IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio
1995 con il quale l'avvocato  dello  Stato  dott.  Ignazio  Francesco
Caramazza e' stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;
  Visto  il  decreto  in  data  23  gennaio  1995  con  il  quale  al
Sottosegretario di Stato per l'interno  avvocato  dello  Stato  dott.
Ignazio  Francesco  Caramazza  e' stata delegata la trattazione degli
affari di competenza della Direzione generale  per  l'amministrazione
generale  e  per  gli  affari  del  personale nonche' di quelli della
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;
                              Decreta:
  Ad integrazione  del  predetto  decreto  del  23  gennaio  1995  al
Sottosegretario  di  Stato  per  l'interno avvocato dello Stato dott.
Ignazio Francesco Caramazza vengono delegati altresi':
   i provvedimenti  di  attribuzione  e  diniego  della  cittadinanza
italiana (articoli 5, 7 e 8 della legge n. 91/1992);
   i  provvedimenti  di  diniego della concessione della cittadinanza
(art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);
   i riconoscimenti e le autorizzazioni agli acquisti  delle  persone
giuridiche  di  diritto  privato  (articoli  12 e seguenti del codice
civile);
   le sospensioni cautelari  per  il  personale  dell'Amministrazione
civile  dell'interno,  con esclusione di quelle riferite ai dirigenti
(articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957);
   i  provvedimenti  di  destituzione  dall'impiego   del   personale
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  con esclusione di quelli
riferiti ai dirigenti (art. 84 del testo unico n. 3/1957,  e  art.  9
della legge n. 19/1990);
   i  decreti  di costituzione delle commissioni di disciplina per il
personale  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  e  del   Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco (art. 148 del testo unico n. 3/1957 e
art. 32 della legge n. 521/1988);
   le  autorizzazioni  a   sottoscrivere   i   contratti   collettivi
decentrati  per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art.  51,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 29/1993);
   la   nomina  dei  rappresentanti  del  personale,  nonche'  di  un
ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale  dei  vigili
del  fuoco  nel  consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di
assistenza per il personale del Corpo medesimo (art.  6  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 630/1959);
   i  provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei
distaccamenti permanenti del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
(art. 8 della legge n. 996/1970);
   i  provvedimenti  per  l'istituzione dei servizi antincendi presso
gli aeroporti non compresi nella tabella A  allegata  alla  legge  n.
930/1980.
  A  parziale  modifica  di  quanto stabilito nel predetto decreto 23
gennaio 1995,  rimane  riservata  al  Ministro  la  competenza  sulle
interrogazioni a risposta scritta.
  Resta, inoltre, riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti
a recarsi in missione all'estero.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla ragioneria centrale per il
prescritto visto.
   Roma, 21 febbraio 1995
                                              Il Ministro: BRANCACCIO