Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano Ai commissari di Governo presso le regioni ordinarie e a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano All'Istituto di incremento ippico di Catania All'Istituto di incremento ippico di Ozieri All'Istituto regionale incremento ippico di Foggia All'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere All'Istituto di incremento ippico di Pisa All'Istituto di incremento ippico di Ferrara All'Istituto di incremento ippico di Crema All'Associazione nazionale allevatori cavallo purosangue All'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore Al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari All'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) Al Jockey club italiano All'Ente nazionale per le corse al trotto (E.N.C.A.T.) All'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.) All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) All'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Maremmana All'Associazione nazionale allevatori cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido All'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Avelignese All'Associazione nazionale allevatori asino di Martina Franca e del cavallo delle Murge All'Associazione provinciale degli allevatori - Ufficio per il cavallo Bardigiano Alla Confederazione generale agricoltura italiana Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione italiana coltivatori Ai centri di fecondazione artificiale Alle stazioni di fecondazione equina 1. Premessa. Nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1994 e' stato pubblicato il decreto ministeriale n. 172 del 13 gennaio 1994: "Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: 'Disciplina della riproduzione animale'". La legge n. 30/1991 all'art. 5, comma 7, ha stabilito che in campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati da questo Ministero. Per dette strutture ed in particolare per le stazioni di monta e per i centri di produzione di sperma ed embrioni il regolamento ha interpretato il sopra citato art. 5 nel senso di lasciare alla competenza statale la sola materia residua delle stazioni in cui operano cavalli purosangue inglesi e trottatori, sulla base delle motivazioni a suo tempo espresse con parere n. 1891/86 della II sezione del Consiglio di Stato in data 22 ottobre 1986, e di conservare, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza regionale in tutti gli altri casi. Ora alla luce del riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, per detta materia, potra' eventualmente prevedersi una diversa oganizzazione del settore. Pertanto, da quanto esposto ed in attesa di una diversa organizzazione, con riferimento alle razze puro sangue inglese e trottatore, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire una stazione di monta o una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato o un centro di produzione di materiale seminale deve essere presentata a questo Ministero - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali secondo i tempi e le modalita' appresso indicate. 2. Domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a gestire stazioni di monta pubbliche e private con stalloni di razza purosangue inglese e trottatore italiano. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende esercitare la gestione della stazione. Nella domanda, di cui si allega il modello prestampato (allegato 1), gli interessati devono indicare: a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante); b) codice fiscale e partita IVA del richiedente; c) localita' dove e' ubicata la stazione di fecon-dazione; d) numero massimo degli stalloni e di fattrici che la stazione di monta puo' ospitare contemporaneamente; e) eventuale pratica di inseminazione artificiale con materiale seminale fresco (inseminazione strumentale). Alla domanda devono essere allegati: 1) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente (comunque non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado); 2) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attezzature della istituenda stazione di monta secondo lo schema di cui all'allegato 2; 3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della stazione di monta rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente, ai sensi dell'art. 3, lettera b), del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, concernente "regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991"; 4) attestazione dell'avvenuto versamento per le spese di esame della domanda nonche' della tassa di concessione governativa (cosi' come previsto al punto 6. Versamenti). Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovranno altresi' essere allegati: certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante; certificato di residenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero dalla camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto qualora il richiedente sia una societa', una impresa, un'associazione od un consorzio. Si fa presente che la suddetta documentazione e' normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che ha validita' quinquennale. Per il rinnovo dell'autorizzazione, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi della legge n. 127/1963, i documenti previsti ai punti 1) e 2) non sono richiesti. Si precisa che anche per le stazioni di monta in cui operano stalloni di proprieta' di enti pubblici e' necessaria detta autorizzazione. 2.1. Cambio gestore e/o ragione sociale. Qualora successivamente alla presentazione dei documenti, e nel corso del quinquennio, si verificassero cambiamenti della persona fisica e/o giuridica titolare dell'autorizzazione, dovra' essere data tempestiva comunicazione a questo Ministero, allegando il certificato comprovante il titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado), l'attestazione dell'avvenuto versamento della quota prevista al successivo punto 6. Versamenti e quanto previsto per la richiesta in materia antimafia. 3. Domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a gestire stazioni di inseminazione artificiale equina con materiale seminale (refrigerato o congelato) cui operano stalloni di razza purosangue inglese o trottatore italiano. Il regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 prevede all'art. 18, comma 6, che l'inseminazione artificiale con seme congelato o refrigerato venga effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime rispettando gli obblighi previsti per le altre specie. Concorda con la citata norma l'inseminazione artificiale praticata in apposite strutture nelle quali venga assicurata una assistenza veterinaria continuativa e qualificata anche al fine di favorire l'uso e la diffusione della inseminazione artificiale in campo equino in quelle aziende che non possono sostenere gli alti costi organizzativi che detta pratica puo' comportare. Poiche' in dette strutture si concentrano per l'inseminazione artificiale animali provenienti da allevamenti diversi, e' indispensabile che dette strutture abbiano i requisiti previsti per le stazioni di monta pubblica e che l'operativita' di dette strutture sia garantita da un veterinario. