IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Visti gli articoli 20, comma 11 e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994, e 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. 1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto 24 febbraio 1994 e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di perdita del requisito di cui al comma 1, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi".