Alle  regioni  ed   alle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni  ordinarie  e   a   statuto
                                  speciale  e le province autonome di
                                  Trento e Bolzano
                                  All'Istituto di  incremento  ippico
                                  di Catania
                                  All'Istituto  di  incremento ippico
                                  di Ozieri
                                  All'Istituto  regionale  incremento
                                  ippico di Foggia
                                  All'Istituto  di  incremento ippico
                                  di S. Maria Capua Vetere
                                  All'Istituto di  incremento  ippico
                                  di Pisa
                                  All'Istituto  di  incremento ippico
                                  di Ferrara
                                  All'Istituto di  incremento  ippico
                                  di Crema
                                  All'Associazione          nazionale
                                  allevatori cavallo purosangue
                                  All'Associazione          nazionale
                                  allevatori cavallo trottatore
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Direzione     generale      servizi
                                  veterinari
                                  All'Unione   nazionale   incremento
                                  razze equine (U.N.I.R.E.)
                                  Al Jockey club italiano
                                  All'Ente nazionale per le corse  al
                                  trotto (E.N.C.A.T.)
                                  All'Ente  nazionale  per il cavallo
                                  italiano (E.N.C.I.)
                                  All'Associazione           italiana
                                  allevatori (A.I.A.)
                                  All'Associazione          nazionale
                                  allevatori   cavallo    di    razza
                                  Maremmana
                                  All'Associazione          nazionale
                                  allevatori     cavallo     agricolo
                                  italiano da tiro pesante rapido
                                  All'Associazione          nazionale
                                  allevatori   cavallo    di    razza
                                  Avelignese
                                  All'Associazione          nazionale
                                  allevatori asino di Martina  Franca
                                  e del cavallo delle Murge
                                  All'Associazione  provinciale degli
                                  allevatori - Ufficio per il cavallo
                                  Bardigiano
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  coltivatori
                                  Ai    centri    di     fecondazione
                                  artificiale
                                  Alle   stazioni   di   fecondazione
                                  equina
1. Premessa.
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  12  marzo  1994  e'  stato
pubblicato  il  decreto  ministeriale  n.  172  del  13 gennaio 1994:
"Regolamento di esecuzione  della  legge  15  gennaio  1991,  n.  30,
recante: 'Disciplina della riproduzione animale'".
  La  legge n. 30/1991 all'art. 5, comma 7, ha stabilito che in campo
equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la  fecondazione
degli   equini  devono  essere  effettuate  in  centri  appositamente
autorizzati da questo Ministero.
  Per dette strutture ed in particolare per le stazioni  di  monta  e
per  i  centri  di produzione di sperma ed embrioni il regolamento ha
interpretato il sopra citato  art.  5  nel  senso  di  lasciare  alla
competenza  statale  la  sola  materia  residua delle stazioni in cui
operano cavalli purosangue inglesi e  trottatori,  sulla  base  delle
motivazioni  a  suo  tempo  espresse  con  parere n. 1891/86 della II
sezione del Consiglio  di  Stato  in  data  22  ottobre  1986,  e  di
conservare,  ai  sensi  dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977, la competenza regionale in  tutti  gli  altri
casi.
  Ora  alla  luce  del  riordinamento  delle  competenze  regionali e
statali in materia agricola  e  forestale,  disposto  dalla  legge  4
dicembre  1993,  n.  491,  per  detta  materia,  potra' eventualmente
prevedersi una diversa oganizzazione del settore.
  Pertanto,  da  quanto  esposto  ed  in  attesa   di   una   diversa
organizzazione,  con  riferimento  alle  razze  puro sangue inglese e
trottatore, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a  gestire
una stazione di monta o una stazione di inseminazione artificiale con
materiale  seminale refrigerato o congelato o un centro di produzione
di materiale seminale deve essere presentata  a  questo  Ministero  -
Direzione   generale   delle  politiche  agricole  e  agroindustriali
nazionali secondo i tempi e le modalita' appresso indicate.
2. Domande intese  ad  ottenere  il  rilascio  dell'autorizzazione  a
gestire  stazioni  di monta pubbliche e private con stalloni di razza
purosangue inglese e trottatore italiano.
