Agli enti convenzionati
  1. L'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.  32,  stabilisce,
con  riferimento  agli  interventi finanziati dalla legge n. 64/1986,
che "le variazioni progettuali che  comportino  modifiche  essenziali
alla  natura  delle  opere  affidate,  ovvero  opere  complementari o
aggiuntive all'opera  stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendano
indispensabili  per  la  funzionalita'  e  la fruibilita' delle opere
medesime, purche' nell'ambito dell'importo previsto in convenzione".
  Ai fini dell'approvazione delle predette variazioni  da  parte  del
CIPE,  la norma richiede una preventiva valutazione tecnico-economica
del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed  un'apposita
relazione  del  nucleo  ispettivo  per la verifica degli investimenti
pubblici.
  Ancora  l'art.  7  stabilisce  che  "le   variazioni   progettuali,
regolarmente  approvate, che non comportino modifiche essenziali alla
natura delle opere e non arrechino pregiudizio  alla  qualita'  delle
stesse  sono  consentite purche' nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione".
  Con delibera del 22 novembre  1994,  che  si  allega,  il  CIPE  ha
dettato   norme   procedurali  per  l'approvazione  delle  variazioni
comportanti modifiche essenziali alla natura delle opere ovvero opere
complementari   o   aggiuntive,   purche'   indispensabile   per   la
funzionalita' e la fruibilita'.
  Pertanto,   alla  luce  del  dettato  normativo,  appare  opportuno
evidenziare che le variazioni che non comportino modifiche essenziali
alla natura delle opere e non  arrechino  pregiudizio  alla  qualita'
delle  stesse e non comportino opere complementari ed aggiuntive sono
consentite, restando nella competenza esclusiva della Cassa  depositi
e  prestiti,  con  la  regolamentazione di cui alla circolare n. 1195
dell'ottobre 1993.
   Le variazioni che  comportino  modifiche  essenziali  alla  natura
delle   opere   affidate  ovvero  opere  complementari  o  aggiuntive
all'opera stessa sono ammissibili, ai sensi del su riportato art.  7,
quando  siano anche indispensabili per la fruibilita' e funzionalita'
delle opere.
   Pertanto l'indispensabilita'  e'  il  presupposto  necessario  per
l'avvio della procedura di approvazione della variante.
Variazioni progettuali: elementi da trasmettere ai fini istruttori.
  2.  Gli  enti  convenzionati  che  ritengano  di  dover apportare o
abbiano  apportato  senza  conseguire  la  necessaria  autorizzazione
variazioni  progettuali  ad  interventi  finanziati  sulla  legge  n.
64/1986, dovranno fornire al riguardo, in allegato alla richiesta  di
cui  ai  successivi  paragrafi 3 e 4, tutti gli elementi necessari ai
fini istruttori.
  Ciascun ente dovra' dichiarare  se  la  variazione  progettuale  da
apportare  comporti  modifiche "essenziali" alla natura delle opere e
fornire elementi estesi e dettagliati, sulla indispensabilita'  della
variante per la fruibilita' e funzionalita' dell'opera.
  Il  nucleo di valutazione degli interventi pubblici ha provveduto a
predisporre uno schema sintetico del documento da inviare in allegato
(allegato 2)  alla  richiesta,  di  autorizzazione  delle  variazioni
progettuali  che  comportino modifiche "essenziali" alle opere ovvero
opere complementari o aggiuntive ad interventi ex legge n. 64/1986.
  Una  nota  di accompagnamento chiarisce, voce per voce, i dati e le
informazioni da fornire.
Modalita' di presentazione delle richieste di approvazione di
   variazioni che comportino modifiche essenziali.
  3. Le richieste intese ad ottenere l'approvazione del CIPE dovranno
essere fatte pervenire alla  Cassa  depositi  e  prestiti  -  Ufficio
Divisione   XII   -   Via  Goito,  4,  00187  Roma,  unitamente  alla
documentazione di cui all'allegato 1, e al Ministero del  bilancio  -
Servizio  per  l'attuazione  della  programmazione economica - Via XX
Settembre, 97 - 00187 Roma, unitamente  alla  documentazione  di  cui
all'allegato 2.
  I  nuclei  ispettivo e di valutazione sono attivati, mediante invio
della suddetta documentazione, rispettivamente, dalla Cassa  depositi
e  prestiti  e  dal  Servizio attuazione programmazione economica del
Ministero del bilancio, ai sensi della normativa vigente.
  4. Per agevolare  i  contatti  con  gli  enti  richiedenti,  questi
dovranno  segnalare  l'ufficio  e la persona cui all'occorrenza sara'
possibile rivolgersi, indicando il relativo numero di telefono  e  di
fax, cui potranno rivolgersi direttamente i due nuclei.
                                                  Il Ministro: MASERA