IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777;
  Visti  in particolare l'art. 2 del suddetto decreto come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 e  l'art.
3  dello  stesso  decreto  come  sostituito  dall'art.  3 del decreto
legislativo sopra menzionato;
  Vista la  direttiva  93/11/CEE  della  Commissione  concernente  la
liberazione   di   N-nitrosammine  e  di  sostanze  N-nitrosabili  da
succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  2a  serie
speciale - n. 55 del 15 luglio 1993;
  Visto l'art. 5 della legge 2 febbraio 1994, n. 146;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  nell'ordinamento
nazionale della direttiva sopra citata;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il presente decreto disciplina la liberazione di  N-nitrosammine
e  di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero
o di gomma naturale.