IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto il testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
7, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  circolare  n.  2  del  2  gennaio  1985  riguardante  le
profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili
per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
  Visto  il  decreto  8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento
delle  prestazioni  veterinarie  per  l'attuazione  delle  profilassi
vaccinali  obbligatorie  contro  malattie infettive e diffusive degli
animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e  successive
modificazioni;
  Vista  la  circolare  n.  29  del  25 luglio 1992: applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  27  ottobre  1994  concernente   la
produzione,   l'acquisto  e  la  distribuzione  dei  vaccini  per  le
profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1995;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi
della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;
  Constatato che gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati
della  produzione  del  vaccino  con  decreto ministeriale 27 ottobre
1994, non sono al  momento  nelle  condizioni  di  poter  fornire  il
prodotto nei tempi richiesti;
  Ritenuta  l'esigenza  di  adottare misure profilattiche urgenti per
fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente  nei
Paesi  confinanti  con  l'Italia  in  particolare con alcune province
della regione Friuli-Venezia Giulia e  della  provincia  autonoma  di
Bolzano ove sono stati accertati casi di rabbia silvestre;
  Attesa  quindi  la necessita' di conferire uno stato immunitario ai
cani ed agli  animali  domestici  presenti  nelle  zone  maggiormente
esposte al rischio di contagio nonche' di evitare la diffusione della
malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Nella  regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma
di  Bolzano  e'  resa  obbligatoria   la   vaccinazione   antirabbica
precontagio  dei  cani,  dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli
equini che si trovano esposti al rischio del contagio  dell'infezione
rabbica.
  2.  Le competenti autorita' sanitarie delle regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e  della  provincia  autonoma  di
Trento  possono  rendere  obbligatoria  la  vaccinazione  antirabbica
precontagio  degli  animali  delle   suddette   specie   nelle   zone
eventualmente  esposte  al rischio del contagio per la presenza della
rabbia  silvestre  nei  Paesi  esteri  confinanti  e  nel  territorio
nazionale.
  3.  Le  competenti  autorita'  delle  regioni  e  province autonome
indicate nei commi precedenti,  in  relazione  alla  valutazione  del
rischio  del  contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza,
nelle  quali  deve  essere  effettuata  la  vaccinazione  antirabbica
precontagio.  Con  lo  stesso  provvedimento,  determinano, altresi',
l'esecuzione della  vaccinazione  antirabbica  per  gli  animali  non
vaccinati  nel  periodo  di cui al successivo art. 2 in quanto non in
eta' di vaccinazione e per le stesse specie  che  vengano  introdotte
successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.