Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni dell'INPDAP Alla direzione generale dei servizi periferici del tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e.p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei Conti - Segretario generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale Con circolare n. 13 del 7 febbraio 1995 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1995) sono stati forniti elementi interpretativi alle disposizioni del capitolo II della legge in oggetto concernenti la materia previdenziale, con particolare riguardo all'art. 13 che reca norme in merito ai pensionamenti di anzianita'. Peraltro, con la suddetta circolare era stata fatta riserva di fornire eventuali ulteriori precisazioni circa la decorrenza delle pensioni escluse dal blocco previsto dalla legge n. 724 ove, a seguito di un piu' approfondito esame, fosse emerso un diverso orientamento. Al riguardo, si fa presente che l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 10976/95/7528 del 10 marzo 1995, ha indicato alcuni criteri di attuazione del citato art. 13 al fine di assicurare da parte delle Amministrazioni pubbliche una uniformita' di comportamenti. In particolare, e' stato chiarito - per quanto attiene alla fattispecie derogatoria alla sospensione dei pensionamenti anticipati a favore dei lavoratori con anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero con quella massima prevista dall'ordinamento di appartenenza - che i relativi trattamenti pensionistici devono essere assimilati, sin dalla loro introduzione, a quelli spettanti per raggiunti limiti di eta', con la conseguenza che i dipendenti cessati dal servizio con le anzianita' sopra descritte possono conseguire immediatamente il trattamento di quiescenza. E' stato altresi' chiarito, in relazione al regime transitorio introdotto dal comma 5 del menzionato art. 13, che i riferimenti temporali ivi indicati devono intendersi quali date fisse per la decorrenza della pensione. Ove sia stata esercitata la facolta' di revoca sancita dal successivo comma 8, e procrastinandosi in tal caso il pensionamento oltre le decorrenze specificate dal richiamato comma 5, si rendera' applicabile, nei confronti degli interessati, l'emananda disciplina di riordino del sistema previdenziale. Con la indicata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato inoltre precisato che non va considerata revoca la manifestazione di volonta' diretta a far slittare la data di collocamento a riposo per farla coincidere con le nuove decorrenze di cui al comma 5, onde evitare soluzione di continuita' con l'erogazione del trattamento pensionistico; tale interpretazione consente ora di affermare che non vi sono limiti temporali per la presentazione di domande che indichino la nuova data di collocamento a riposo. La circolare n. 13, con le sole eccezioni per le direttive inter- pretative sopra illustrate, resta pertanto confermata; si impongono peraltro alcune precisazioni che attengono alle modalita' operative di applicazione della disciplina in esame. 1 - Calcolo delle pensioni dirette decorrenti dal 2 gennaio 1995 Le norme che qui assumono rilievo sono contenute negli articoli 15, comma 3, e 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e concernono i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2 gennaio 1995 (ultimo giorno di servizio 1 gennaio 1995). L'art. 15, comma 3, stabilisce che "...con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, ... la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita' di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante ". Giova, a riguardo, rammentare che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 274 del 1991, l'onere di riscatto e di ricongiunzione viene gia' determinato sulla base della retribuzione annua contributiva e comprensiva dell'indennita' integrativa speciale. In base all'art. 17, comma 1, "con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al due per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data." Con riferimento ai suddetti trattamenti pensionistici le innovazioni recate dalle citate disposizioni si sostanziano: - nella determinazione della pensione spettante sulla base delle retribuzioni annue contributive comprensive dell'indennita' integrativa speciale o dell'indennita' di contingenza ovvero dell'assegno per il costo della vita; - nella valutazione della nuova aliquota pensionistica del due per cento all'anno per i servizi maturati dal 1 gennaio 1995. In relazione al primo punto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernenti le modalita' di calcolo della pensione diretta annua lorda, si precisa che la retribuzione annua contributiva da prendere in considerazione sara' quella alla data di cessazione per quanto riguarda la quota prevista dalla lettera a) dell'art. 13, e quella media del periodo di riferimento per la quota prevista dalla lettera b) del medesimo art. 13. Per la determinazione della retribuzione annua contributiva media valgono le istruzioni contenute nella circolare n. 1 del 14 gennaio 1994, sostituendo alle retribuzioni pensionabili le corrispondenti retribuzioni annue contributive, come gia' specificato nella circolare n. 13 del 7 febbraio 1995. In relazione al secondo punto, si osserva innanzitutto che nulla e' innovato per quanto concerne l'aliquota pensionistica di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 in corrispondenza del servizio goduto alla data del 31 dicembre 1992, utilizzata per la determinazione della quota di pensione prevista dalla lettera a) del richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Invece, l'aliquota pensionistica relativa al servizio totale - utilizzata ai fini del calcolo della quota di cui alla lettera b) dello stesso articolo 13, previa detrazione dell'aliquota corrispondente al servizio al 31 dicembre 1992 - sara' determinata sommando all'aliquota prevista dall'allegato A della legge n. 965/65, in corrispondenza del servizio utile al 31 dicembre 1994, quella del due per cento all'anno per i servizi successivi a quest'ultima data, calcolata secondo le istruzioni gia' fornite con la richiamata circolare n. 13/1995. Si rammenta che il servizio utile ai fini della misura della pensione, maturato dal 1 gennaio 1995, dovra' essere determinato come differenza tra i servizi utili alla data di cessazione ed al 31 dicembre 1994. La normativa sopra illustrata trova applicazione anche nel caso di conferimento di pensione di privilegio, la cui disciplina, per il resto, e' rimasta invariata. E' appena il caso di avvertire che per la Cassa per le pensioni in favore degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori il riferimento all'allegato A della legge n. 965/65 deve essere sostituito con l'allegato A della legge n. 16 del 1986, mentre l'arrotondamento e' ad anni interi. Si ritiene opportuno a questo punto fornire un esempio di calcolo: Rc = 38.910.000 Rcm = 36.752.860 Servizio utile ai fini del Servizio utile ai fini della diritto misura 31.12.92 26a 9m 14g 26a 9m 31.12.94 28a 9m 14g 28a 9m cessazione 32a 4m 32a 4m (31.7.98) Il servizio utile ai fini della misura dal 1 gennaio 1995 e' pari a 3a 7m (32a 4m - 28a 9m) Pd = 38.910.000 x 0,59091 + 36.752.860 (0,71308 - 0,59091) = 27.482.405 arr. = 27.482.500 dove 0,71308 (aliquota pensionistica relativa al servizio totale) e' il risultato della somma tra 0,64141 corrispondente all'aliquota relativa al servizio al 31.12.94, (pari a 28a 9m), e 0,07167 corrispondente al 2 per cento per 3a 7m (periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 luglio 1998). E' del tutto evidente che, per effetto del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, il trattamento di pensione relativo a cessazioni dal 1 gennaio 1995 sara' costituito dall'unico importo della pensione spettante alla quale non si aggiunge piu' l'indennita' integrativa speciale. 2 - Retribuzione annua contributiva media eccedente prefissati limiti L'art. 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede l'applicazione di aliquote pensionistiche decrescenti in relazione al superamento di determinati limiti della retribuzione media presa a base per il calcolo della pensione. Detta norma, come gia' illustrato nelle circolari n. 16 del 23 luglio 1993 e n. 1 del 14 gennaio 1994, si applica con gradualita' nei confronti degli iscritti alle gestioni pensionistiche dell'I.N.P.D.A.P., a far tempo dal 1 gennaio 1993. Occorre adesso aggiornare per l'anno 1995 le indicazioni fornite con la citata circolare n. 1 circa il limite di retribuzione rispetto al quale deve essere confrontata, per le pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 1995, non piu' la retribuzione pensionabile media bensi' quella annua contributiva media. Tenendo presente che il nuovo tetto pensionabile valido nell'ordinamento I.N.P.S. e' di lire 57.578.000, per l'anno in corso tale limite risulta di lire 109.398.200 (pari a 57.578.000 aumentato del novanta per cento); conseguentemente, il valore della costante utilizzata nella espressione (7) indicata nella circolare n. 1 per i casi di cui trattasi, e' uguale, per il 1995, a 30.084.505. Le disposizioni contenute negli articoli 15, comma 3 e 17, comma 1, esaminate nel precedente paragrafo, sono efficaci anche nella presente fattispecie, in ordine ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1995. 3 - Importo minimo della pensione Per l'anno 1994, come e' noto, l'importo minimo della pensione, previsto dall'art. 26 della legge n. 177 del 1976, e' pari a lire 751.700 annue lorde, cui va sommata, se spettante, l'indennita' integrativa speciale corrisposta ai pensionati, eventualmente valutata in quarantesimi a seconda della causa della cessazione. Per le pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 724, il trattamento pensionistico viene calcolato come unico importo sulla base delle retribuzioni annue contributive mentre e' venuta meno, in virtu' del successivo comma 5 dello stesso art. 15, l'indennita' integrativa speciale come assegno accessorio della pensione. Pertanto, l'ammontare annuo del trattamento di quiescenza, determinato con il procedimento descritto al paragrafo 1, dovra' ora essere confrontato con l'importo minimo di pensione, che per l'anno 1995 continua ad essere pari a lire 751.700 annue lorde. 4 - Casi di riduzione dell'importo della pensione diretta annua lorda Giova rammentare che nelle ipotesi di cessazioni anticipate che diano luogo a pensione di anzianita', l'importo del trattamento pensionistico puo' essere soggetto a riduzione in base alla disciplina vigente alla data di decorrenza della pensione stessa. Le norme che attualmente regolano la materia sono contenute negli articoli 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. e 13, comma 6, della legge n. 724 in esame. Con circolare 18 febbraio 1994, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994) sono stati forniti gli opportuni chiarimenti circa le citate disposizioni della legge n. 537 del 1993; qui bastera' ricordare che, ai sensi del menzionato comma 18, le riduzioni previste non si estendono ai dipendenti la cui domanda di pensionamento anticipato sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993. In base poi al disposto dell'art. 13, comma 6, della legge n. 724, nei casi di pensione di anzianita' a seguito di domanda di cessazione anticipata accolta entro il 28 settembre 1994, come pure per le eccezioni indicate nei commi 3 e 4 dello stesso art. 13, si continuera' ad applicare la riduzione prevista dalla legge n. 537 del 1993, se piu' favorevole rispetto alla emananda normativa che sara' in vigore alla data di decorrenza della pensione. In tutti gli altri casi, invece, si dovra' applicare la riduzione che sara' stabilita dalle disposizioni che risulteranno vigenti alla data di decorrenza della pensione. Poiche', come e' noto, gli enti datori di lavoro trasmettono per tempo alle Direzioni provinciali del tesoro la documentazione relativa al trattamento provvisorio di pensione, e' evidente che gli stessi enti applicheranno le riduzioni previste dalla normativa in essere alla data di trasmissione alla Direzione provinciale del tesoro del modello 755. Sara' cura degli stessi enti, anche al fine di evitare possibili situazioni debitorie a carico del pensionato, provvedere al tempestivo invio della ulteriore documentazione necessaria per la riliquidazione del trattamento provvisorio alla Direzione provinciale del tesoro, in presenza di diversa normativa alla data di decorrenza dell'acconto. 5 - Pensioni indirette e di riversibilita' La nuova disciplina relativa al calcolo della pensione diretta ha riflessi anche sulla determinazione delle pensioni indirette e di riversibilita'. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge in esame "la pensione di cui al comma 3 e' reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti." La nuova normativa riguarda quindi: - le pensioni indirette decorrenti dal 2 gennaio 1995; - le pensioni di riversibilita' relative a trattamenti diretti i quali abbiano avuto decorrenza dal 2 gennaio 1995; nulla e' innovato per le pensioni di riversibilita' il cui dante causa sia cessato dal servizio entro il 31 dicembre 1994 (ultimo giorno lavorativo). Nei casi riguardanti dalla legge n. 724 la pensione indiretta o di riversibilita' verra' determinata sulla base della pensione diretta con l'applicazione delle seguenti aliquote di riversibilita': - coniuge: senza prole, 60 per cento; con un orfano, 80 per cento; con due o piu' orfani, 100 per cento; - orfani soli: un orfano, 60 per cento; due orfani, 80 per cento; tre o piu' orfani, 100 per cento; - genitori: per ogni genitore, 15 per cento; - collaterali: per ogni fratello o sorella, 15 per cento fino al massimo del 100 per cento. E' opportuno sottolineare che, nei casi di pensione indiretta o di riversibilita' calcolata secondo la nuova disciplina, a) non trova piu' applicazione l'art. 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, e viene pertanto meno l'importo costante della pensione diretta che si riversera' nella misura fissa prevista. b) non viene corrisposta l'indennita' integrativa speciale (comma 5 dell'art. 15 prima menzionato). Rimangono, ovviamente, ferme le norme concernenti la riversibilita' per i casi che danno luogo a pensioni di privilegio. 6 - Decorrenza delle pensioni di anzianita': precisazioni. Con la circolare n. 13 del 7 febbraio 1995, al punto 2, sono stati forniti chiarimenti circa la disposizione recata dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 724 ed il regime transitorio ivi previsto. In proposito sono sorte talune perplessita' in relazione al servizio maturato al 28 settembre 1994, necessario per accedere al trattamento di quiescenza anticipato alle date stabilite. Al riguardo va chiarito che i limiti di servizio prescritti dalla norma stessa alle lettere a) e b) - 37 e 31 anni - devono essere pienamente raggiunti, senza possibilita' di alcun arrotondamento, trattandosi di anzianita' prescritte per l'accesso alla pensione anticipata e non per il conseguimento del diritto a pensione. Va aggiunto che la decorrenza del 1 gennaio 1997, prevista alla lettera c) della disposizione in esame, e' riservata a tutti coloro che non rientrano nelle ipotesi precedentemente contemplate dal medesimo comma 5. 7 - Coefficienti di rivalutazione Il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992 stabilisce che le retribuzioni da prendere a base per il calcolo delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione; ai fini dell'adeguamento delle predette retribuzioni viene inoltre riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. Si rammenta che detta rivalutazione riguarda le retribuzioni da prendere a riferimento per determinare la quota di pensione prevista dalla lettera b) dell'art. 13 del menzionato decreto legislativo n. 503/1992. Per comodita' di utilizzazione si riportano di seguito i coefficienti di rivalutazione per gli anni che qui interessano: Anno 1993 coeff. 104,2 " 1994 " 108,3 8 - Residuo debito per contratto di cessione del quinto dello stipendio. Recupero in sede di pensione. E' frequente il caso di iscritti, titolari di contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato con l'INPDAP e non estinto in attivita' di servizio, che all'atto della cessazione non indicano sulla domanda di liquidazione della pensione le modalita' prescelte per il pagamento del residuo debito; in conformita' alle vigenti disposizioni, cio' puo' dar luogo, nelle fattispecie previste, all'applicazione di una quota vitalizia passiva annua sul trattamento di quiescenza. In tale situazione, sono sorte numerose controversie in quanto gli interessati, magari a distanza di qualche anno dalla emissione del decreto di pensione, hanno invocato l'annullamento della predetta quota vitalizia passiva, nel convincimento di aver esaurito il debito a loro carico mediante la trattenuta operata dalla Direzione provinciale del tesoro sull'acconto di pensione. Al fine di ovviare a siffatti inconvenienti e nell'intento di dare favorevole accoglimento alle aspettative degli iscritti, si consente che, con effetto dal 1 gennaio 1995, il recupero del residuo debito derivante da contratto di cessione del quinto dello stipendio, vigente all'atto della cessazione dal servizio, avvenga prioritariamente per l'intera soluzione con ritenuta sulle prime rate di pensione, salvo volonta' contraria degli interessati. 9 - Calcolo del trattamento provvisorio di pensione - uso del modello S.C. 755/5/2. In relazione alle descritte modifiche normative introdotte dalla legge n. 724 del 1994, e' stato predisposto, in sostituzione del precedente, l'unito modello S.C. 755/5/2, per la determinazione del trattamento provvisorio di pensione. Si rileva che la struttura ed il procedimento di calcolo, illustrati nella circolare n. 1 del 1994, rimangono sostanzialmente fondati sulle due distinte quote di pensione: la prima, relativa agli anni e mesi di servizio maturati a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda, corrispondente alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e con il nuovo rendimento annuo del due per cento per i servizi maturati dal 1 gennaio 1995. Viene di seguito riprodotto il nuovo modello S.M. 755/5/2, corredato delle relative note illustrative; si uniscono altresi', in calce, degli esempi utili in alcune fattispecie di trattamenti di quiescenza La presente circolare viene diramata d'intesa con la Direzione Generale dei Servizi periferici del Ministero del tesoro. Il presidente: SEPPIA ----> vedere Modelli da pag. 17 a pag. 37 del S.O. <----