Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
iscritto alle
                                  casse pensioni dell'INPDAP
                                  Alla direzione generale dei servizi
periferici del tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
regioni e delle province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
Stato
                                     e.p.c.:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Dipartimento    per   la   funzione
                                  pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla  Corte  dei Conti - Segretario
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
    Con  circolare n. 13 del 7 febbraio 1995 (pubblicata nella G.U. -
Serie  generale  -  n.  44  del  22 febbraio 1995) sono stati forniti
elementi interpretativi alle disposizioni del capitolo II della legge
in  oggetto  concernenti  la  materia  previdenziale, con particolare
riguardo  all'art.  13  che  reca norme in merito ai pensionamenti di
anzianita'.
    Peraltro,  con  la  suddetta circolare era stata fatta riserva di
fornire  eventuali  ulteriori  precisazioni circa la decorrenza delle
pensioni  escluse  dal  blocco  previsto  dalla  legge  n. 724 ove, a
seguito  di  un  piu'  approfondito  esame,  fosse  emerso un diverso
orientamento.
    Al  riguardo,  si  fa  presente  che  l'Ufficio legislativo della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica,  con  nota  n. 10976/95/7528 del 10 marzo 1995, ha indicato
alcuni criteri di attuazione del citato art. 13 al fine di assicurare
da   parte   delle   Amministrazioni  pubbliche  una  uniformita'  di
comportamenti.
    In  particolare,  e'  stato  chiarito  -  per quanto attiene alla
fattispecie derogatoria alla sospensione dei pensionamenti anticipati
a  favore  dei lavoratori con anzianita' contributiva non inferiore a
quaranta anni, ovvero con quella massima prevista dall'ordinamento di
appartenenza - che i relativi trattamenti pensionistici devono essere
assimilati,  sin  dalla  loro  introduzione,  a  quelli spettanti per
raggiunti limiti di eta', con la conseguenza che i dipendenti cessati
dal  servizio  con  le  anzianita' sopra descritte possono conseguire
immediatamente il trattamento di quiescenza.
    E'  stato  altresi'  chiarito, in relazione al regime transitorio
introdotto  dal  comma  5  del  menzionato art. 13, che i riferimenti
temporali  ivi  indicati  devono  intendersi  quali date fisse per la
decorrenza  della  pensione.  Ove sia stata esercitata la facolta' di
revoca sancita dal successivo comma 8, e procrastinandosi in tal caso
il pensionamento oltre le decorrenze specificate dal richiamato comma
5,   si   rendera'  applicabile,  nei  confronti  degli  interessati,
l'emananda disciplina di riordino del sistema previdenziale.
    Con  la indicata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'   stato  inoltre  precisato  che  non  va  considerata  revoca  la
manifestazione  di  volonta'  diretta  a  far  slittare  la  data  di
collocamento a riposo per farla coincidere con le nuove decorrenze di
cui   al   comma   5,  onde  evitare  soluzione  di  continuita'  con
l'erogazione  del  trattamento  pensionistico;  tale  interpretazione
consente  ora  di  affermare  che non vi sono limiti temporali per la
presentazione  di domande che indichino la nuova data di collocamento
a riposo.
    La circolare n. 13, con le sole eccezioni per le direttive inter-
pretative  sopra  illustrate, resta pertanto confermata; si impongono
peraltro  alcune  precisazioni che attengono alle modalita' operative
di applicazione della disciplina in esame.
1 - Calcolo delle pensioni dirette decorrenti dal 2 gennaio 1995
    Le  norme  che qui assumono rilievo sono contenute negli articoli
15,  comma 3, e 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e concernono
i  trattamenti  pensionistici  aventi  decorrenza  dal 2 gennaio 1995
(ultimo giorno di servizio 1 gennaio 1995).
    L'art.  15,  comma  3,  stabilisce  che  "...con decorrenza dal 1
gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art.  1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza
esclusive  dell'assicurazione  generale obbligatoria, ... la pensione
spettante  viene  determinata  sulla  base degli elementi retributivi
assoggettati  a  contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, ovvero l'indennita' di contingenza, ovvero l'assegno per il
costo della vita spettante ".
    Giova,  a  riguardo, rammentare che, ai sensi dell'art. 11, comma
1,   della   legge  n.  274  del  1991,  l'onere  di  riscatto  e  di
ricongiunzione  viene  gia' determinato sulla base della retribuzione
annua   contributiva   e   comprensiva   dell'indennita'  integrativa
speciale.
