IL MINISTRO DELLE FINANZE D'INTESA CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici; Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente; Ritenuto che tra l'Italia e la Croazia si e' convenuto di addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Croazia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla sussistenza della reciprocita'. Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 1995 Il Ministro delle finanze FANTOZZI Il Ministro dei trasporti CARAVALE