IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413; Viso l'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; Visto il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerata l'esigenza di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti nel 1995 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro e dagli uffici doganali, per i programmi di controllo, tenendo conto della loro capacita' operativa; Rilevata l'opportunita' di riservare una quota della capacita' operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Ritenuto che l'attivita' di controllo dovra' essere prioritariamente finalizzata all'acquisizione di entrate in corso d'anno, dando pieno impulso all'istituto dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis , 2-ter e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; Ritenuto che per una maggiore produttivita' dell'azione accertatrice ed ai fini dell'elaborazione degli studi di settore, i controlli dovranno essere effettuati, sia secondo criteri di selezione soggettivi, sia in base a criteri oggettivi e mirati nei confronti di intere categorie economiche; Considerata, altresi', la necessita' di provvedere in tempi rapidi all'attivita' di controllo che gli uffici finanziari dovranno svolgere per l'esame delle dichiarazioni integrative presentate a norma del capo I, articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 5 dicembre 1994; Visto il parere espresso in data 22 dicembre 1994 dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Decreta: Art. 1. 1. La capacita' operativa degli uffici delle imposte dirette, degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro e' programmata sulla base della consistenza del personale al 1 gennaio 1995 tenendo conto di un numero di giornate lavorative per addetto non inferiore a 250. 2. Nel corso dell'anno si provvedera' alla consuntivazione, anche periodica, delle attivita' previste dal presente decreto; le attivita' realizzate saranno rapportate sia alla capacita' operativa programmata sia alle risorse risultate effettivamente disponibili. 3. Nella determinazione della capacita' operativa degli uffici, indicati al precedente comma 1, si tiene conto delle qualifiche del personale, dell'entita' delle incombenze, diverse dalle attivita' programmate, e di ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonche' delle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio. 4. Potranno, altresi', essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui al capo VI, altre attivita' od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o conseguenziali, quali i rapporti con l'autorita' giudiziaria ordinaria, l'esame delle quote inesigibili e la liquidazione dei rimborsi, la trattazione degli affari contenziosi, compreso l'isituto della conciliazione giudiziale. 5. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non puo', comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3.