    In  base all'art. 17, comma 1, "con effetto dal 1 gennaio 1995 le
disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della
determinazione    della    pensione    dell'assicurazione    generale
obbligatoria  dei  lavoratori dipendenti, pari al due per cento, sono
estese  ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione  predetta,  per  le  anzianita'  contributive o di
servizio maturate a decorrere da tale data."
    Con   riferimento   ai   suddetti  trattamenti  pensionistici  le
innovazioni recate dalle citate disposizioni si sostanziano:
-  nella  determinazione  della  pensione  spettante sulla base delle
retribuzioni    annue    contributive   comprensive   dell'indennita'
integrativa   speciale   o   dell'indennita'  di  contingenza  ovvero
dell'assegno per il costo della vita;
-  nella  valutazione  della nuova aliquota pensionistica del due per
cento all'anno per i servizi maturati dal 1 gennaio 1995.
    In  relazione  al primo punto, tenuto conto delle disposizioni di
cui  all'art.  13  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
concernenti  le  modalita'  di  calcolo  della pensione diretta annua
lorda,  si precisa che la retribuzione annua contributiva da prendere
in  considerazione  sara'  quella  alla data di cessazione per quanto
riguarda  la  quota  prevista dalla lettera a) dell'art. 13, e quella
media  del periodo di riferimento per la quota prevista dalla lettera
b) del medesimo art. 13.
    Per la determinazione della retribuzione annua contributiva media
valgono  le  istruzioni contenute nella circolare n. 1 del 14 gennaio
1994,  sostituendo  alle  retribuzioni pensionabili le corrispondenti
retribuzioni   annue   contributive,   come  gia'  specificato  nella
circolare n. 13 del 7 febbraio 1995.
    In  relazione al secondo punto, si osserva innanzitutto che nulla
e'  innovato  per  quanto  concerne  l'aliquota  pensionistica di cui
all'allegato  A  della  legge  n.  965 del 1965 in corrispondenza del
servizio  goduto  alla  data  del 31 dicembre 1992, utilizzata per la
determinazione  della quota di pensione prevista dalla lettera a) del
richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
    Invece,  l'aliquota  pensionistica  relativa al servizio totale -
utilizzata  ai  fini  del  calcolo della quota di cui alla lettera b)
dello   stesso   articolo   13,   previa   detrazione   dell'aliquota
corrispondente  al  servizio  al 31 dicembre 1992 - sara' determinata
sommando all'aliquota prevista dall'allegato A della legge n. 965/65,
in  corrispondenza del servizio utile al 31 dicembre 1994, quella del
due  per cento all'anno per i servizi successivi a quest'ultima data,
calcolata  secondo  le  istruzioni  gia'  fornite  con  la richiamata
circolare n. 13/1995.
    Si  rammenta  che  il  servizio  utile ai fini della misura della
pensione, maturato dal 1 gennaio 1995, dovra' essere determinato come
differenza  tra  i  servizi  utili  alla  data di cessazione ed al 31
dicembre 1994.
    La  normativa  sopra illustrata trova applicazione anche nel caso
di  conferimento di pensione di privilegio, la cui disciplina, per il
resto, e' rimasta invariata.
    E'  appena  il caso di avvertire che per la Cassa per le pensioni
in favore degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e
coadiutori  il  riferimento all'allegato A della legge n. 965/65 deve
essere sostituito con l'allegato A della legge n. 16 del 1986, mentre
l'arrotondamento e' ad anni interi.
    Si  ritiene  opportuno  a  questo  punto  fornire  un  esempio di
calcolo:
Rc = 38.910.000
Rcm = 36.752.860
Servizio utile ai fini del Servizio utile ai fini della
diritto misura
31.12.92 26a 9m 14g 26a 9m
31.12.94 28a 9m 14g 28a 9m
cessazione 32a 4m 32a 4m
(31.7.98)
Il  servizio  utile ai fini della misura dal 1 gennaio 1995 e' pari a
3a 7m (32a 4m - 28a 9m)
Pd = 38.910.000 x 0,59091 + 36.752.860 (0,71308 - 0,59091) =
     27.482.405 arr. = 27.482.500
dove
0,71308  (aliquota  pensionistica  relativa al servizio totale) e' il
risultato   della   somma  tra  0,64141  corrispondente  all'aliquota
relativa  al  servizio  al  31.12.94,  (pari  a  28a  9m),  e 0,07167
corrispondente  al  2 per cento per 3a 7m (periodo dal 1 gennaio 1995
al 31 luglio 1998).
    E'  del  tutto evidente che, per effetto del comma 5 dell'art. 15
della  legge  n.  724 del 1994, il trattamento di pensione relativo a
cessazioni  dal  1  gennaio  1995 sara' costituito dall'unico importo
della pensione spettante alla quale non si aggiunge piu' l'indennita'
integrativa speciale.
2 - Retribuzione annua contributiva media eccedente prefissati limiti
    L'art. 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede
l'applicazione di aliquote pensionistiche decrescenti in relazione al
superamento  di  determinati  limiti della retribuzione media presa a
base per il calcolo della pensione.
    Detta  norma,  come  gia' illustrato nelle circolari n. 16 del 23
luglio  1993  e  n. 1 del 14 gennaio 1994, si applica con gradualita'
nei   confronti   degli   iscritti   alle   gestioni   pensionistiche
dell'I.N.P.D.A.P., a far tempo dal 1 gennaio 1993.
    Occorre  adesso aggiornare per l'anno 1995 le indicazioni fornite
con la citata circolare n. 1 circa il limite di retribuzione rispetto
al  quale deve essere confrontata, per le pensioni con decorrenza dal
2  gennaio  1995,  non piu' la retribuzione pensionabile media bensi'
quella annua contributiva media.
    Tenendo   presente   che   il  nuovo  tetto  pensionabile  valido
nell'ordinamento  I.N.P.S. e' di lire 57.578.000, per l'anno in corso
tale  limite risulta di lire 109.398.200 (pari a 57.578.000 aumentato
del  novanta  per  cento); conseguentemente, il valore della costante
utilizzata  nella espressione (7) indicata nella circolare n. 1 per i
casi di cui trattasi, e' uguale, per il 1995, a 30.084.505.
    Le  disposizioni contenute negli articoli 15, comma 3 e 17, comma
1,  esaminate  nel  precedente  paragrafo,  sono efficaci anche nella
presente   fattispecie,   in   ordine  ai  trattamenti  pensionistici
decorrenti dal 2 gennaio 1995.
3 - Importo minimo della pensione
    Per  l'anno  1994, come e' noto, l'importo minimo della pensione,
previsto  dall'art.  26  della  legge n. 177 del 1976, e' pari a lire
751.700  annue  lorde,  cui  va  sommata,  se spettante, l'indennita'
integrativa   speciale   corrisposta   ai  pensionati,  eventualmente
valutata in quarantesimi a seconda della causa della cessazione.
    Per  le  pensioni  con  decorrenza  dal  2 gennaio 1995, ai sensi
dell'art.   15,   comma   3,  della  legge  n.  724,  il  trattamento
pensionistico  viene  calcolato  come  unico importo sulla base delle
retribuzioni  annue contributive mentre e' venuta meno, in virtu' del
successivo  comma  5  dello  stesso art. 15, l'indennita' integrativa
speciale come assegno accessorio della pensione.
    Pertanto,   l'ammontare  annuo  del  trattamento  di  quiescenza,
determinato  con il procedimento descritto al paragrafo 1, dovra' ora
essere  confrontato  con l'importo minimo di pensione, che per l'anno
1995 continua ad essere pari a lire 751.700 annue lorde.
4 - Casi di riduzione dell'importo della pensione diretta annua lorda
    Giova rammentare che nelle ipotesi di cessazioni anticipate che
diano  luogo  a  pensione  di  anzianita',  l'importo del trattamento
pensionistico   puo'   essere  soggetto  a  riduzione  in  base  alla
disciplina vigente alla data di decorrenza della pensione stessa.
    Le norme che attualmente regolano la materia sono contenute negli
articoli  11,  commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. e
13, comma 6, della legge n. 724 in esame.
    Con  circolare  18 febbraio 1994, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994) sono stati
forniti  gli opportuni chiarimenti circa le citate disposizioni della
legge  n.  537  del  1993;  qui  bastera' ricordare che, ai sensi del
menzionato  comma  18,  le  riduzioni  previste  non  si estendono ai
dipendenti  la  cui  domanda  di  pensionamento  anticipato sia stata
accolta prima del 15 ottobre 1993.
