IL MINISTRO DELLE FINANZE
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre  1959,  n.  1146,  il  quale
prevede  che  possono  essere  concesse  riduzioni  ed  esenzioni dal
pagamento del diritto fisso, istituito  con  la  legge  medesima,  in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni
internazionali  oppure  quando  sussista  reciprocita' di trattamento
tributario o per esigenze dei traffici;
  Visto l'art.  10  della  legge  4  agosto  1984,  n.  467,  che  ha
modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;
  Ritenuto  che  tra  l'Italia  e  la  Croazia  si  e'  convenuto  di
addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui
veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati
nei due Paesi;
                              Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti
a trasporti internazionali di cose, importati  temporaneamente  dalla
Croazia  ed  appartenenti  a  persone ivi stabilmente residenti, sono
esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la
legge 28 dicembre 1959, n. 1146.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita'.
  Il presente decreto  entrera'  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 marzo 1995
                                  Il Ministro delle finanze
                                           FANTOZZI
Il Ministro dei trasporti
       CARAVALE