AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642". Il D.L. n. 642/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 1995). Art. 1. Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi 1. Per il primo semestre dell'anno 1994, e' concesso un credito di imposta di complessive (( lire 270 miliardi )) a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' un contributo (( di complessive lire 15 miliardi )) per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1. 3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, e' adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo. 4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE e' adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalita' che saranno stabilite nello stesso decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". - L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) cosi' recita: "Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto (v. il D.M. 26 luglio 1990, in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1990, n.d.r. )". - Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 68/1992 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) prevede che: "Alle finalita' di cui all'art. 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo e' integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonche' con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita') e' il seguente: "Art. 17. - 1. Per le finalita' di cui al presente capo (riguardante norme in materia di intermodalita', n.d.r. ) e' autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993".