  Le domande devono  essere  inoltrate  al  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche
agricole  ed agroindustriali nazionali entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello in cui si intende esercitare  la  gestione  della
stazione.
  Nella  domanda,  di  cui si allega il modello prestampato (allegato
1), gli interessati devono indicare:
    a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se
trattasi di persona giuridica devono essere indicate  le  generalita'
complete del legale rappresentante);
    b) codice fiscale e partita IVA del richiedente;
    c) localita' dove e' ubicata la stazione di fecon-dazione;
    d) numero massimo degli stalloni e di fattrici che la stazione di
monta puo' ospitare contemporaneamente;
    e)  eventuale  pratica di inseminazione artificiale con materiale
seminale fresco (inseminazione strumentale).
  Alla domanda devono essere allegati:
   1) certificato comprovante il titolo  di  studio  del  richiedente
(comunque  non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado);
   2) relazione tecnica sulle  infrastrutture  ed  attezzature  della
istituenda stazione di monta secondo lo schema di cui all'allegato 2;
   3)  certificato  attestante le condizioni igienico-sanitarie della
stazione di monta rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente,
ai sensi dell'art. 3, lettera b), del decreto ministeriale 13 gennaio
1994, n. 172, concernente "regolamento di esecuzione della  legge  n.
30/1991";
   4)  attestazione  dell'avvenuto  versamento  per le spese di esame
della domanda nonche' della tassa di concessione  governativa  (cosi'
come previsto al punto 6. Versamenti).
  Inoltre,  ai  sensi della vigente normativa in materia antimafia ed
in particolare  del  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,
dovranno altresi' essere allegati:
   certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante;
   certificato  di  residenza  di tutti i componenti del consiglio di
amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale
competente per territorio, ovvero dalla camera di commercio  o  copia
di   qualunque   documento   ufficiale  dal  quale  possa  desumersi,
inequivocabilmente,  quanto  in  precedenza   previsto   qualora   il
richiedente  sia  una  societa',  una  impresa, un'associazione od un
consorzio.
  Si fa  presente  che  la  suddetta  documentazione  e'  normalmente
richiesta  una  sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che
ha validita' quinquennale.
  Per il rinnovo dell'autorizzazione, ivi comprese quelle  rilasciate
ai  sensi della legge n. 127/1963, i documenti previsti ai punti 1) e
2) non sono richiesti.
  Si precisa che anche per  le  stazioni  di  monta  in  cui  operano
stalloni   di   proprieta'  di  enti  pubblici  e'  necessaria  detta
autorizzazione.
2.1. Cambio gestore e/o ragione sociale.
  Qualora successivamente alla presentazione  dei  documenti,  e  nel
corso  del  quinquennio,  si  verificassero cambiamenti della persona
fisica e/o giuridica titolare dell'autorizzazione, dovra' essere data
tempestiva comunicazione a questo Ministero, allegando il certificato
comprovante  il  titolo  di  studio  (non  inferiore  al  diploma  di
istruzione  secondaria  di primo grado), l'attestazione dell'avvenuto
versamento della quota prevista al successivo punto 6.  Versamenti  e
quanto previsto per la richiesta in materia antimafia.
3.  Domande  intese  ad  ottenere  il  rilascio dell'autorizzazione a
gestire stazioni di inseminazione artificiale  equina  con  materiale
seminale  (refrigerato  o  congelato)  cui  operano stalloni di razza
purosangue inglese o trottatore italiano.
  Il  regolamento  di  esecuzione  della  legge  n.  30/1991  prevede
all'art. 18,  comma  6,  che  l'inseminazione  artificiale  con  seme
congelato o refrigerato venga effettuata presso gli allevamenti delle
fattrici  medesime  rispettando  gli  obblighi  previsti per le altre
specie.
  Concorda con la citata norma l'inseminazione artificiale  praticata
in  apposite  strutture  nelle  quali venga assicurata una assistenza
veterinaria continuativa e qualificata  anche  al  fine  di  favorire
l'uso e la diffusione della inseminazione artificiale in campo equino
in   quelle   aziende  che  non  possono  sostenere  gli  alti  costi
organizzativi che detta pratica puo' comportare.
  Poiche' in  dette  strutture  si  concentrano  per  l'inseminazione
artificiale   animali   provenienti   da   allevamenti   diversi,  e'
indispensabile che dette strutture abbiano i requisiti  previsti  per
le stazioni di monta pubblica e che l'operativita' di dette strutture
sia garantita da un veterinario.
  Le  domande  devono  essere  inoltrate  al  Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche
agricole ed agroindustriali nazionali, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello in cui si intende esercitare  la  gestione  della
stazione di inseminazione artificiale.
  Nella  domanda,  di  cui si allega il modello prestampato (allegato
3), gli interessati devono indicare:
    a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se
trattasi di persona giuridica devono essere indicate  le  generalita'
complete del legale rappresentante);
    b) codice fiscale e partita IVA del richiedente;
    c)  localita'  dove  e'  ubicata  la  stazione  di  inseminazione
artificiale;
    d) nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA ed  indirizzo  del
veterinario   che   garantisce   l'operativita'   della  stazione  di
inseminazione artificiale.
  Alla domanda devono essere allegati:
   1) certificato comprovante il titolo  di  studio  del  richiedente
(comunque  non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado);
   2) relazione tecnica sulle infrastrutture  ed  attrezzature  della
istituenda stazione di inseminazione artificiale secondo lo schema di
cui all'allegato 4;
   3)  certificato  attestante le condizioni igienico-sanitarie della
stazione di  inseminazione  artificiale  rilasciato  dal  veterinario
della U.S.L. competente;
   4)  attestazione  dell'avvenuto  versamento  per le spese di esame
della domanda nonche' della tassa di concessione  governativa  (cosi'
come previsto al punto 6. Versamenti).
  Inoltre,  ai  sensi della vigente normativa in materia antimafia ed
in particolare  del  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490,
dovranno altresi' essere allegati:
   certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante;
   certificato  di  residenza  di tutti i componenti del consiglio di
amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale
competente per territorio, ovvero dalla camera di commercio  o  copia
di   qualunque   documento   ufficiale  dal  quale  possa  desumersi,
inequivocabilmente,  quanto  in  precedenza   previsto   qualora   il
richiedente  sia  una  societa',  una  impresa, un'associazione od un
consorzio.
  Si  fa  presente  che  la  suddetta  documentazione  e' normalmente
richiesta una sola volta prima del rilascio  dell'autorizzazione  che
ha validita' quinquennale.
  Per  il  rinnovo,  alla  scadenza,  non  saranno  piu'  richiesti i
documenti previsti ai punti 1) e 2).
  Inoltre, qualora successivamente alla presentazione dei  documenti,
e  nel  corso  del  quinquennio,  si  verificassero cambiamenti della
persona fisica e/o giuridica del titolare  dell'autorizzazione,  vale
quanto gia' riferito al precedente punto 2.1.
  Infine  si  precisa  che i titolari delle stazioni di inseminazione
artificiale devono comunicare a questo Ministero, entro trenta giorni
dalla sostituzione, le generalita' complete del nuovo veterinario che
garantisce l'operativita' della stazione.
 4. Certificazione interventi fecondativi.
  Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale
o con inseminazione artificiale devono essere certificati  attraverso
la  registrazione  in  appositi  moduli  (certificato  di  intervento
fecondativo)  che  sono  distribuiti  dalle  regioni,  o  tramite  le
associazioni   provinciali   allevatori   (APA)  o  gli  istituti  di
incremento ippico, ai responsabili della certificazione che ne  fanno
richiesta (art. 29, comma 2, decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n.
172 - Regolamento di esecuzione legge n. 30/1991).
  Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati
degli  interventi  fecondativi  deve  trasmettere  la parte di modulo
all'uopo   predisposta   all'associazione   provinciale    allevatori
competente  per  territorio  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
compilazione (art. 30, comma 1, decreto ministeriale 13 gennaio 1994,
n. 172).
5. Domande intese  ad  ottenere  il  rilascio  dell'autorizzazione  a
gestire centri di produzione di materiale seminale equino proveniente
da stalloni di razza purosangue inglese o trottatore italiano.
  5.1.  Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche
agricole ed agroindustriali nazionali.
