui al precedente punto a) per ciascun componente aggiuntivo della
commissione qualora la quota stessa si avvalga della consulenza - ove
necessario  -  di  un  ingegnere  della motorizzazione civile e di un
medico appartenente ai servizi territoriali  della  riabilitazione  o
psicologo.