IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 30 luglio 1990,  n.  218,  recante  disposizioni  in
materia   di  ristrutturazione  ed  integrazione  patrimoniale  degli
istituti di credito di diritto pubblico;
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per  la  ristrutturazione  e  per  la
disciplina del gruppo creditizio;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art.  12  del  decreto legislativo n.
356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che
hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate
dal Ministro del tesoro;
  Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
  Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento,  con
sede in Cento (Ferrara);
  Vista la delibera dell'8 novembre 1994 con la quale il consiglio di
amministrazione  della  predetta Fondazione, con il parere favorevole
dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli  2,
4, 7, 8, 14 e 18 dello statuto;
  Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
                              Decreta:
  Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 4, 7, 8, 14
18  dello  statuto  della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con
sede in Cento (Ferrara), di cui all'allegato  testo  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 marzo 1995
                                                    Il Ministro: DINI