Alle Direzioni regionali delle
                             entrate
                             Alle direzioni delle entrate per le
                             province autonome di Trento e
                             Bolzano
                             Agli Uffici distrettuali delle
                             imposte dirette
                             Ai centri di servizio delle imposte
                             dirette
                             Alle Direzioni provinciali del
                             Tesoro
                             Alle Ragionerie provinciali dello
                             Stato
                             Al Comando generale della Guardia
                             di finanza
                                 e, per conoscenza:
                             Alla Presidenza del Consiglio dei
                             Ministri
                             Ai Ministeri
                             Alla Ragioneria generale dello
                             Stato
                             Alle ragionerie centrali dei
                             Ministeri
                             All'Istituto nazionale della
                             previdenza sociale
                             Alla Direzione generale degli
                             affari generali e del personale -
                             Servizio ispettivo
                             Al Servizio centrale degli
                             ispettori tributari
                           PARTE GENERALE
Soggetti ammessi all'assistenza fiscale
In  attuazione  dell'articolo  78,  comma 18, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  l'articolo  1  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  4  settembre  1992, n.395, stabilisce che i possessori di
redditi di lavoro dipendente, compresi i titolari di pensioni, i soci
delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e  di  prima
trasformazione dei prodotti agricoli, delle cooperative di produzione
e lavoro e delle cooperative della piccola pesca, nonche' i sacerdoti
per  le  remunerazioni  di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34
della legge 20 maggio 1985, n.222, possono adempiere  all'obbligo  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi  mediante  la  presentazione  di
apposita dichiarazione  redatta  su  modello  approvato  con  decreto
ministeriale  (Mod. 730), da consegnare al proprio datore di lavoro o
Ente pensionistico.
Tale  facolta'  e'  esercitabile  dai  predetti   soggetti,   purche'
residenti  in  Italia  e  ancorche'  posseggano  i  seguenti  redditi
aggiuntivi:
- redditi fondiari inerenti ai terreni e ai fabbricati;
- utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in  societa'
  ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche;
-  altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi dai
  compensi e dalle remunerazioni percepite dai soci di cooperative  e
  dai sacerdoti;
-  compensi  derivanti  da  rapporti  di  collaborazione coordinata e
  continuativa, comprese le indennita' per la cessazione dei predetti
  rapporti non assoggettabili a tassazione separata;
-  proventi  derivanti  dalla  utilizzazione   economica   da   parte
  dell'autore   o   inventore  di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti
  industriali e di  processi,  formule  o  informazioni  relativi  ad
  esperienze   acquisite   in   campo   industriale,   commerciale  o
  scientifico, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali;
- redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo  non  esercitate
  abitualmente  o  dall'assunzione  di  obblighi  di fare, non fare o
  permettere.
Della assistenza fiscale ci si puo' avvalere  anche  nell'ipotesi  in
cui  il  dipendente intenda presentare dichiarazione congiunta con il
coniuge fiscalmente a  carico  e  non  legalmente  ed  effettivamente
separato, il quale possegga soltanto redditi fondiari.
In  alternativa  alla  richiesta  di  assistenza fiscale al datore di
lavoro o  Ente  pensionistico,  i  soggetti  sopra  indicati  possono
rivolgere  analoga  richiesta  ai  Centri  autorizzati  di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (C.A.A.F.).
Si  ricorda  che  sono  obbligati  a  fornire  assistenza  fiscale  i
sostituti  di  imposta  con  piu' di 100 dipendenti e che comunque e'
possibile assolvere agli  obblighi  di  assistenza  anche  stipulando
convenzione  con  un  C.A.A.F.-Imprese  o  un  C.A.A.F.-Dipendenti  o
pensionati costituito da sostituti d'imposta o dalle associazioni  di
categoria  presenti  nel  C.N.E.L. che associano anche i pensionati o
dalle organizzazioni dei pensionati ad esse  aderenti.  Il  sostituto
d'imposta  non  e',  inoltre,  obbligato  a  svolgere  l'attivita' di
assistenza fiscale se ha costituito un C.A.A.F.  di  cui  all'art.78,
comma  20  della  legge  n.  413  del  1991.  In  entrambi  i  casi i
conseguenti   adempimenti   sono   effettuati,   sotto   la   propria
responsabilita', dai detti centri di assistenza.
I  lavoratori  dipendenti  che  hanno chiesto con il modello 730/6 di
fruire dell'assistenza fiscale prestata dal datore di  lavoro  devono
presentare  il  modello  730/95  entro  il  31  marzo 1995. Lo stesso
termine deve essere osservato anche quando il  datore  di  lavoro  ha
stipulato  apposita  convenzione  intesa  a far svolgere al Centro le
operazioni di assistenza.
Un  diverso  e  piu'  ampio termine e' invece previsto dall'art.  14,
comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 4 settembre 1992, n.395
per la presentazione del modello 730 quando il lavoratore  dipendente
si  rivolge ad un C.A.A.F. da lui autonomamente scelto e quindi al di
fuori di un rapporto convenzionale fra datore di lavoro  e  C.A.A.F.;
infatti  in  tal  caso il termine di presentazione del modello 730 e'
stabilito al 30 aprile 1995.
Nei casi in cui l'assistenza  fiscale  e'  prestata  da  un  C.A.A.F.
quest'ultimo   invia  comunicazione  del  risultato  contabile  (Mod.
730/4)  della  liquidazione  del  Mod.  730  al  sostituto  d'imposta
indicato dal dipendente o pensionato sul Mod. 730.
La  comunicazione,  che puo' essere effettuata su supporto magnetico,
e' inviata all'indirizzo del  sostituto  indicato  dal  dipendente  o
pensionato  nel  Mod.  730; in caso di comunicazione tramite supporto
magnetico lo stesso indirizzo del sostituto di  imposta  deve  essere
riportato  nei  campi  relativi al domicilio fiscale nelle specifiche
tecniche descritte nell'allegato B del D.M. 29 ottobre 1994.
Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale
I sostituti d'imposta sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei
riguardi dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta  entro
il 15 gennaio 1995 ovvero entro il giorno lavorativo successivo al 15
gennaio,  se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al
quale e' stata richiesta l'assistenza.
Il sostituto stesso e' esonerato dall'obbligo  di  assistenza  se  le
predette  comunicazioni  gli  sono  state  consegnate ovvero gli sono
pervenute successivamente al predetto termine.
Resta comunque fermo, anche per i sostituti d'imposta non obbligati a
svolgere l'attivita' di assistenza fiscale, l'obbligo di tenere conto
ai fini del conguaglio da effettuare in sede di  ritenuta  d'acconto,
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre
1991, n.  413,  del  risultato  contabile  della  liquidazione  delle
dichiarazioni  dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale
(anche per i lavoratori dipendenti ed  i  pensionati  che  non  hanno
effettuato  la  comunicazione  di  volersi  avvalere  dell'assistenza
fiscale).
Il sostituto d'imposta nell'assolvimento degli obblighi di assistenza
puo' avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla
propria organizzazione. In  tali  ipotesi  resta  comunque  ferma  la
responsabilita'  del  sostituto  d'imposta conseguente all'assistenza
prestata.
I datori di lavoro o Enti pensionistici ed i  C.A.A.F.,  ricevute  le
dichiarazioni Mod. 730, devono:
-  eseguire  i  controlli  formali  sulla  base  di  dati ed elementi
  direttamente desumibili dalla dichiarazione prodotta;
- aggiungere i redditi di lavoro  dipendente  ed  assimilati  erogati
  direttamente dai datori e enti in qualita' di sostituti d'imposta e
  le relative ritenute;
-  procedere  alla  liquidazione  dell'imposta  tenendo  conto  delle
  disposizioni che stabiliscono limiti alla deduzione e detraibilita'
  degli  oneri,  alle  detrazioni  e  ai  crediti   d'imposta,   alla
  liquidazione  del  contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dei
  relativi acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.
Dopo  avere  effettuato  le  operazioni  di  liquidazione i datori di
lavoro, gli Enti pensionistici e i C.A.A.F.  dovranno  rilasciare  al
contribuente  o  ad  un  suo  incaricato  copia  della  dichiarazione
controllata ed elaborata e il prospetto di liquidazione  dell'imposta
e dell'eventuale Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
I  sostituti  d'imposta che prestano l'assistenza devono integrare la
copia da restituire al contribuente con i dati previsti nel quadro  C
del  mod.  730,  relativi  ai  redditi  o  somme da loro direttamente
erogati.
I sostituti d'imposta che hanno anche effettuato le ritenute relative
agli acconti per il 1994 devono integrare con i dati in loro possesso
il quadro F della copia da restituire al contribuente.
I dati rilevati dalla dichiarazione Mod. 730,  integrati  con  quelli
relativi ai redditi corrisposti e alle ritenute operate dal sostituto
d'imposta  che  presta  l'assistenza  fiscale, e quelli contenuti nel
prospetto di liquidazione devono  essere  indicati  nel  modello  770
presentato  dal datore di lavoro o Ente pensionistico, ovvero debbono
essere  trasmessi   all'Amministrazione   Finanziaria   su   supporto
magnetico da parte dei C.A.A.F.
Di   seguito  vengono  fornite  le  indicazioni  sulle  modalita'  di
controllo e di liquidazione del Mod. 730 da parte  dei  sostituti  di
imposta e dei C.A.A.F.
Controllo  delle dichiarazioni Mod. 730 e liquidazione dell'imposta e
del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
Nel capitolo che segue  vengono  descritti  agli  adempimenti  che  i
sostituti  di  imposta  ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
devono effettuare ai sensi dell'art. 78, comma 13, lettere b) e c)  e
comma 21, della legge 30 dicembre 1991, n.413.
Tali  adempimenti,  da effettuare secondo le modalita' previste dagli
artt. 3 e 15, del D.P.R.  4  settembre  1992,  n.  395  e  successive
modificazioni,  riguardano  il  controllo formale delle dichiarazioni
Mod. 730, la liquidazione della relativa imposta e del contributo  al
Servizio Sanitario Nazionale.
Le  operazioni  di  controllo  e  di  liquidazione  vengono descritte
seguendo l'ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod.  730.
Per ogni quadro vengono riportati:
- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati
  comunicati dal contribuente;
- le modalita' di calcolo per la determinazione dei redditi  e  della
  relativa imposta;
-  le  modalita'  di  calcolo  dell'eventuale  contributo al Servizio
  Sanitario Nazionale.
Nello svolgimento delle operazioni  di  controllo  e  liquidazione  i
campi   del  Mod.  730  che  contengono  un  importo  debbono  essere
considerati in migliaia di lire (senza gli zeri prestampati); i campi
che  contengono  una  percentuale  debbono  essere  arrotondati  alla
seconda cifra decimale.
Per ogni quadro vengono inoltre indicati i messaggi da utilizzare per
segnalare  eventuali anomalie e/o incongruenze riscontrate durante la
fase di controllo.
La  persistenza  di  anomalie  e/o   incongruenze   descritte   nelle
istruzioni  relative  ai  singoli  quadri,  comporta di norma, la non
effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio  degli
importi da versare o da rimborsare.
La  non  effettuazione  delle  operazioni  di  cui  sopra deve essere
comunicata all'assistito unitamente alla indicazione  delle  anomalie
e/o   incongruenze   riscontrate   tramite   i   messaggi  di  errore
precedentemente  menzionati  e  comporta  l'obbligo  da   parte   del
contribuente di ripresentare la dichiarazione dei redditi nei termini
di cui all'art. 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  con  le  modalita'
previste dall'art. 12 dello stesso decreto.
Nell'ipotesi di interruzione dell'assistenza fiscale, i dati rilevati
dalla dichiarazione Mod.  730,  da  riportare  nel  modello  770  dal
sostituto  d'imposta  ovvero  da  trasmettere  su  supporto magnetico
all'Amministrazione da parte dei C.A.A.F.,  devono  essere  integrati
con  la  segnalazione  delle  anomalie  e/o incongruenze riscontrate,
seguendo le modalita' previste dalle specifiche tecniche di fornitura
dei dati allegate al decreto ministeriale di  approvazione  del  Mod.
730 (D.M. 29 ottobre 1994).
I  campi  che  risultano incongruenti con la struttura prevista dalle
suddette specifiche tecniche debbono  essere  impostati  a  zero,  se
numerici, o a spazi, se alfabetici o alfanumerici.
                     ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO
                E LA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
                              MOD. 730
1.         DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE
1.1        Controlli da effettuare
           Codice fiscale
           Il dato deve essere sempre presente.
           Il  codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura
           alfanumerica; puo' essere, in alcuni casi (codice  fiscale
           provvisorio),  di  11  caratteri a struttura completamente
           numerica.
           Su tale dato va effettuata la verifica  del  carattere  di
           controllo  secondo  le  disposizioni contenute nel D.M. 23
           dicembre 1976, riportato in allegato.
           Cognome e Nome
           I dati devono essere sempre presenti  ed  avere  struttura
           alfanumerica.
           Sesso
           Il  dato  deve  avere  struttura alfabetica; puo' assumere
           esclusivamente i valori  "M"  o  "F";  in  caso  contrario
           considerare il dato assente.
           Data di nascita
           Il  dato deve essere sempre presente, a struttura numerica
           e nella forma giorno, mese, anno (ggmmaaaa).
           Comune (o stato Estero) di nascita
           Il dato deve essere sempre  presente  ed  avere  struttura
           alfanumerica.
           Provincia di nascita
           Il dato deve avere struttura alfabetica.
           Puo' essere assente per i contribuenti nati all'estero.
           Per  i  contribuenti  nati  nelle ex province dell'Istria,
           Giuliane e Dalmate (Fiume, Pola e Zara) la provincia  puo'
           essere assente oppure puo' assumere i valori FM, PL e ZA.
           Comune di residenza
           Il dato deve avere struttura alfanumerica.
           Provincia di residenza
           Il dato deve avere struttura alfabetica.
           Per  la  provincia  verificare che sia stata utilizzata la
           sigla automobilistica (RM per Roma).
           C.A.P.
           Il dato deve essere  di  5  caratteri  e  avere  struttura
           numerica.
           Frazione, via e numero civico
           Il dato deve avere struttura alfanumerica
           Data di variazione della residenza
           Se  il campo e' compilato devono esserlo anche il comune e
           la provincia  di  residenza,  l'indirizzo  e  il  relativo
           C.A.P..
           - Mese di variazione
           Il  mese  deve  avere  struttura numerica; puo' assumere i
           valori tra 1 e 12.
           - Anno di variazione
           L'anno deve avere struttura numerica; i  valori  possibili
           sono  l'anno  cui  si  riferiscono  i  redditi o l'anno di
           presentazione della dichiarazione.
           In assenza del mese di variazione  verificare  che  l'anno
           sia quello di presentazione della dichiarazione.
           Residenza variata da meno di 60 giorni
           Se  la casella e' barrata deve essere compilata la data di
           variazione della residenza.
           Telefono
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Stato civile
           Se il dato e' presente verificare che sia barrata una sola
           delle caselle previste nel modello 730 (1, 2, 3, 4  o  5);
           in caso contrario il dato e' da considerare assente.
1.2        Anomalie ed incongruenze
           Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base
           dei controlli precedentemente descritti relativi a:
           - codice fiscale
           - cognome e nome
           - data e comune di nascita
           -   variazione   della   residenza  anagrafica  (Comune  e
             provincia, indirizzo e CAP, variazione di  residenza  da
             meno di 60 giorni)
           devono  essere  comunicate  al  contribuente  mediante  il
           messaggio "Dati anagrafici o di residenza del  dichiarante
           mancanti o errati".
2.         CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
2.1        Controlli da effettuare
           Per  ogni rigo compilato del riquadro "Coniuge e familiari
           a carico" verificare:
           -  se  e'  barrata  la  casella  "F"  della  relazione  di
             parentela,  la  presenza  dei  mesi a carico e la misura
             della detrazione;
           -  se  e'  barrata  la  casella  "A"  della  relazione  di
             parentela, la presenza dei mesi a carico.
           Relazione di parentela
           Verificare  che  per  ogni  rigo relativo ai figli o altri
           familiari del quadro sia barrata una  sola  delle  caselle
           previste  (F  o  A);  in  caso  contrario  il  dato  e' da
           considerare assente.
           Codice fiscale
           Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a  struttura
           alfanumerica.
           Puo'  essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio),
           di 11 caratteri a struttura completamente numerica.
           Se lo stesso codice fiscale  e'  indicato  su  piu'  righe
           verificare che la somma dei relativi mesi a carico non sia
           superiore a 12.
           Mesi a carico
           Il  dato  deve  avere struttura numerica e puo' assumere i
           valori compresi tra 1 e 12.
           Misura delle detrazioni
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Se come relazione di parentela e' stata barrata la casella
           "F" il dato puo' assumere i valori 1, 2 o 3.
           Se come relazione di parentela e' stata barrata la casella
           "A" nel campo puo' essere  indicata  una  percentuale  non
           superiore   al   100%;  la  percentuale  puo'  non  essere
           presente.
2.2        Anomalie ed incongruenze
           Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base
           dei controlli precedentemente descritti relativi a:
           - relazione di parentela
           - mesi a carico
           - misura delle detrazioni
           devono  essere  comunicate  al  contribuente  mediante  il
           messaggio  "Dati  del  coniuge  o  dei  familiari a carico
           mancanti o errati".
3.         REDDITI DEI TERRENI (Quadro A)
           Se il contribuente ha compilato il rigo A1 non deve essere
           compilato nessuno dei righi successivi.
3.1        Redditi non variati rispetto alla dichiarazione  dell'anno
           precedente (controlli da effettuare)
           Il contribuente ha compilato solo il rigo A1.
           Totale reddito dominicale
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Totale reddito agrario
           Il dato deve avere struttura numerica.
3.2             Redditi variati rispetto alla dichiarazione dell'anno
           precedente (controlli da effettuare)
           Il contribuente non ha compilato il rigo A1 e ha compilato
           uno o piu' dei righi successivi.
           I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni
           rigo del Quadro A compilato.
           Reddito dominicale
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Titolo
           Deve essere sempre presente e  avere  struttura  numerica;
           puo'  assumere  i  valori 1, 2, 3 o 4 (vedere tabella 1 in
           allegato).
           Reddito agrario
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Possesso
           Giorni:  il  dato  deve  essere  sempre  presente  e avere
           struttura numerica.
           Puo' assumere valori compresi tra 1 e 365.
           Per gli immobili indicati su piu'  righi,  il  totale  dei
           periodi di possesso non puo' superare 365.
           Percentuale:  il  dato deve essere sempre presente e avere
           struttura numerica.
           Nel  campo  deve  essere  indicata  una  percentuale   non
           superiore al 100%.
           Canone di affitto in regime vincolistico
           Deve  essere  presente solo se il campo "Titolo" (col.  2)
           assume il valore 2.
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Casi particolari
           Il dato deve avere struttura numerica e  puo'  assumere  i
           valori da 1 a 3 (vedere tabella 2 in allegato).
           Se  il  campo  assume  il  valore  3  il campo titolo puo'
           assumere esclusivamente i valori 1 o 4.
3.3        Anomalie ed incongruenze
           Le anomalie e/o incongruenze individuate  sulla  base  dei
           controlli precedentemente descritti sui dati contenuti nel
           Quadro A devono essere comunicate al contribuente mediante
           il  messaggio  "Dati  relativi  al  Quadro A - Redditi dei
           terreni mancanti o errati".
3.4        Modalita' di calcolo
3.4.1      Redditi non variati rispetto alla dichiarazione  dell'anno
           precedente
3.4.1.1    Determinazione del reddito dominicale
           Il  reddito  dominicale indicato dal contribuente nel rigo
           A1, colonna 1, deve  essere  rivalutato  del  37%  e  deve
           essere riportato nel rigo 1 del Riepilogo dei redditi Mod.
           730-3  "Prospetto di liquidazione", mentre nella copia del
           mod. 730 da restituire al contribuente il dato deve essere
           indicato senza rivalutazione.
           La  rivalutazione  del  reddito  dominicale  deve   essere
           comunicata  al contribuente mediante il messaggio "Reddito
           dominicale rivalutato ai sensi di legge del 37%".
3.4.1.2    Determinazione del reddito agrario
           Il reddito agrario indicato dal contribuente nel rigo  A1,
           colonna  2,  deve  essere rivalutato del 32% e deve essere
           riportato nel rigo 2 del Riepilogo dei redditi Mod.  730-3
           "Prospetto  di  liquidazione", mentre nella copia del Mod.
           730 da restituire al  contribuente  il  dato  deve  essere
           indicato senza rivalutazione.
           La   rivalutazione   del   reddito   agrario  deve  essere
           comunicata al contribuente mediante il messaggio  "Reddito
           agrario rivalutato ai sensi di legge del 32% ".
3.4.2           Redditi variati rispetto alla dichiarazione dell'anno
           precedente
3.4.2.1    Determinazione del reddito dominicale
           a)  calcolare  la  quota  spettante  del  reddito nel modo
              seguente:
           Quota spettante del reddito dominicale =  1,37  x  Reddito
           dominicale  (col. 1) x Giorni di possesso (col. 4) / 365 x
           Percentuale di possesso (col. 5) / 100.
           b) Se il campo "Titolo" (col. 2) assume il valore 1 o 3 il
              reddito e'  dato  dalla  quota  spettante  del  reddito
              dominicale di cui alla precedente lettera a);
           c)  Se  il  campo  "Titolo"  (col.  2)  assume il valore 2
              calcolare la quota spettante del Canone di affitto come
              segue:
                         Canone di affitto (col. 6) x Percentuale  di
              possesso (col. 5) / 100.
           Se  la  quota spettante del Canone di affitto e' inferiore
              all'80% della quota spettante  del  reddito  dominicale
              calcolato  secondo  quanto  descritto  alla  precedente
              lettera a), il reddito e' dato  dalla  quota  spettante
              del  Canone  di  affitto, altrimenti il reddito e' dato
              dalla quota spettante del  reddito  dominicale  di  cui
              alla precedente lettera a).
           d)  Se  il  campo  "Titolo" (col. 2) assume il valore 4 il
              reddito dominicale e' zero.
           Se i dati  relativi  ad  uno  stesso  terreno  sono  stati
           indicati  su  piu'  righi (casella di colonna 8 barrata) e
           nella colonna 2 di almeno un rigo  e'  stato  indicato  il
           codice 2:
           1)   determinare   il   totale  delle  quote  del  reddito
              dominicale calcolate per ciascun  rigo  secondo  quanto
              descritto alla precedente lettera a);
           2) determinare il totale delle quote del canone di affitto
              calcolate  per  ciascun  rigo  secondo quanto descritto
              alla precedente lettera c);
           3) se il totale delle  quote  del  canone  di  affitto  e'
              inferiore  all'80%  del  totale delle quote del reddito
              dominicale il reddito e' dato dal  totale  delle  quote
              del  canone  di  affitto,  in caso contrario e' pari al
              totale delle quote del reddito dominicale.
           La  rivalutazione  dei  redditi  dominicali  deve   essere
           comunicata al contribuente mediante il messaggio: "Redditi
           dominicali  determinati  catastalmente rivalutati ai sensi
           di legge del 37%".
3.4.2.2    Casi particolari
           Se risulta impostato il campo "Casi particolari" (col.  7)
           il  reddito dominicale determinato come descritto al punto
           3.4.2.1:
           - e' ridotto al 30% se il campo assume il valore 1;
           - e' ridotto a zero se il campo assume il valore 2.
           Se i dati  relativi  ad  uno  stesso  terreno  sono  stati
           indicati  in  piu'  righi e nella colonna 7 sono riportati
           codici diversi procedere come di seguito descritto.
           Calcolare la quota proporzionale al corrispondente periodo
           di possesso, relativa al singolo rigo, come segue:
                             Reddito dominicale complessivo
                             del terreno (calcolato come
                             descritto al punto 3.4.2.1) x
                             Giorni di possesso del singolo rigo
          Quota relativa  =  ___________________________________
          al singolo rigo         Giorni di possesso totali
           Applicare, a ciascuna quota di reddito relativo al singolo
           rigo   ottenuta,   la  riduzione  corrispondente  al  caso
           particolare evidenziato nella relativa colonna 7.
           Calcolare il reddito del terreno sommando  rispettivamente
           le singole quote di reddito opportunamente ridotte.
3.4.2.2 1  Reddito dominicale totale
           La  somma  dei  redditi  dominicali  cosi'  determinati va
           riportata nel rigo 1 del Riepilogo dei  redditi  del  Mod.
           730-3 "Prospetto di liquidazione" .
3.4.2.3    Determinazione del reddito agrario
           Se  il  campo  "Titolo"  (col. 2) assume i valori 2 o 3 il
           reddito agrario e' zero.
           Il reddito agrario e' determinato nel modo seguente:
           Quota spettante del  reddito  agrario  =  1,32  x  Reddito
           agrario  (col.  3)  x  Giorni  di  possesso (col. 4)/365 x
           Percentuale di possesso (col. 5)/100.
           La rivalutazione dei redditi agrari deve essere comunicata
           al contribuente mediante  il  messaggio:  "Redditi  agrari
           determinati catastalmente rivalutati ai sensi di legge del
           32% ".
3.4.2.3.1  Casi particolari
           Se  risulta impostato il campo "Casi particolari" (col. 7)
           il reddito agrario:
           - e' ridotto a zero se il campo assume i valori 1 o 2;
           - e' pari a:
           1,32 x Reddito agrario (col. 3)  se  il  campo  assume  il
           valore 3.
3.4.2.3.2  Reddito agrario totale
           La somma dei redditi agrari cosi' determinati va riportata
           nel  rigo  2  del  Riepilogo  dei  redditi  del Mod. 730-3
           "Prospetto di liquidazione" .
4.         REDDITI DEI FABBRICATI (Quadro B)
           Se il contribuente ha compilato il rigo B1 non deve essere
           compilato nessuno dei righi successivi.
4.1        Redditi non variati rispetto alla dichiarazione  dell'anno
           precedente (controlli da effettuare)
           IL contribuente ha compilato solo il rigo B1.
           Reddito imponibile dei fabbricati
           Il dato deve avere struttura numerica.
4.2             Redditi variati rispetto alla dichiarazione dell'anno
           precedente (controlli da effettuare)
           Il contribuente non ha compilato il rigo B1 e ha compilato
           uno o piu' dei righi successivi.
           I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni
           rigo del Quadro B compilato.
           Per  ogni  rigo  compilato  la  rendita deve essere sempre
           presente.
           Rendita
           Il dato deve avere struttura numerica.
           In caso di dati di uno stesso fabbricato indicati su  piu'
           righi, la rendita deve essere la stessa per ogni rigo.
           Utilizzo
           Il  campo  deve  essere  sempre presente e avere struttura
           numerica.
           Puo' assumere i valori da 1 a 5  o  il  valore  9  (vedere
           tabella 3 in allegato).
           Il  valore  1  puo'  comparire  in  relazione a piu' di un
           fabbricato  esclusivamente  se  la  somma  dei  rispettivi
           giorni di possesso non supera 365.
           Il  valore  5  puo'  essere  presente esclusivamente se e'
           presente almeno un fabbricato per il quale e' indicato  il
           valore 1.
           In  tal caso il periodo di possesso di ciascuna pertinenza
           non   puo'   essere   superiore    a    quello    indicato
           complessivamente per l'abitazione principale.
           Possesso
           Giorni:  il  dato  deve  essere  sempre  presente  e avere
           struttura numerica.
           Puo' assumere un valore compreso 1 e 365.
           Per i fabbricati indicati su piu'  righi,  il  totale  dei
           periodi di possesso non puo' superare 365.
           Percentuale:  il  dato deve essere sempre presente e avere
           struttura numerica.
           Nel  campo  deve  essere  indicata  una  percentuale   non
           superiore al 100% .
           Reddito effettivo
           Se  il  campo "Utilizzo" (col. 2) assume i valori 3 o 4 il
           campo deve essere sempre presente.
           Non deve essere presente negli altri casi.
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Casi particolari
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Puo' assumere i valori 1 o 2.
           Il valore  1  puo'  essere  presente  solo  se  nel  campo
           "Utilizzo" e' indicato il valore 9.
4.3        Anomalie ed incongruenze
           Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base
           dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti
           nel  Quadro  B  devono  essere  comunicate al contribuente
           mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro B - Redditi
           dei fabbricati mancanti o errati".
4.4        Modalita' di calcolo
4.4.1      Redditi non variati rispetto alla dichiarazione  dell'anno
           precedente
           Il  dato  indicato  dal contribuente deve essere riportato
           nel rigo 3  del  riepilogo  dei  redditi  del  Mod.  730-3
           "Prospetto di liquidazione".
4.4.2           Redditi variati rispetto alla dichiarazione dell'anno
           precedente
           Le modalita' di calcolo del reddito  dei  fabbricati  sono
           diversificate  in  funzione  del  valore assunto dai campi
           "Utilizzo" (col. 2) e "Casi particolari" (col. 6).
4.4.2.1    Dati dello stesso fabbricato indicati su un solo rigo
           Campo "Utilizzo" impostato ad 1, 5 e 9
           Il reddito corrisponde alla quota di  rendita  determinata
           secondo le modalita' di seguito descritte:
           a)  Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3) / 365 x
              Percentuale di possesso (col. 4) / 100.
           Campo "Utilizzo" impostato a 2
           Il reddito e' determinato secondo le modalita' di  seguito
           indicate:
           b) (Rendita (col. 1) x Giorni di possesso (col. 3) / 365 x
              Percentuale di possesso (col. 4) / 100) x 4/3.
           Campo "Utilizzo" impostato a 3
           c)  Il  reddito  corrisponde  al  maggiore tra la Quota di
              rendita calcolata come alla precedente lettera a) e  la
              quota di reddito effettivo calcolata come segue:
           Reddito effettivo (col. 5) x Percentuale di possesso (col.
           4) / 100.
           Campo "Utilizzo" impostato a 4
           Il  reddito e' determinato secondo le modalita' di seguito
           indicate:
           d) Reddito effettivo (col. 5) x  Percentuale  di  possesso
              (col. 4) / 100.
4.4.2.2    Dati dello stesso fabbricato indicati su piu' righi
           Di   seguito   vengono   esposte   le   modalita'  per  la
           determinazione del reddito quando i dati relativi  ad  uno
           stesso fabbricato sono indicati su piu' righi.
           Se  per  nessuno  dei righi che si riferiscono allo stesso
           fabbricato e' impostata la colonna 5  "Reddito  effettivo"
           il  reddito  del fabbricato e' dato dal totale delle quote
           di  rendita  calcolate  come  descritto  alle   precedenti
           lettere  a)  e b) del punto 4.2.2.1 in relazione al valore
           del campo "Utilizzo".
4.4.2.2.1  Presenza del "Reddito effettivo"
           Se la colonna 5 "Reddito effettivo" di almeno un  rigo  e'
           impostata, per ciascun rigo occorre determinare:
           -  la  Quota di rendita calcolata secondo quanto descritto
             alla precedente lettera a)  del  punto  4.4.2.1,  se  il
             campo "Utilizzo" indicato nel rigo assume i valori 1, 3,
             4, 5 o 9;
           -  la  Quota di rendita, maggiorata di un terzo, calcolata
             secondo quanto descritto alla precedente lettera b)  del
             punto  4.4.2.1, se il campo "Utilizzo" indicato nel rigo
             assume il valore 2;
           - la Quota di reddito effettivo calcolata come segue:
                        Reddito effettivo (col. 5) x  Percentuale  di
             possesso (col. 4) / 100, se il campo "Utilizzo" indicato
             nel rigo assume i valori 3 o 4;
           -  il  totale  delle  quote  di  rendita  e delle quote di
             reddito effettivo calcolate per ogni singolo rigo.
           Se nel campo "Utilizzo" (col. 2)  di  almeno  un  rigo  e'
           indicato  il  codice 3 il reddito e' dato dal maggiore tra
           il totale delle quote di rendita e il totale  delle  quote
           di reddito effettivo.
           Se  nel  campo  "Utilizzo"  (col.  2) di almeno un rigo e'
           indicato il codice 4 e in nessuno  degli  altri  righi  e'
           indicato  il codice 3, il reddito e' dato dal totale delle
           quote di reddito effettivo.
           Quando il totale delle quote di rendita e il totale  delle
           quote  di  reddito  effettivo  sono  uguali  si  assume la
           tassazione sulla base della rendita.
4.4.2.3    Casi particolari
           Se il campo "Casi particolari" (col. 6) e' impostato a  1,
           il reddito dei fabbricati e' ridotto a zero.
           Se  il  campo  e'  impostato a 2 il reddito del fabbricato
           deve  essere  utilizzato  per   l'esatto   calcolo   della
           deduzione,  prevista  dal  Piano  Energetico  Nazionale  a
           fronte di spese sostenute per il contenimento dei  consumi
           energetici  indicata  al  rigo  E14  (vedere istruzioni al
           riguardo al punto 8.3.2, lettera b)).
4.4.2.4     Deduzione per il fabbricato  utilizzato  come  abitazione
           principale e relative pertinenze
           Se   vi   sono   fabbricati   utilizzati  come  abitazione
           principale (campo "Utilizzo" impostato ad 1)  deve  essere
           calcolata  la  deduzione prevista per tali fabbricati e le
           loro eventuali pertinenze.
           La deduzione deve essere calcolata come segue:
           Deduzione = 1.000.000 x Giorni di possesso (col. 3) /  365
           x Percentuale di possesso (col. 4) / 100.
           Se  il  fabbricato  e'  indicato su piu' righi oppure sono
           presenti piu' fabbricati con il campo "Utilizzo" impostato
           ad 1:
           - i Giorni di possesso si intendono  pari  al  totale  dei
             giorni  indicati nella colonna 3 dei diversi righi per i
             quali e' stato indicato 1 nel campo "Utilizzo";
           - la Percentuale di possesso e' pari alla media  ponderata
             delle  percentuali  indicate  nella  colonna  4 dei vari
             righi. La  media  ponderata  va  calcolata  sommando  il
             prodotto  tra  i giorni di possesso indicati nei diversi
             righi (colonna 3) e le relative percentuali; tale  somma
             deve essere quindi divisa per il numero totale di giorni
             di possesso del fabbricato.
           Esempio:  fabbricato  indicato su 2 righi; sono indicati i
           seguenti dati:
           1 rigo: giorni di possesso 120,  percentuale  di  possesso
           100%
           2  rigo:  giorni  di possesso 245, percentuale di possesso
           50%
           media ponderata = (120 x 100) + (50 x 245) = 66,44%
                            __________________________
                                     365
           Nel calcolare la deduzione non devono essere considerati i
           fabbricati   che   pur   essendo   stati  utilizzati  come
           abitazione  principale  per  una  parte  dell'anno  devono
           essere  assoggettati  a  tassazione sulla base del reddito
           effettivo (secondo quanto descritto al punto 4.4.2.2.1).
4.4.2.5    Reddito dei fabbricati totale
           a)  Calcolare  il  totale  dei  redditi   dei   fabbricati
              determinati   come   descritto   nei  precedenti  punti
              4.4.2.1, 4.4.2.2 e 4.4.2.3.
           b)  Calcolare  la  somma  dei   redditi   dei   fabbricati
              utilizzati  come abitazione principale e delle relative
              pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e  5),  esclusi
              quelli  che debbono essere assoggettati a tassazione in
              base al reddito effettivo.
           Se il  fabbricato  e'  stato  utilizzato  come  abitazione
           principale  solo  per  una parte dell'anno, va considerata
           esclusivamente la quota di reddito relativa al periodo per
           il quale ' stato utilizzato come abitazione principale.
           Sottrarre al totale dei redditi dei  fabbricati  calcolato
           secondo  quanto  descritto  alla precedente lettera a) del
           presente  punto  il  minore  tra  la  Deduzione  calcolata
           secondo  quanto descritto al precedente punto 4.4.2.4 e la
           somma  dei  redditi   dei   fabbricati   utilizzati   come
           abitazione   principale   e   delle  relative  pertinenze,
           calcolata come descritto alla precedente  lettera  b)  del
           presente punto.
           Riportare  il  risultato  nel  rigo  3  del  Riepilogo dei
           redditi del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".
           La deduzione  per  abitazione  principale  applicata  deve
           essere  comunicata  al  contribuente  tramite il messaggio
           "Deduzione  per  abitazione  principale  del   dichiarante
           (coniuge):    L.  ...000"  e  deve  essere  riportata  sul
           supporto da inviare all'Amministrazione finanziaria.
5.         REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (Quadro C)
5.1        Controlli da effettuare
           I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni
           rigo del Quadro C compilato.
           Se l'assistenza e' fornita da un C.A.A.F. almeno  un  rigo
           della sezione I del quadro C deve essere compilato.
           Per  ogni  rigo  compilato  deve essere sempre presente il
           reddito.
5.1.1      Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati
           Redditi
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Ritenute
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Periodo di lavoro
           Il dato deve essere sempre  presente  ed  avere  struttura
           numerica.
           Puo' assumere un valore compreso tra 1 e 365.
           In  caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto
           di imposta nella copia della dichiarazione  da  restituire
           al  contribuente  deve essere indicato il numero di giorni
           comprendente anche il periodo  di  lavoro  o  di  pensione
           relativo  ai  redditi corrisposti dal sostituto che presta
           l'assistenza  (in  ogni caso il campo non puo' assumere un
           valore maggiore di 365).
5.1.2     Sez. II - Assimilati per i quali non spettano le detrazioni
           per lavoro dipendente
           Redditi
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Ritenute
           Il dato  deve  avere  struttura  numerica  e  deve  essere
           presente solo se sono presenti i redditi.
5.1.3           Dati per la determinazione del Contributo al Servizio
           Sanitario Nazionale
           Ammontare Imponibile assoggettato al C.S.S.N.
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Redditi non assoggettati al C.S.S.N.
           Il dato deve avere struttura numerica.
5.2        Anomalie ed incongruenze
           Le anomalie e/o incongruenze individuate  sulla  base  dei
           controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:
           - redditi
           - ritenute
           - periodi di lavoro
           -  assenza  di  redditi  di  lavoro dipendente di cui alla
             Sezione I del quadro C, ad eccezione di quelli  che  non
             devono essere indicati dal contribuente, perche' erogati
             e indicati dal sostituto che presta l'assistenza fiscale
           devono  essere  comunicate  al  contribuente  mediante  il
           messaggio "Dati relativi al Quadro C - Redditi  di  lavoro
           dipendente mancanti o errati" .
5.3        Modalita' di calcolo
           La  somma  dei  redditi indicati nel quadro C va riportata
           nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi"  del  Mod.
           730-3;  la  somma  delle  ritenute,  insieme alle ritenute
           eventualmente indicate nel quadro D, va riportata nel rigo
           18  del  riquadro  "Calcolo  dell'IRPEF"  del  Mod.  730-3
           "Prospetto di liquidazione".
           Nei  predetti  righi  4  e  18  vanno  anche riportati gli
           importi dei redditi corrisposti e delle  ritenute  operate
           direttamente dal datore di lavoro o Ente pensionistico che
           presta l'assistenza fiscale; i suddetti redditi e ritenute
           vanno  anche  riportati  nel  quadro  C  della copia della
           dichiarazione da restituire al contribuente.
           I sostituti di imposta che prestano  l'assistenza  fiscale
           dovranno  sommare  agli  eventuali  importi dichiarati dal
           contribuente nel rigo C11  del  modello  730,  l'ammontare
           imponibile  assoggettato  al  C.S.S.N.  e  i  redditi  non
           assoggettati al contributo per  il  S.S.N.  relativi  agli
           emolumenti  da  loro  erogati.  Tali somme dovranno essere
           riportate  nel  medesimo  rigo  C11  della   copia   della
           dichiarazione da restituire al contribuente.
6.         DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA' IL CONGUAGLIO
           Il  controllo del presente riquadro deve essere effettuato
           solo in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.
6.1        Controlli da effettuare
           Cognome o Denominazione del sostituto d'imposta
           Il dato deve essere sempre presente e deve avere struttura
           alfanumerica.
           Nome
           Se  il  codice  fiscale  e'  di  16  caratteri a struttura
           alfanumerica, il dato deve essere sempre presente  e  deve
           avere struttura alfanumerica.
           Codice fiscale
           Il dato deve essere sempre presente.
           Il  codice  fiscale  deve  essere  di 16 caratteri e avere
           struttura alfanumerica  o  di  11  caratteri  a  struttura
           completamente numerica.
           Su  tale  dato  va effettuata la verifica del carattere di
           controllo secondo le disposizioni contenute  nel  D.M.  23
           dicembre 1976, riportato in allegato.
           Comune
           Il  dato  deve  essere  sempre presente ed avere struttura
           alfanumerica.
           Provincia
           Il dato deve essere sempre  presente  ed  avere  struttura
           alfabetica.
           Per  la  Provincia  verificare che sia stata utilizzata la
           sigla automobilistica (RM per Roma).
           C.A.P.
           Il dato deve essere di 5 caratteri a struttura numerica.
           Indirizzo
           Il dato deve essere sempre  presente  ed  avere  struttura
           alfanumerica.
6.2        Anomalie ed incongruenze
           Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base
           dei  controlli precedentemente descritti sui dati relativi
           a:
           - cognome o denominazione
           - nome (in caso di codice fiscale di 16 caratteri)
           - codice fiscale
           - comune e provincia del  luogo  al  quale  devono  essere
             inviate   le  comunicazioni  Mod.  730/4  da  parte  dei
             C.A.A.F.
           - indirizzo
           devono  essere  comunicate  al  contribuente  mediante  il
           messaggio   "Dati   del  sostituto  d'imposta  mancanti  o
           errati".
7.         ALTRI REDDITI (Quadro D)
7.1        Controlli da effettuare
           I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni
           rigo del Quadro D compilato.
           Per  ogni  rigo  compilato  il  reddito deve essere sempre
           presente.
           Redditi e somme percepite
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Crediti di imposta
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Verificare che  il  credito  non  sia  superiore  ai  nove
           sedicesimi  del Reddito (col. 1); se superiore deve essere
           ricondotto al suddetto limite.
           In  tal  caso   deve   esserne   data   comunicazione   al
           contribuente  mediante  apposito  messaggio nel quale deve
           essere indicato  l'importo  originariamente  indicato  dal
           contribuente.
           Crediti d'imposta relativi a "dividendi comunitari"
           Il  dato  deve  avere struttura numerica e non puo' essere
           superiore all'importo indicato nella colonna  2  del  rigo
           D1.  Se  l'importo  di rigo D2 e' uguale a quello indicato
           dal  contribuente  nella  colonna  2  del   rigo   D1,   e
           quest'ultimo  e'  stato  ricondotto  al  limite  dei  nove
           sedicesimi dell'importo della colonna 1 del rigo D1, anche
           l'importo di rigo D2 deve essere  ricondotto  al  suddetto
           limite.
           In   tal   caso   deve   esserne   data  comunicazione  al
           contribuente mediante apposito messaggio.
           Se l'importo di  rigo  D2  e'  maggiore  di  quello  della
           colonna  2  di rigo D1 (tenendo conto anche dell'eventuale
           abbattimento),   al   contribuente   deve   essere    data
           comunicazione  dell'incongruenza  riscontrata  mediante il
           messaggio di cui al successivo punto 7.2.
           Spese
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Verificare che le spese non siano  superiori  al  relativo
           reddito  (col.  1),  se  superiori vanno ricondotte a tale
           limite.
           In  tal  caso   deve   esserne   data   comunicazione   al
           contribuente  mediante  apposito  messaggio nel quale deve
           essere indicato  l'importo  originariamente  indicato  dal
           contribuente.
           Ritenute d'acconto
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Imposte ed oneri rimborsati
           Il dato dei righi D7 e D8 deve avere struttura numerica.
7.2        Anomalie ed incongruenze
           Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base
           dei controlli precedentemente descritti sui dati contenuti
           nel  Quadro  D  devono  essere  comunicate al contribuente
           mediante il messaggio "Dati relativi al Quadro D  -  Altri
           redditi mancanti o errati".
7.3        Modalita' di calcolo
           Reddito
           Il reddito deve essere determinato sommando gli importi di
           colonna  1  dei  righi D1, D3, D4, D5 e D6 e sottraendo da
           tale risultato l'importo di colonna 2 del rigo D6 (tenendo
           conto dell'eventuale abbattimento), il 5% dell'importo  di
           colonna  1  del rigo D3 e il 25% dell'importo di colonna 1
           del rigo D5.
           Il reddito cosi' determinato  deve  essere  riportato  nel
           rigo  5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel
           Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".
           Si evidenzia che i dati esposti nei  righi  D7  e  D8  non
           concorrono  alla determinazione del reddito complessivo ai
           fini IRPEF.
           Ritenute
           Le ritenute devono essere determinate sommando gli importi
           di colonna 3 dei righi D1, D3, D4, D5 e D6.
           Le ritenute cosi'  determinate  devono  essere  sommate  a
           quelle  di  lavoro  dipendente e riportate nel rigo 18 del
           riquadro "Calcolo dell'Irpef"  contenute  nel  Mod.  730-3
           "Prospetto di liquidazione".
           Crediti di imposta
           I  crediti  di  imposta  di  colonna  2  del rigo D1 vanno
           riportati nel rigo 7  del  riquadro  "Calcolo  dell'IRPEF"
           contenuto nel Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".
           Deduzioni
           Le  deduzioni  applicate  ai  righi D3 e D5 debbono essere
           comunicate  al   contribuente   mediante   il   messaggio:
           "Deduzione relativa al rigo D..: L. ....000".
8.         ONERI (Quadro E)
8.1        Controlli da effettuare
           Importi
           Per  ogni  rigo  compilato  il  dato  deve avere struttura
           numerica.
           Il rigo E14 non puo' essere presente se il contribuente ha
           compilato soltanto il rigo B1 del quadro B e  deve  essere
           compilato solo se nel quadro B per almeno un fabbricato e'
           stato indicato "2" nella col. 6 dei "Casi particolari".
8.2        Anomalie ed incongruenze
           Eventuali anomalie e/o incongruenze individuate sulla base
           dei  controlli  precedentemente  descritti  devono  essere
           comunicate al contribuente  mediante  il  messaggio  "Dati
           relativi al Quadro E - Oneri incongruenti o errati".
8.3        Modalita' di calcolo
8.3.1        Sez. I - Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione
           di imposta
           a) Spese mediche di rigo E1 e E2
           Gli  importi  di  rigo  E1  e  E2  concorrono  nella  loro
           interezza  a  formare  la base di calcolo delle detrazioni
           per gli oneri.
           b)  Interessi  passivi  per  mutui  su immobili adibiti ad
              abitazione principale di rigo E3
           L'importo di rigo E3 non  puo'  superare  Lire  7.000.000;
           pertanto,   se  il  contribuente  ha  indicato  una  somma
           superiore, l'importo di tale rigo deve essere riportato al
           suddetto limite  comunicandolo  al  contribuente  mediante
           apposito   messaggio   nel   quale  deve  essere  indicato
           l'importo originariamente indicato dal contribuente.
           c) Interessi passivi per mutui su immobili di rigo E4
           Se al rigo E3 non e' indicato alcun importo, l'importo  di
           rigo  E4  non puo' superare Lire 4.000.000; pertanto se il
           contribuente ha indicato una somma superiore l'importo  di
           tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.
           Se  l'importo  indicato  al  rigo  E3  e' superiore a Lire
           4.000.000, l'importo di rigo E4 non puo'  concorrere  alla
           base per il calcolo della detrazione, pertanto deve essere
           ricondotto a zero.
           Se  l'importo  indicato  al  rigo  E3  e' inferiore a lire
           4.000.000, il totale degli importi di rigo E3 e di rigo E4
           non puo'  comunque  essere  superiore  a  lire  4.000.000,
           pertanto  l'importo  di rigo E4 deve essere opportunamente
           ridotto, in modo che la somma dei due righi non superi  il
           suddetto limite.
           In  caso  di  abbattimento  dell'importo  di  rigo E4 deve
           esserne  data  comunicazione  al   contribuente   mediante
           apposito   messaggio   nel   quale  deve  essere  indicato
           l'importo originariamente indicato dal contribuente.
           d) Interessi passivi per mutui agrari di rigo E5
           L'importo di rigo E5 non puo' essere superiore  al  totale
           dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) tenuto conto
           delle  rispettive rivalutazioni del 37% e 32%, pertanto se
           il contribuente ha indicato una somma superiore  l'importo
           di tale rigo deve essere riportato al suddetto limite.
           In   tal   caso   deve   esserne   data  comunicazione  al
           contribuente mediante apposito messaggio  nel  quale  deve
           essere  indicato  l'importo  originariamente  indicato dal
           contribuente.
           e) Assicurazioni e contributi volontari di rigo E6
           L'importo del rigo E6  non  puo'  comunque  superare  Lire
           2.500.000;   pertanto,  in  caso  contrario,  deve  essere
           riportato a tale limite.
           In  tal  caso   deve   esserne   data   comunicazione   al
           contribuente  mediante  apposito  messaggio nel quale deve
           essere indicato  l'importo  originariamente  indicato  dal
           contribuente.
           f) Contributi per previdenza complementare di rigo E7
           Se  nel  rigo E6 non e' indicato alcun importo, al rigo E7
           non puo' essere  indicato  un  importo  superiore  a  lire
           3.000.000;  pertanto  se  il  contribuente ha indicato una
           somma  superiore  l'importo  di  tale  rigo  deve   essere
           ricondotto al suddetto limite.
           Se  nel  rigo  E7  e' indicato un importo inferiore a lire
           500.000 la somma degli importi di rigo E6 e di rigo E7 non
           puo' superare lire 2.500.000; pertanto se il  contribuente
           ha   indicato   un   importo  complessivamente  superiore,
           l'importo di rigo E7 deve essere opportunamente ridotto.
           Se nel rigo E7 e' indicato un importo non inferiore a lire
           500.000  la  somma  degli importi di rigo E6 (tenuto conto
           dell'eventuale abbattimento di cui alla precedente lettera
           e) e di rigo E7 non puo' superare lire 3.000.000; pertanto
           se il contribuente ha indicato un importo complessivamente
           superiore, l'importo di rigo E7 deve essere opportunamente
           ridotto.
           In caso di  abbattimento  dell'importo  di  rigo  E7  deve
           esserne   data   comunicazione  al  contribuente  mediante
           apposito  messaggio  nel  quale   deve   essere   indicato
           l'importo originariamente indicato dal contribuente.
           g) Spese funebri di rigo E8
           L'importo  di  rigo  E8  concorre  nella  sua  interezza a
           formare la base di calcolo delle detrazioni per gli oneri.
           h) Spese per la frequenza di corsi di istruzione  di  rigo
              E9  ed  altri oneri per i quali spetta la detrazione di
              rigo E10
           Gli importi dei righi E9  ed  E10  concorrono  nella  loro
           interezza  a  formare  la base di calcolo delle detrazioni
           per gli oneri.
           La detrazione per Oneri di cui al rigo 15 del Mod.   730-3
           e'  pari  al  27%  del totale degli oneri determinati come
           sopra descritto.
8.3.2      Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo
           a) Contributi in favore delle comunita' ebraiche  di  rigo
              E12
           L'importo di rigo E12 non puo' superare il 10% del reddito
           complessivo di rigo 6 del Mod. 730-3 e, in ogni caso, Lire
           7.500.000;  pertanto,  se  il contribuente ha indicato una
           somma  superiore,  l'importo  di  rigo  E12  deve   essere
           riportato entro i suddetti limiti.
           In   tal   caso   deve   esserne   data  comunicazione  al
           contribuente mediante apposito messaggio  nel  quale  deve
           essere  indicato  l'importo  originariamente  indicato dal
           contribuente.
           b) Deduzione per il piano energetico nazionale di rigo E14
           L'importo di rigo E14 non puo'  superare  l'ammontare  dei
           redditi  (calcolati  secondo  le  modalita'  indicate  nel
           precedente capitolo 4.4.2) dei fabbricati per i  quali  e'
           stato  indicato "2" nella colonna 6 dei "Casi particolari"
           del quadro B, in  caso  contrario  va  riportato  a  detto
           limite.
           In   tal   caso   deve   esserne   data  comunicazione  al
           contribuente mediante apposito messaggio  nel  quale  deve
           essere  indicato  l'importo  originariamente  indicato dal
           contribuente.
           Per i fabbricati utilizzati come abitazione principale  il
           reddito  si  intende  al  lordo  della deduzione di cui al
           punto 4.4.2.4.
           Per i fabbricati  tenuti  a  disposizione  il  reddito  va
           considerato al netto della maggiorazione di un terzo.
           c) Contributi per i paesi in via di sviluppo di rigo E15
           L'importo  di rigo E15 non puo' superare il 2% della somma
           del reddito complessivo di rigo 6 del Mod.  730/3.  Se  il
           contribuente ha indicato una somma superiore, l'importo di
           rigo E15 deve essere ricondotto a tale limite.
           In   tal   caso   deve   esserne   data  comunicazione  al
           contribuente mediante apposito messaggio  nel  quale  deve
           essere  indicato  l'importo  originariamente  indicato dal
           contribuente.
           d) Contributi previdenziali ed assistenziali  obbligatori,
              erogazioni  liberali a favore di istituzioni religiose,
              spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap
              per la parte che  eccede  L.  500.000  ed  altri  oneri
              deducibili dal reddito complessivo (righi E11, E13, E16
              ed E17).
           Gli  importi  di  tali  oneri  concorrono  a costituire il
           totale degli oneri deducibili nella loro interezza.
           La somma degli oneri indicati dal rigo E11  al  rigo  E17,
           determinati  come  sopra,  va  riportata  nel  rigo  8 del
           riquadro "Calcolo dell'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di
           liquidazione".
9.         ALTRI DATI (Quadro F)
9.1        Controlli da effettuare
           I controlli devono essere effettuati relativamente ad ogni
           rigo compilato.
9.2        Sez. I - versamenti di acconto effettuati nell'anno 1994
           Data del versamento
           Il dato  deve  avere  struttura  numerica  e  nella  forma
           giorno, mese, anno (ggmmaa).
           Codice del versamento
           Il dato deve avere struttura numerica.
           Importo del versamento
           Il dato deve avere struttura numerica.
9.3        Sez. II - Eccedenze di imposta risultanti dalla precedente
           dichiarazione
           Gli importi devono avere struttura numerica.
9.4        Sez. III - Acconti per il 1995
           Gli importi devono avere struttura numerica.
           Verificare che non sia stata contemporaneamente barrata la
           casella e indicato il relativo importo.
9.5        Sez. IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero
           I  dati  devono  avere struttura numerica e possono essere
           presenti solo se e' stato compilato  dal  contribuente  il
           quadro  C  Sez.  I e/o il quadro D (righi D1, D3, D4, D5 e
           D6).
9.6        Anomalie ed incongruenze
           Le anomalie e/o incongruenze individuate  sulla  base  dei
           controlli precedentemente descritti sui dati relativi a:
           -  importo dei versamenti di acconto IRPEF e al contributo
             al Servizio Sanitario Nazionale effettuati nel 1994;
           - eccedenze IRPEF e C.S.S.N. risultanti  dalla  precedente
             dichiarazione;
           - redditi prodotti all'estero;
           - versamenti di acconto richiesti in misura inferiore
           devono  essere  comunicate  al  contribuente  mediante  il
           messaggio "Dati relativi al Quadro F mancanti o errati".
9.7        Modalita' di calcolo
           La somma degli importi di rigo F1 (colonne 3  e  6)  e  la
           somma  di  quelli  di  rigo  F2  (colonne  3  e  6 ) vanno
           riportate rispettivamente nei righi 22 e 26 del Mod. 730-3
           "Prospetto di liquidazione".
           Gli importi "IRPEF" e "CONTRIBUTO  AL  SERVIZIO  SANITARIO
           NAZIONALE"  della Sez. III vanno utilizzati per il calcolo
           della prima e seconda rata di acconto secondo le modalita'
           descritte nel successivo punto 11.
10.          LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL CONTRIBUTO  AL  SERVIZIO
           SANITARIO   NAZIONALE   E   COMPILAZIONE  DEL  MOD.  730-3
           "PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"
10.1       Dati identificativi del sostituto d'imposta o del C.A.A.F.
           e dei dichiaranti
           Sostituto d'imposta
           Indicare:
           - il codice fiscale, il cognome e il nome, se trattasi  di
             persona fisica;
           -  il  codice  fiscale  e  la denominazione se trattasi di
             persona giuridica o societa' di persone  o  soggetti  ad
             esse equiparate.
           C.A.A.F.
           Indicare  il  codice fiscale, la denominazione e il numero
           di  iscrizione  all'  "Albo  dei  Centri  autorizzati   di
           assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati"
           o  all' "Albo dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
           alle imprese" (in caso di convenzione).
           Dichiaranti
           Riportare il codice fiscale, il  cognome  e  il  nome  del
           dichiarante  e,  in  caso  di dichiarazione congiunta, del
           coniuge dichiarante, rilevati dal Mod. 730.
10.2       Riepilogo dei redditi
           Al rigo 1 devono essere riportati  i  totali  dei  redditi
           dominicali  dei  terreni,  determinati sulla base dei dati
           rilevati dal Quadro A del Mod. 730 secondo quanto indicato
           al precedente punto 3.4.
           Al rigo 2 devono essere riportati  i  totali  dei  redditi
           agrari,  determinati  sulla  base  dei  dati  rilevati dal
           Quadro  A  del  Mod.  730  secondo  quanto   indicato   al
           precedente punto 3.4.
           Al rigo 3 devono essere riportati i totali dei redditi dei
           fabbricati  determinati  sulla  base dei dati rilevati dal
           Quadro  B  del  Mod.  730  secondo  quanto   indicato   al
           precedente punto 4.4.
           Al  rigo  4  deve essere riportata la somma dei redditi di
           lavoro dipendente ed assimilati dichiarati nelle sezioni I
           e II del  Quadro  C  del  modello  730.  In  tale  rigo  i
           sostituti  di  imposta  che  prestano l'assistenza fiscale
           devono  anche  sommare  i  redditi  di  lavoro  dipendente
           direttamente  corrisposti  al dipendente o pensionato e da
           questi non indicati nel quadro C.
           Al  rigo  5  deve  essere  riportato il totale degli altri
           redditi calcolato sulla base dei dati indicati nel  Quadro
           D del Mod. 730.
10.3       Calcolo dell'IRPEF
           Reddito complessivo
           A colonna 1 del rigo 6 va riportata la somma degli importi
           di  colonna 1 dei righi da 1 a 5; a colonna 2 del medesimo
           rigo 6 va riportata la somma degli importi della colonna 2
           dei righi da 1 a 3.
           Crediti d'imposta sui dividendi
           Al rigo 7 va riportato il totale dei crediti d'imposta sui
           dividendi del Dichiarante indicati  nella  colonna  2  del
           rigo  D1  del  Quadro  D,  tenendo  conto  degli eventuali
           abbattimenti effettuati in sede di controllo.
           Oneri deducibili
           Alle colonne 1 e 2 del rigo 8  vanno  riportate  le  somme
           degli  oneri  deducibili  dichiarati  rispettivamente  dal
           Dichiarante e dal Coniuge dichiarante nella  Sez.  II  del
           Quadro  E,  tenendo  conto  degli  eventuali  abbattimenti
           effettuati in sede di controllo.
           Reddito imponibile
           A colonna 1 del rigo 9 va riportata la differenza  tra  la
           somma  degli  importi  delle  colonne  1 dei righi 6 e 7 e
           l'importo della colonna 1 di rigo 8, se la  differenza  e'
           negativa indicare zero; a colonna 2 del medesimo rigo 9 va
           riportata  la  differenza  tra  l'importo di colonna 2 del
           rigo 6 e quello di colonna 2 del rigo 8, se la  differenza
           e' negativa indicare zero.
           Imposta lorda
           Alle  colonne  1  e  2  del  rigo 10 va indicato l'importo
           dell'imposta lorda  calcolata  sugli  importi  di  rigo  9
           utilizzando la tabella 5 riportata in allegato.
           Detrazioni d'imposta per familiari a carico
           Le  detrazioni  spettanti per i familiari a carico debbono
           essere rapportate ai mesi dell'anno  in  cui  i  familiari
           stessi   sono   rimasti   a  carico,  cosi'  come  risulta
           dall'apposito riquadro del Mod. 730.
           Al rigo 11 va indicata la  detrazione  per  il  coniuge  a
           carico, spettante nella misura di lire 791.588 annue.
           Al  rigo 12 va indicata la detrazione per i figli a carico
           spettante sulla  base  del  codice  indicato  per  ciascun
           figlio nel campo "Misura delle detrazioni" del Mod. 730.
           In particolare, in relazione a ciascun figlio:
           -  se  nel  campo  e'  riportato  il  codice  1, spetta la
             detrazione di lire 91.438 annue;
           - se nel campo e' riportato il  codice  2,  la  detrazione
             spetta in misura doppia ed e' quindi pari a lire 182.876
             annue;
           -  se  nel  campo  e'  riportato  il  codice  3, spetta la
             detrazione  di  lire  791.588  annue,  prevista  per  il
             coniuge a carico.
           Al  rigo  13  va  indicata  la  detrazione  per ogni altro
           familiare a carico, spettante per ciascuno nella misura di
           lire 126.445 annue. Detto importo, per ciascun familiare a
           carico,  deve  essere  moltiplicato  per  la   percentuale
           riportata  nel  campo  "Misura delle detrazioni", del Mod.
           730; la detrazione spetta per intero se la percentuale non
           e' indicata.
           Detrazione di imposta per lavoro dipendente
           Le detrazioni per lavoro dipendente spettano  solo  per  i
           redditi indicati nella Sezione I del Quadro C del Mod. 730
           e  per  quelli  dello stesso tipo erogati dal sostituto di
           imposta che presta l'assistenza fiscale.
           Le  detrazioni  devono  essere  rapportate   al   periodo,
           espresso  in  giorni,  di  lavoro  o di pensione nell'anno
           (anno intero 365) determinato sulla base di quanto risulta
           dal rigo C7 del Mod. 730  o  al  sostituto  d'imposta  che
           presta direttamente l'assistenza.
           I sostituti che prestano direttamente l'assistenza debbono
           sommare  il numero di giorni indicati nel rigo C7 a quello
           compreso nel periodo di lavoro o  pensione  relativo  agli
           emolumenti da loro corrisposti.
           Al  rigo  14  va  indicata  la  somma delle detrazioni per
           lavoro dipendente (spese per la detrazione del  reddito  e
           ulteriore  detrazione)  spettante  nella  misura  indicata
           nella seguente tabella:
   - reddito di lavoro dipendente:
     - fino a L. 14.500.000                          L. 996.930
     - oltre L. 14.500.000 e fino a L. 14.600.000    L. 960.440
     - oltre L. 14.600.000 e fino a L. 14.700.000    L. 887.430
     - oltre L. 14.700.000 e fino a L. 14.825.000    L. 805.305
     - oltre L. 14.825.000                           L. 759.715
           Detrazione d'imposta per gli oneri
           Al rigo 15 va indicata la detrazione per gli  oneri  della
           Sez. I del quadro E.
           La  detrazione  e'  pari al 27% del totale di detti oneri,
           calcolato  tenendo  conto  degli  eventuali   abbattimenti
           effettuati in sede di controllo del quadro E.
           Totale detrazioni di imposta
           Al   rigo  16  va  indicato  il  totale  delle  detrazioni
           d'imposta e cioe' il totale delle detrazioni per:
           - familiari a carico (somma degli importo dei righi da  11
             a 13);
           -  i  redditi  di lavoro dipendente e di pensione (importo
             del rigo 14);
           - gli oneri (importo di rigo 15)
           Imposta Netta
           Al  rigo  17  va  indicata   l'imposta   netta,   ottenuta
           sottraendo  dall'importo  di rigo 10 quello di rigo 16; se
           il risultato e' negativo indicare zero.
           A colonna 3 del medesimo rigo 17  riportare  l'importo  di
           colonna  1 o, in caso di dichiarazione congiunta, la somma
           degli importi di colonna 1 e 2.
           Ritenute
           Al  rigo  18 deve essere riportata la somma delle ritenute
           indicate nelle Sezioni I e II del Quadro C e nel Quadro  D
           (righi  D1,  D3,  D4, D5 e D6) del Mod. 730, nonche' delle
           ritenute  operate  dal  sostituto  d'imposta  che   presta
           l'assistenza,  escluse  quelle  sui  redditi  a tassazione
           separata.
           Crediti d'imposta
           Se l'importo indicato al rigo D2 del Mod. 730 e' inferiore
           a quello di rigo 17 colonna 1  (imposta  netta)  del  Mod.
           730-3  al  rigo  19  va  riportato  il  totale dei crediti
           d'imposta sui dividendi di rigo 7 e  dei  crediti  per  le
           imposte pagate all'estero.
           Il  credito  per  le  imposte  pagate  all'estero  e' pari
           all'importo della colonna 2 del rigo  F5,  con  il  limite
           determinato come segue:
           Imposta  lorda  (col.  1  di  rigo  10)  x  totale redditi
           prodotti all'estero (rigo F5 col. 1)
           Reddito complessivo (col. 1 di rigo 6) + Crediti d'imposta
           sui dividendi (rigo 7)
           In pratica il minore tra l'importo  della  colonna  2  del
           rigo F5 e il risultato della suddetta operazione.
           Se,  invece, al rigo D2 e' indicato un importo maggiore di
           quello di rigo 17 colonna 1 occorre calcolare:
           a) la differenza tra l'importo di rigo D2 e quello di rigo
              17 colonna 1;
           b) sottrarre la differenza di cui alla precedente  lettera
              a) dall'importo di rigo 7 del Mod. 730-3;
           c)  indicare  al  rigo  19  la  somma  dell'importo  cosi'
              ottenuto e degli eventuali crediti per  imposte  pagate
              all'estero calcolati come sopra descritto.
           Differenza
           Al  rigo  20  va  indicata  la differenza tra l'importo di
           colonna 3 del rigo 17 e la somma degli importo  dei  righi
           18 e 19.
           Eccedenza    d'imposta    risultanti    dalla   precedente
           dichiarazione
           Al rigo 21 va  riportata  la  somma  dell'eccedenza  IRPEF
           risultante  dalla  precedente  dichiarazione, indicata nel
           rigo F3 col. 1 del Mod. 730 e, in  caso  di  dichiarazione
           congiunta, la somma delle eccedenze risultanti dal rigo F3
           col.   1  del  Dichiarante  e  dal  rigo  F3  del  Coniuge
           dichiarante.
           Acconti versati
           Al rigo 22 va riportata la somma degli importi della prima
           e seconda rata di acconto IRPEF indicati nelle colonne 3 e
           6 del rigo F1 del Quadro  F  del  Mod.  730;  in  caso  di
           dichiarazione  congiunta  vanno  sommati anche gli acconti
           effettuati dal Coniuge dichiarante.
           Se   l'assistenza   e'  prestata  dallo  stesso  sostituto
           d'imposta che ha effettuato le  trattenute  degli  acconti
           relativi  ai  redditi  del  1994,  al  rigo 22 va indicato
           l'ammontare di detti acconti e vanno riportati gli importi
           della prima e  della  seconda  rata  rispettivamente  alle
           colonne  3  e  6  del  rigo F1 della copia del Mod. 730 da
           restituire al contribuente.
10.4       Calcolo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
           Il contributo al Servizio Sanitario Nazionale deve  essere
           calcolato nei seguenti casi:
           -  presenza  di redditi dominicali, agrari, dei fabbricati
             (righi 1, 2 e 3 del Mod. 730/3) e di capitale  (rigo  D1
             del   Mod.   730)   complessivamente  superiori  a  lire
             4.000.000;
           - presenza di  redditi  assimilati  al  lavoro  dipendente
             indicati nella sez. II del quadro C;
           -  presenza  degli altri redditi indicati ai righi D3, D4,
             D5 e D6 del quadro D del Mod. 730.
           Di seguito, quando viene fatto  riferimento  all'ammontare
           imponibile  di  lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N., si
           intende  sempre  la  somma  degli  importi   dei   redditi
           assoggettati  e  non  ancora  assoggettati  dichiarati dal
           contribuente nel quadro C (rigo C11, col. 1 e col.  2  del
           Mod.  730) e di quelli relativi ai redditi certificati dal
           sostituto che presta l'assistenza.
           Il  contributo  non  deve  essere calcolato se l'ammontare
           imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.    e'
           maggiore o uguale a 150 milioni.
           Reddito imponibile
           Al  rigo  23  va  indicato  il  reddito da assoggettare al
           contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
           Se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del
           C.S.S.N. e' inferiore a Lire 150.000.000  per  determinare
           il  reddito  imponibile  da  indicare  al rigo 23, occorre
           preventivamente calcolare la somma dei seguenti importi;
           - Ammontare imponibile di lavoro dipendente  ai  fini  del
             C.S.S.N.;
           -  Totale  degli  altri  redditi di cui al rigo 5 del Mod.
             730/3;
           - Totale dei redditi dominicali, agrari e dei fabbricati;
           - Redditi assimilati al lavoro dipendente della Sez.    II
             del Quadro C del Mod. 730.
           A  tale  somma  va  sottratto  il minore tra il totale dei
           redditi dominicali, agrari, dei fabbricati (righi 1, 2 e 3
           del Mod. 730/3) e di capitale (rigo D1  del  Mod.  730)  e
           Lire 4.000.000.
           Se   la  differenza  calcolata  come  sopra  descritto  e'
           superiore a Lire 150.000.000 va ricondotta a tale limite.
           A  tale  differenza,  eventualmente  ricondotta   a   lire
           150.000.000, va sottratto l'ammontare imponibile di lavoro
           dipendente ai fini del C.S.S.N..
           L'importo,  cosi'  ottenuto, va riportato al rigo 23 quale
           reddito imponibile per il contributo al S.S.N..
           Contributo
           Al  fine del calcolo del contributo occorre determinare le
           fasce di reddito imponibile da assoggettare alle  aliquote
           fissate per la contribuzione (5,6%, 4,6%).
1  caso:        Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del
           C.S.S.N. non superiore a Lire 40.000.000
           a) calcolare la differenza tra  40.000.000  e  l'ammontare
              imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.;
           b) se la differenza calcolata alla lettera a) e' superiore
              al  reddito  imponibile di rigo 23 il contributo dovuto
              da indicare al rigo 24 e' pari al 5,6% dell'importo  di
              rigo 23;
           c) se la differenza calcolata alla lettera a) e' inferiore
              o uguale al reddito imponibile di rigo 23 il contributo
              dovuto da indicare al rigo 24 e' pari a:
           5,6%  della differenza calcolata alla lettera a) + 4,6% di
           (importo di rigo 23 - differenza  calcolata  alla  lettera
           a)).
2  caso:        Ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del
           C.S.S.N. superiore a Lire 40.000.000
           Il contributo dovuto da indicare al rigo  24  e'  pari  al
           4,6% dell'importo di rigo 23.
           Esempio:
           Ammontare imponibile di lavoro
           dipendente ai fini del C.S.S.N.      Lire  32.000.000
           Reddito dei fabbricati               Lire   2.500.000
           Reddito di capitale                  Lire   3.500.000
           Altri redditi                        Lire  11.000.000
           Imponibile   complessivo   =   32.000.000  +  2.500.000  +
           3.500.000 + 11.000.000 - 4.000.000 = 45.000.000 (inferiore
           a lire 150.000.000)
           Reddito imponibile (rigo 23) = 45.000.000 -  32.000.000  =
           13.000.000
           Ammontare imponibile di lavoro dipendente inferiore a Lire
           40.000.000
           40.000.000  - 32.000.000 = 8.000.000 (inferiore al reddito
           imponibile di rigo 23)
           Contributo dovuto (rigo 24) = 5,6% di 8.000.000 +  4,6  di
           5.000.000 = Lire 678.000.
           Eccedenza   del  contributo  risultante  dalla  precedente
           dichiarazione
           Al  rigo  25  va  riportata  l'eccedenza  del   contributo
           risultante  dalla  precedente dichiarazione rigo F3 col. 2
           del Mod. 730.
           Acconti versati
           Al rigo 26 va riportata la somma degli importi della prima
           e  seconda  rata  di  acconto  del  Contributo  al  S.S.N.
           indicati nelle colonne 3 e 6 del rigo F2 quadro F del Mod.
           730.
           Se   l'assistenza   e'  prestata  dallo  stesso  sostituto
           d'imposta che ha effettuato le  trattenute  degli  acconti
           relativi  ai  redditi  del  1994  al  rigo  26 va indicato
           l'ammontare  di  detti  acconti,  e  vanno  riportati  gli
           importi  della  prima e della seconda rata rispettivamente
           alle colonne 3 e 6 del rigo F2 della copia del Mod. 730 da
           restituire al contribuente.
11.        IRPEF E CONTRIBUTO AL S.S.N. DA VERSARE O DA RIMBORSARE
           Per  stabilire  le  imposte  da  versare  o  da rimborsare
           occorre determinare i relativi  importi  a  debito  e/o  a
           credito,  nonche'  quelli  di acconto per l'anno d'imposta
           successivo.
11.1       IRPEF
           Imposta da versare o da rimborsare
           Se l'importo di rigo 20 e' maggiore di zero, calcolare  la
           differenza  tra detto importo e la somma degli importi dei
           righi 21 e 22. Se  il  risultato  di  tale  operazione  e'
           maggiore  di zero riportare l'importo a colonna 1 del rigo
           27,  se,  viceversa,   il   risultato   della   precedente
           operazione e' minore di zero riportare l'importo a colonna
           1 del rigo 28.
           Se,  invece,  l'importo  di  rigo 20 e' minore od uguale a
           zero, sommare a detto importo, gli eventuali  importi  dei
           righi  21  e  22  e riportare il risultato a colonna 1 del
           rigo 28.
           Acconto per l'anno 1995
           Se l'importo di rigo 20 non e' maggiore  di  lire  100.000
           non e' dovuto alcun acconto.
           Se  viceversa  l'importo  di  rigo  20 e' maggiore di lire
           100.000 l'acconto e' dovuto nella misura del 98% di  detto
           importo.
           L'acconto,  come sopra determinato, va comunque ridotto in
           base alle indicazioni fornite dal contribuente nella  sez.
           III del quadro F del modello 730.
           L'acconto  cosi'  determinato  deve  essere corrisposto in
           unica soluzione, a novembre, se l'importo e'  inferiore  a
           lire 502.000.
           Se  il  predetto  importo,  invece, e' maggiore o uguale a
           lire 502.000 l'acconto va riportato in due rate di cui  la
           prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.
           Gli  importi  della  prima e seconda rata di acconto vanno
           riportati alla colonna 1 rispettivamente dei  righi  29  e
           30.
           Il   contribuente  puo'  comunque  richiedere  al  proprio
           sostituto d'imposta la riduzione  della  seconda  rata  di
           acconto tramite apposita comunicazione.
11.2       Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
           Contributo da versare o da rimborsare
           Calcolare  la  differenza  tra  l'importo  di rigo 24 e la
           somma degli importi dei righi 25 e 26; se il risultato  di
           tale operazione e' maggiore di zero l'importo va riportato
           alla  colonna  2  del rigo 27. Se, viceversa, il risultato
           dell'operazione e' minore di zero, l'importo va  riportato
           a colonna 2 del rigo 28.
           Acconto per l'anno 1995
           Se  l'importo  di  rigo  24 non supera lire 100.000 non e'
           dovuto acconto, altrimenti e' dovuto  acconto  secondo  le
           modalita' di seguito riportate.
           Se l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai fini del
           C.S.S.N.  e'  superiore  a  Lire  40.000.000  l'acconto e'
           dovuto nella misura del 98% dell'importo di rigo 24.
           Se, invece, l'ammontare imponibile di lavoro dipendente ai
           fini del C.S.S.N.  non  e'  superiore  a  Lire  40.000.000
           occorre  determinare  il contributo da prendere a base per
           il  calcolo  dell'acconto,  tenendo  conto   della   nuova
           aliquota  prevista  per  i  redditi  1995;  in particolare
           occorre  effettuare  il  calcolo   secondo   le   seguenti
           modalita':
           a)  calcolare  la  differenza tra 40.000.000 e l'ammontare
              imponibile di lavoro dipendente ai fini del C.S.S.N.;
           b) se la differenza calcolata alla lettera a) e' superiore
              al reddito imponibile di rigo 23 il contributo preso  a
              base  per  il  calcolo  dell'acconto  e'  pari  al 6,6%
              dell'importo di rigo 23;
           c) se la differenza calcolata alla lettera a) e' inferiore
              o uguale al reddito imponibile di rigo 23 il contributo
              preso a base per il calcolo dell'acconto e' pari a:
             6,6% della differenza calcolata alla lettera a)  +  4,6%
           di (importo di rigo 23 - differenza calcolata alla lettera
           a));
           l'acconto  e' dovuto nella misura del 98% dell'importo del
           contributo cosi' ricalcolato.
           L'acconto, come sopra determinato, va comunque ridotto  in
           base  alle indicazioni fornite dal contribuente nella sez.
           III del quadro F del modello 730.
           L'acconto cosi' determinato  deve  essere  corrisposto  in
           unica  soluzione,  a novembre, se l'importo e' inferiore a
           lire 502.000.
           Se il predetto importo, invece, e'  maggiore  o  uguale  a
           lire  502.000 l'acconto va riportato in due rate di cui la
           prima pari al 40% e la seconda pari al restante 60%.
           Gli importi della prima e seconda rata  di  acconto  vanno
           riportati  alla  colonna  2 rispettivamente dei righi 29 e
           30.
           Il  contribuente  puo'  comunque  richiedere  al   proprio
           sostituto  d'imposta  la  riduzione  della seconda rata di
           acconto tramite apposita comunicazione.
12.        CONIUGE DICHIARANTE
           Per i dati relativi  al  coniuge  dichiarante  valgono  le
           stesse   modalita'   di   controllo   e   di  calcolo  del
           dichiarante.
           Controllare, inoltre, che il codice fiscale sia  uguale  a
           quello indicato nel riquadro familiari a carico.
12.1       Anomalie ed incongruenze
           Se  il  totale  dei  redditi IRPEF del coniuge dichiarante
           risulta superiore a lire 5.300.000,  quest'ultimo  non  e'
           fiscalmente  a carico, pertanto vengono meno le condizioni
           per il  diritto  all'assistenza  del  coniuge.  Tale  caso
           comporta   la   non   effettuazione  delle  operazioni  di
           liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da
           rimborsare.
           L'anomalia deve essere comunicata al contribuente mediante
           il  messaggio:  "Dichiarazione  congiunta non consentita -
           Coniuge non a carico".
           In tal caso i dati rilevati dalla dichiarazione Mod.   730
           debbono   comunque  essere  riportati  nel  Mod.  770  dal
           sostituto d'imposta, ovvero debbono  essere  trasmessi  su
           supporto   magnetico  all'Amministrazione  finanziaria  da
           parte  dei  C.A.A.F.  ed  integrati  con  la  segnalazione
           dell'anomalia,  tramite  l'impostazione del campo previsto
           per la segnalazione delle incongruenze  riscontrate  nella
           compilazione   del  riquadro  relativo  al  coniuge  e  ai
           familiari  a  carico,  descritto   nelle   specifiche   di
           fornitura dei dati.
   Si  prega  di  dare  la  massima diffusione possibile al contenuto
della presente circolare.
   Le Direzioni Regionali delle Entrate  accuseranno  ricevuta  della
presente   circolare   al  Dipartimento  delle  Entrate;  gli  Uffici
Distrettuali delle Imposte  Dirette  e  i  Centri  di  Servizio  alle
rispettive Direzioni Regionali delle Entrate.
                                         Il Direttore Generale: Roxas