LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
  Visto l'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  istitutivo
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competenze della Conferenza medesima;
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,  recante:  "Misure
urgenti  per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e  dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994";
  Visto  l'art.  5,  comma  1,  del  medesimo  decreto  n. 691 del 19
dicembre 1994, il quale prevede che entro 30  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore dello stesso la Conferenza Stato-regioni provveda
all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994);
  Viste le proprie deliberazioni  del  22  dicembre  1994  e  del  12
gennaio 1995 con le quali si e' provveduto a dare attuazione a quanto
previsto  dall'art.  5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, in
ordine alla ricostruzione o riparazione dei beni  mobili  e  immobili
dei  privati  distrutti  o  danneggiati  dagli eventi alluvionali del
novembre  1994,  nonche'  all'attestazioni  relative   alle   imprese
danneggiate dagli anzidetti eventi;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni alla propria deliberazione del 12 gennaio 1995;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. All'art. 3, comma 1, della delibera adottata dalla Conferenza il
12 gennaio 1995 dopo le parole "i comuni acquisiscono" aggiungere  la
parola "anche".
  2. All'art. 8, comma 1, della delibera adottata dalla Conferenza il
12 gennaio 1995, dopo le parole "i comuni acquisiscono" aggiungere la
parola "anche".
  3.  All'art. 7 della delibera della Conferenza del 12 gennaio 1995,
e' aggiunto il seguente comma 2:
  "Le somme di cui al comma 1, sono tenute in  contabilita'  separate
la  cui  gestione  e'  soggetta  a  vigilanza e verifica da parte dei
revisori dei conti in cui all'art. 57 della legge 8 giugno  1990,  n.
142".