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende esercitare la gestione della stazione di inseminazione artificiale. Nella domanda, di cui si allega il modello prestampato (allegato 3), gli interessati devono indicare: a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante); b) codice fiscale e partita IVA del richiedente; c) localita' dove e' ubicata la stazione di inseminazione artificiale; d) nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA ed indirizzo del veterinario che garantisce l'operativita' della stazione di inseminazione artificiale. Alla domanda devono essere allegati: 1) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente (comunque non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado); 2) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della istituenda stazione di inseminazione artificiale secondo lo schema di cui all'allegato 4; 3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della stazione di inseminazione artificiale rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente; 4) attestazione dell'avvenuto versamento per le spese di esame della domanda nonche' della tassa di concessione governativa (cosi' come previsto al punto 6. Versamenti). Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovranno altresi' essere allegati: certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante; certificato di residenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero dalla camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto qualora il richiedente sia una societa', una impresa, un'associazione od un consorzio. Si fa presente che la suddetta documentazione e' normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che ha validita' quinquennale. Per il rinnovo, alla scadenza, non saranno piu' richiesti i documenti previsti ai punti 1) e 2). Inoltre, qualora successivamente alla presentazione dei documenti, e nel corso del quinquennio, si verificassero cambiamenti della persona fisica e/o giuridica del titolare dell'autorizzazione, vale quanto gia' riferito al precedente punto 2.1. Infine si precisa che i titolari delle stazioni di inseminazione artificiale devono comunicare a questo Ministero, entro trenta giorni dalla sostituzione, le generalita' complete del nuovo veterinario che garantisce l'operativita' della stazione. 4. Certificazione interventi fecondativi. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale o con inseminazione artificiale devono essere certificati attraverso la registrazione in appositi moduli (certificato di intervento fecondativo) che sono distribuiti dalle regioni, o tramite le associazioni provinciali allevatori (APA) o gli istituti di incremento ippico, ai responsabili della certificazione che ne fanno richiesta (art. 29, comma 2, decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 - Regolamento di esecuzione legge n. 30/1991). Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione (art. 30, comma 1, decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172). 5. Domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a gestire centri di produzione di materiale seminale equino proveniente da stalloni di razza purosangue inglese o trottatore italiano. 5.1. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali. Nella domanda, di cui si allega il modello prestampato (allegato 5) gli interessati devono indicare: a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante); b) codice fiscale e partita IVA del richiedente; c) localita' dove e' ubicato il centro di produzione di materiale seminale; d) nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; e) indicazione delle razze e del numero degli animali maschi riproduttori presenti. Alla domanda devono essere allegati: 1) descrizione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali; 2) elenco delle attrezzature utilizzate redatto dal medico veterinario responsabile sanitario del centro; 3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie del centro di produzione di materiale seminale rilasciato dalla U.S.L. competente; 4) elenco dei recapiti collegati; 5) attestazione dell'avvenuto versamento per le spese di esame della domanda nonche' della tassa di concessione governativa (cosi' come previsto al punto 6. Versamenti); 6) relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale. Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovranno altresi' essere allegati: certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante; certificato di residenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio ovvero dalla camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto qualora il richiedente sia una societa', una impresa, un'associazione od un consorzio. Si fa presente che la suddetta documentazione e' normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che ha validita' quinquennale dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Il titolare del centro di produzione di materiale seminale deve comunicare a questo Ministero, entro trenta giorni dalla sostituzione, le generalita' complete del nuovo veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Inoltre deve comunicare, entro trenta giorni dall'evento, ogni variazione nell'elenco dei recapiti collegati. Per il rinnovo, alla scadenza, non saranno piu' richiesti i documenti previsti ai punti 1) e 2). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata a questa amministrazione almeno due mesi prima della scadenza. Inoltre, qualora successivamente alla presentazione dei documenti, e nel corso del quinquennio, si verificassero cambiamenti della persona fisica e/o giuridica del titolare dell'autorizzazione, vale quanto gia' riferito al precedente punto 2.1. 6. Versamenti. Come in precedenza indicato gli interessati devono allegare alla domanda di autorizzazione l'attestazione dei versamenti effettuati. Per le spese di esame della domanda nonche' per richiesta di cambio di gestione e/o ragione sociale, la quota prevista ammonta a L. 85.000 da versare direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato o mediante conto corrente postale, con l'imputazione, in entrambe le modalita' di pagamento, al capitolo 3590 "entrate eventuali e diverse concernenti il MIRAAF". La tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, ammonta a: L. 1.500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di una pubblica stazione di monta equina; L. 500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di stazioni di inseminazione artificiale; L. 500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di un centro di produzione di materiale seminale. Il versamento deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione, su conto corrente postale n. 8003, intestato all'ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma, indicando la causale del versamento medesimo. Mentre si resta in attesa di cortese riscontro, si invitano gli organismi in indirizzo a voler dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli operatori del settore. Il Ministro: LUCHETTI