IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente "corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90 nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147; Visti l'art. 3 della legge n. 21/1991 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro, di rimborsare ai militari delle Forze armate, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti alle Forze di polizia, esclusi i dirigenti, inviati in missione la spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT; Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha confermato, anche per il triennio 1994-96, il disposto di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 7 aprile 1994, con il quale si e' provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1 gennaio 1994, in L. 38.000 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 75.900 quello rimborsabile per i due pasti; Considerato che in sede di relazione previsionale e programmatica il tasso di inflazione per l'anno 1994 e' stato fissato nel 3,5 per cento; Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, sugli importi aumentati occorre operare l'arrotondamento per eccesso a L. 100; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1995 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono rideterminati come segue: da L. 38.000 a L. 39.400 per un pasto; da L. 75.900 a L. 78.600 per due pasti. La relativa spesa verra' posta a carico dei pertinenti capitoli dei bilanci di previsione dei Ministeri competenti per l'anno 1995. Il presente decreto sara' trasmesso al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 1995 Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI