LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  ex art. 7, della legge 29 giugno 1939,
n. 1497,  per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su  aree  di
particolare  interesse  ambientale  individuate dalla regione a norma
della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del
10 dicembre 1985";
  Richiamata  la  delibera  della  giunta  regionale  n. 22971 del 25
maggio 1992, con la  quale  si  ravvisa  l'esigenza  di  estendere  i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  fissati  con  la  sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497  presentata alla giunta regionale in data 25 novembre
1994, prot. n. 57295, dai signori Sala Domenico e Sala Martino per la
realizzazione di opere relative al  recupero  del  nucleo  rurale  in
localita' "Croti del Furnasc" su un'area ubicata nel comune di Grosio
(Sondrio),  mappale  5,  foglio  n. 25 (per la sola parte interessata
dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in  forza  della
legge  n.  1497/1939, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'
ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-ter, della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2,  individuato  con  deliberazione della giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  di  immodificabilita'  assoluta,  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431;  cio'  in  considerazione  dell'utilita'
economico-sociale dell'intervento proposto;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali;
  Vista  la delibera del consiglio comunale di Grosio (prot. 4281 del
3 giugno) attestante  l'interesse  economico-sociale  dell'intervento
proposto;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
economici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'  esimersi  dal
prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area  in  questione  risulta
assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale 5, foglio n.  25  (per
la  sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale
n. 2, individuato con deliberazione di giunta  regionale  n.  IV/3859
del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 7 febbraio 1995
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO