IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777; Visti in particolare l'art. 2 del suddetto decreto come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 e l'art. 3 dello stesso decreto come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo sopra menzionato; Vista la direttiva 93/11/CEE della Commissione concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 55 del 15 luglio 1993; Visto l'art. 5 della legge 2 febbraio 1994, n. 146; Ritenuto di dover procedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sopra citata; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale.