AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge  22  novembre  1994,  n.
642".  Il  D.L.  n.  642/1994,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato  e'  stato  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 17 del 21 gennaio
1995).
                               Art. 1.
            Interventi per il settore dell'autotrasporto
                       di cose per conto terzi
  1. Per il primo semestre dell'anno 1994, e' concesso un credito  di
imposta di complessive (( lire 270 miliardi )) a favore delle imprese
nazionali  autorizzate  all'esercizio dell'autotrasporto di merci per
conto di terzi, nonche' un  contributo  ((  di  complessive  lire  15
miliardi )) per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE,
rapportato  ai  consumi  di  gasolio  per autotrazione per i percorsi
effettuati nel territorio italiano.
  2. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio
decreto,   ripartisce   i  fondi  disponibili,  tenendo  conto  delle
percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.
  3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di  terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti
del  fondo  disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma
2, e' adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
giugno  1990,  n.  165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro  delle  finanze,  allo
scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere
ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  in
sede  di  versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti
di imposta, sulle retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui  compensi  da
lavoro autonomo.
  4.  Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE e' adottato,
nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma
2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
di  concerto  con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la
concessione di un contributo rapportato ai  consumi  di  gasolio  per
autotrazione  per  i  percorsi  effettuati  nel  territorio italiano,
nell'ammontare e con le modalita' che saranno stabilite nello  stesso
decreto.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto  a  lire  70
miliardi,  mediante  utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo
7294 dello stato di previsione del Ministero dei  trasporti  e  della
navigazione    per    l'anno    medesimo,    all'uopo    intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a
lire  10  miliardi,  mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al
capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo  anno,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
cui  all'articolo  17,  comma  1,  della legge 4 agosto 1990, n. 240;
quanto  a  lire  65  miliardi  ed  a  lire  30   miliardi,   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in conto residui per
l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono
a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi
ridotte le autorizzazioni di spesa  di  cui  alle  rispettive  citate
leggi;  quanto  a  lire  110  miliardi  a  carico  dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1994,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
             - La legge  n.  298/1974  reca:  "Istituzione  dell'albo
          nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di un sistema di tariffe a  forcella  per  i  trasporti  di
          merci su strada".
             -  L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni
          in materia di determinazione  del  reddito  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore
          aggiunto  e  di  contenzioso  tributario,   nonche'   altre
          disposizioni   urgenti)  cosi'  recita:  "Con  decreto  del
          Ministro dei trasporti, di concerto con il  Ministro  delle
          finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e'
          stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto per
          conto  terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente,
          l'ammontare   di   credito   attribuibile    per    ciascun
          autoveicolo.   Il   credito   d'imposta  non  compete  agli
          autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
          superiore  a  3.500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto
          deve essere  emanato  con  effetto  dalla  stessa  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  (v. il D.M. 26
          luglio 1990, in Gazzetta Ufficiale n.  175  del  28  luglio
          1990, n.d.r. )".
             -  Il  comma  1  dell'art.  2  della  legge  n.  68/1992
          (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per  conto  di
          terzi)  prevede che: "Alle finalita' di cui all'art. 1, che
          trovano attuazione mediante  gli  interventi  di  cui  agli
          articoli  3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse
          del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose  per  conto
          di  terzi, di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1985, n.
          404, che allo scopo e' integrato con lire 57  miliardi  per
          l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80
          miliardi  per l'anno 1994, nonche' con il limite di impegno
          di lire 40 miliardi per il 1993".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   240/1990
          (Interventi  dello Stato per la realizzazione di interporti
          finalizzati   al    trasporto    merci    e    in    favore
          dell'intermodalita') e' il seguente:
             "Art.  17. - 1. Per le finalita' di cui al presente capo
          (riguardante norme in materia di intermodalita',  n.d.r.  )
          e'  autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155
          miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989,
          di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per
          l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per  l'anno  1992  e  di
          lire 50 miliardi per l'anno 1993".