Si comunica che il consiglio di amministrazione di questa Universita', nel corso della seduta del 31 gennaio-1 febbraio 1995, ha deliberato di modificare il "Capo IV - Norme finali" del regolamento organizzativo interno per l'attuazione della legge n. 241/1990, ed in particolare l'art. 18, nel modo seguente: "(Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita'). - Il presente regolamento entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dello stesso - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' dell'affissione integrale all'albo dell'Universita'. Allo stesso modo verranno rese pubbliche le successive modifiche o integrazioni. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo". Detto regolamento, formato dalla parte normativa, dagli allegati dal 2 all'8 b, nonche' dall'allegato 1 riportante le tabelle contenenti le categorie dei procedimenti amministrativi, le unita' organizzative competenti e il responsabile del procedimento, e' stato emanato a norma dell'art. 38, secondo comma, del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e disciplina le modalita' e le forme di attuazione nell'ambito dell'Universita' degli studi di Bari della legge n. 241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo. Esso tende ad assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 della Costituzione e, nello spirito della normazione costituzionale, assegna alle relative nozioni una duplice valenza nel senso che esse sono apprezzabili nella sfera esterna dell'attivita' amministrativa, nella misura in cui si concretizzano all'interno, nell'ordinamento dei singoli uffici. A tal fine l'Universita' di Bari realizza i criteri di economicita', di efficacia e di trasparenza della sua attivita', organizzando le strutture burocratiche in modo da accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, nel contestuale rispetto della loro regolarita', della legittimita' dei provvedimenti conclusivi adottati e della regola partecipativa. In attuazione della normativa di cui agli articoli 7 e seguenti della citata legge n. 241/1990, vengono indicati i casi in cui deve essere comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, il momento e i destinatari della comunicazione; vengono disciplinati le forme e i limiti della partecipazione, nonche' il procedimento conseguente alla presentazione di memorie e documenti; vengono fissate le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e i casi di sua esclusione; viene stabilito per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve concludersi, quando esso non e' gia' direttamente disposto per legge. A garanzia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici attraverso l'applicazione dei principi sopra enunciati, nell'osservanza dei termini e delle altre norme del procedimento, oltre che degli indirizzi generali fissati dall'amministrazione, il regolamento individua i dipendenti sui quali ricade la responsabilita' dei singoli atti, la quale si aggiunge, senza sostituirla, a quella dirigenziale di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.