IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Visto  l'art.  6,  comma  2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57,
convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121;
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Viso  l'art.  79,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
  Visto il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire i criteri che dovranno essere
seguiti nel 1995 dagli uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette,
dagli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dagli uffici del
registro e dagli uffici  doganali,  per  i  programmi  di  controllo,
tenendo conto della loro capacita' operativa;
  Rilevata  l'opportunita'  di  riservare  una  quota della capacita'
operativa della Guardia di  finanza  per  l'esecuzione  di  verifiche
centralmente   pianificate,   ovvero   individuate  in  sede  locale,
nell'ambito della cooperazione con gli  uffici  finanziari  ai  sensi
degli  articoli  63  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e  33  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  Ritenuto    che    l'attivita'    di    controllo   dovra'   essere
prioritariamente finalizzata all'acquisizione  di  entrate  in  corso
d'anno,   dando  pieno  impulso  all'istituto  dell'accertamento  con
adesione di cui agli articoli 2-bis , 2-ter e 3 del decreto-legge  30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656;
  Ritenuto   che   per   una   maggiore   produttivita'   dell'azione
accertatrice ed ai fini dell'elaborazione degli studi di  settore,  i
controlli   dovranno   essere  effettuati,  sia  secondo  criteri  di
selezione soggettivi, sia in base a criteri oggettivi  e  mirati  nei
confronti di intere categorie economiche;
  Considerata,  altresi', la necessita' di provvedere in tempi rapidi
all'attivita'  di  controllo  che  gli  uffici  finanziari   dovranno
svolgere  per  l'esame  delle  dichiarazioni integrative presentate a
norma del capo I, articoli 32 e  seguenti  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413;
  Viste  le  proposte  del  comitato  di  coordinamento  del Servizio
centrale degli ispettori tributari formulate in data 5 dicembre 1994;
  Visto il parere espresso in data 22 dicembre 1994 dal consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La capacita' operativa degli uffici delle imposte dirette, degli
uffici  dell'imposta  sul valore aggiunto e degli uffici del registro
e' programmata sulla  base  della  consistenza  del  personale  al  1
gennaio  1995  tenendo  conto di un numero di giornate lavorative per
addetto non inferiore a 250.
  2. Nel corso dell'anno si provvedera' alla  consuntivazione,  anche
periodica,   delle   attivita'  previste  dal  presente  decreto;  le
attivita' realizzate saranno rapportate sia alla capacita'  operativa
programmata sia alle risorse risultate effettivamente disponibili.
  3.  Nella  determinazione  della  capacita' operativa degli uffici,
indicati al precedente comma 1, si tiene conto delle  qualifiche  del
personale,  dell'entita'  delle  incombenze,  diverse dalle attivita'
programmate, e di ogni altro elemento  ritenuto  valutabile,  nonche'
delle   specifiche  situazioni  di  carattere  oggettivo  di  ciascun
ufficio.
  4. Potranno, altresi', essere oggetto di determinazioni preventive,
previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli  formali  di
cui  al  capo  VI,  altre attivita' od altri adempimenti, diversi dai
controlli o a questi connessi o conseguenziali, quali i rapporti  con
l'autorita'  giudiziaria ordinaria, l'esame delle quote inesigibili e
la  liquidazione  dei   rimborsi,   la   trattazione   degli   affari
contenziosi, compreso l'isituto della conciliazione giudiziale.
  5.  Per  gli  uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale
addetto  ai  controlli  sostanziali  ed  alle  verifiche  non   puo',
comunque,  risultare  numericamente  inferiore  a  quello  addetto ai
rimborsi ed ai controlli formali salvo quanto previsto dall'art.  18,
comma 3.