LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza medesima; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto n. 691 del 19 dicembre 1994, il quale prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso la Conferenza Stato-regioni provveda all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994); Viste le proprie deliberazioni del 22 dicembre 1994 e del 12 gennaio 1995 con le quali si e' provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, in ordine alla ricostruzione o riparazione dei beni mobili e immobili dei privati distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' all'attestazioni relative alle imprese danneggiate dagli anzidetti eventi; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione del 12 gennaio 1995; Delibera: Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, della delibera adottata dalla Conferenza il 12 gennaio 1995 dopo le parole "i comuni acquisiscono" aggiungere la parola "anche". 2. All'art. 8, comma 1, della delibera adottata dalla Conferenza il 12 gennaio 1995, dopo le parole "i comuni acquisiscono" aggiungere la parola "anche". 3. All'art. 7 della delibera della Conferenza del 12 gennaio 1995, e' aggiunto il seguente comma 2: "Le somme di cui al comma 1, sono tenute in contabilita' separate la cui gestione e' soggetta a vigilanza e verifica da parte dei revisori dei conti in cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142".