IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente "corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-90  nonche'  disposizioni  urgenti  in  materia  di
pubblico impiego";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147;
  Visti l'art. 3 della legge n. 21/1991 e l'art. 8  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro,
di rimborsare ai militari delle  Forze  armate,  con  esclusione  dei
gradi  di  generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti alle Forze
di polizia,  esclusi  i  dirigenti,  inviati  in  missione  la  spesa
sostenuta  per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili
annualmente in relazione agli aumenti  intervenuti  nel  costo  della
vita in base agli indici ISTAT;
  Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  confermato,  anche  per  il  triennio 1994-96, il disposto di cui
all'art. 7, comma 6, del decreto-legge  9  settembre  1992,  n.  384,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto  ministeriale  10  marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 80 del 7 aprile 1994, con il
quale si e' provveduto a rideterminare, a  decorrere  dal  1  gennaio
1994,  in  L.  38.000  il limite massimo di spesa rimborsabile per il
primo pasto ed in L. 75.900 quello rimborsabile per i due pasti;
  Considerato che in sede di relazione previsionale  e  programmatica
il  tasso  di inflazione per l'anno 1994 e' stato fissato nel 3,5 per
cento;
  Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della legge
26 luglio 1978, n.  417,  sugli  importi  aumentati  occorre  operare
l'arrotondamento per eccesso a L. 100;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1  gennaio 1995 i limiti di spesa per i pasti da
consumare per incarichi di missione aventi durata  non  inferiore  ad
otto ore sono rideterminati come segue:
   da L. 38.000 a L. 39.400 per un pasto;
   da L. 75.900 a L. 78.600 per due pasti.
  La relativa spesa verra' posta a carico dei pertinenti capitoli dei
bilanci di previsione dei Ministeri competenti per l'anno 1995.
  Il presente decreto sara' trasmesso al controllo secondo le vigenti
disposizioni  legislative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 febbraio 1995
                                             Il Ministro del tesoro
                                                       DINI
Il Ministro per la funzione pubblica
           FRATTINI