IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  e  successive
disposizioni modificative e integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  31  della  citata legge n.
990/1969 e dell'art.  43  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
occorre  determinare  per l'anno 1995 la misura del contributo dovuto
alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.,
gestione autonoma "Fondo di garanzia per le vittime della strada", da
ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  della
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti;
  Visto il rendiconto della gestione autonoma "Fondo di garanzia  per
le  vittime della strada" per l'anno 1993, approvato dal consiglio di
amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 9 gennaio 1995;
  Vista la lettera  n.  587019  del  19  gennaio  1995  dell'ISVAP  -
Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, relativa alla determinazione della misura del  contributo
da versare al predetto Fondo per l'anno 1995;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   relazione   alle  risultanze  del
rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1995 l'aliquota nella
misura dell'uno per cento dei premi incassati al netto degli oneri di
gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contributo,  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno 1995 alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
- CONSAP S.p.a., gestione autonoma  del  Fondo  di  garanzia  per  le
vittime  della strada, e' determinato nella misura dell'uno per cento
dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della  detrazione
per  gli  oneri  di  gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai
sensi dell'art.  123  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.