  Nella domanda, di cui si allega il modello prestampato (allegato 5)
gli interessati devono indicare:
    a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se
trattasi di persona giuridica devono essere indicate  le  generalita'
complete del legale rappresentante);
    b) codice fiscale e partita IVA del richiedente;
    c) localita' dove e' ubicato il centro di produzione di materiale
seminale;
    d)  nome,  cognome, dati anagrafici, partita IVA ed indirizzo del
veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
    e) indicazione delle razze e  del  numero  degli  animali  maschi
riproduttori presenti.
  Alla domanda devono essere allegati:
   1)  descrizione  dei  fabbricati  ed  impianti,  corredati  da  un
prospetto  con  la  descrizione  dei  locali,  con  allegata   pianta
planimetrica e relativi estremi catastali;
   2)   elenco  delle  attrezzature  utilizzate  redatto  dal  medico
veterinario responsabile sanitario del centro;
   3)  certificato  attestante  le  condizioni igienico-sanitarie del
centro di produzione di materiale seminale  rilasciato  dalla  U.S.L.
competente;
   4) elenco dei recapiti collegati;
   5)  attestazione  dell'avvenuto  versamento  per le spese di esame
della domanda nonche' della tassa di concessione  governativa  (cosi'
come previsto al punto 6. Versamenti);
   6)  relazione  sull'organizzazione  tecnica  e  commerciale per la
produzione e la distribuzione del materiale seminale.
  Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia  antimafia  ed
in  particolare  del  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n. 490,
dovranno altresi' essere allegati:
   certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante;
   certificato di residenza di tutti i componenti  del  consiglio  di
amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale
competente per territorio ovvero dalla camera di commercio o copia di
qualunque    documento   ufficiale   dal   quale   possa   desumersi,
inequivocabilmente,  quanto  in  precedenza   previsto   qualora   il
richiedente  sia  una  societa',  una  impresa, un'associazione od un
consorzio.
  Si fa  presente  che  la  suddetta  documentazione  e'  normalmente
richiesta  una  sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che
ha    validita'    quinquennale    dalla    data     del     rilascio
dell'autorizzazione.
  Il  titolare  del  centro  di produzione di materiale seminale deve
comunicare  a   questo   Ministero,   entro   trenta   giorni   dalla
sostituzione,   le   generalita'   complete   del  nuovo  veterinario
responsabile della gestione sanitaria del centro.
  Inoltre deve comunicare,  entro  trenta  giorni  dall'evento,  ogni
variazione nell'elenco dei recapiti collegati.
  Per  il  rinnovo,  alla  scadenza,  non  saranno  piu'  richiesti i
documenti previsti ai punti 1) e  2).  La  domanda  di  rinnovo  deve
essere inoltrata a questa amministrazione almeno due mesi prima della
scadenza.
  Inoltre,  qualora successivamente alla presentazione dei documenti,
e nel corso  del  quinquennio,  si  verificassero  cambiamenti  della
persona  fisica  e/o giuridica del titolare dell'autorizzazione, vale
quanto gia' riferito al precedente punto 2.1.
6. Versamenti.
  Come in precedenza indicato gli interessati  devono  allegare  alla
domanda di autorizzazione l'attestazione dei versamenti effettuati.
  Per le spese di esame della domanda nonche' per richiesta di cambio
di  gestione  e/o  ragione  sociale,  la  quota prevista ammonta a L.
85.000 da versare direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato
o mediante conto corrente postale, con l'imputazione, in entrambe  le
modalita' di pagamento, al capitolo 3590 "entrate eventuali e diverse
concernenti il MIRAAF".
  La  tassa  di  concessione  governativa,  prevista  dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e  successive
modificazioni, ammonta a:
   L.  1.500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per
la gestione di una pubblica stazione di monta equina;
   L. 500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per la
gestione di stazioni di inseminazione artificiale;
   L.  500.000  per  il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per
l'impianto di un centro di produzione di materiale seminale.
  Il  versamento  deve   essere   effettuato   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,  su  conto  corrente  postale n. 8003, intestato
all'ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma,  indicando  la  causale
del versamento medesimo.
  Mentre  si  resta  in  attesa di cortese riscontro, si invitano gli
organismi in indirizzo  a  voler  dare  alla  presente  circolare  la
massima diffusione tra gli operatori del settore.
                                                Il Ministro: LUCHETTI