IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1987, n. 556;
  Visto   l'art.  7,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Visti gli articoli 20, comma 11  e  23,  comma  5,  della  legge  2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  proprio  decreto  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  50  del  2  marzo  1994,  come  modificato  ed
integrato  dai  propri  decreti  10  maggio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del  16  maggio  1994,  e  4  luglio  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al comma 2 dell'art. 2 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto
il seguente periodo: "In caso di perdita  del  requisito  di  cui  al
comma  1, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il
termine di tre mesi".