    In  base  poi  al  disposto dell'art. 13, comma 6, della legge n.
724,  nei  casi  di  pensione  di  anzianita' a seguito di domanda di
cessazione  anticipata  accolta entro il 28 settembre 1994, come pure
per  le  eccezioni  indicate nei commi 3 e 4 dello stesso art. 13, si
continuera' ad applicare la riduzione prevista dalla legge n. 537 del
1993,  se  piu' favorevole rispetto alla emananda normativa che sara'
in vigore alla data di decorrenza della pensione.
    In tutti gli altri casi, invece, si dovra' applicare la riduzione
che  sara' stabilita dalle disposizioni che risulteranno vigenti alla
data di decorrenza della pensione.
    Poiche',  come e' noto, gli enti datori di lavoro trasmettono per
tempo   alle  Direzioni  provinciali  del  tesoro  la  documentazione
relativa  al trattamento provvisorio di pensione, e' evidente che gli
stessi  enti  applicheranno  le riduzioni previste dalla normativa in
essere  alla  data  di  trasmissione  alla  Direzione provinciale del
tesoro del modello 755.
    Sara'  cura degli stessi enti, anche al fine di evitare possibili
situazioni   debitorie   a   carico  del  pensionato,  provvedere  al
tempestivo  invio  della  ulteriore  documentazione necessaria per la
riliquidazione del trattamento provvisorio alla Direzione provinciale
del  tesoro, in presenza di diversa normativa alla data di decorrenza
dell'acconto.
5 - Pensioni indirette e di riversibilita'
    La nuova disciplina relativa al calcolo della pensione diretta ha
riflessi  anche  sulla  determinazione  delle pensioni indirette e di
riversibilita'.
    Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge in esame "la pensione
di  cui  al comma 3 e' reversibile, con riferimento alle categorie di
superstiti  aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti."
    La nuova normativa riguarda quindi:
- le pensioni indirette decorrenti dal 2 gennaio 1995;
-  le  pensioni  di  riversibilita'  relative a trattamenti diretti i
quali  abbiano avuto decorrenza dal 2 gennaio 1995; nulla e' innovato
per  le pensioni di riversibilita' il cui dante causa sia cessato dal
servizio entro il 31 dicembre 1994 (ultimo giorno lavorativo).
    Nei  casi  riguardanti dalla legge n. 724 la pensione indiretta o
di  riversibilita'  verra'  determinata  sulla  base  della  pensione
diretta con l'applicazione delle seguenti aliquote di riversibilita':
-  coniuge:  senza  prole, 60 per cento; con un orfano, 80 per cento;
con due o piu' orfani, 100 per cento;
- orfani soli: un orfano, 60 per cento; due orfani, 80 per cento; tre
o piu' orfani, 100 per cento;
- genitori: per ogni genitore, 15 per cento;
-  collaterali:  per  ogni  fratello  o sorella, 15 per cento fino al
massimo del 100 per cento.
    E'  opportuno  sottolineare che, nei casi di pensione indiretta o
di riversibilita' calcolata secondo la nuova disciplina,
     a)  non  trova piu' applicazione l'art. 4 della legge 5 febbraio
1968,  n. 85, e viene pertanto meno l'importo costante della pensione
diretta che si riversera' nella misura fissa prevista.
     b)  non  viene  corrisposta  l'indennita'  integrativa  speciale
(comma 5 dell'art. 15 prima menzionato).
    Rimangono,    ovviamente,   ferme   le   norme   concernenti   la
riversibilita' per i casi che danno luogo a pensioni di privilegio.
6 - Decorrenza delle pensioni di anzianita': precisazioni.
    Con  la  circolare  n.  13  del 7 febbraio 1995, al punto 2, sono
stati  forniti chiarimenti circa la disposizione recata dell'articolo
13,  comma  5,  della  legge  n.  724  ed  il  regime transitorio ivi
previsto.
    In  proposito  sono  sorte  talune  perplessita'  in relazione al
servizio  maturato  al  28 settembre 1994, necessario per accedere al
trattamento di quiescenza anticipato alle date stabilite. Al riguardo
va  chiarito  che  i limiti di servizio prescritti dalla norma stessa
alle  lettere  a)  e  b)  -  37  e 31 anni - devono essere pienamente
raggiunti, senza possibilita' di alcun arrotondamento, trattandosi di
anzianita'  prescritte  per  l'accesso alla pensione anticipata e non
per il conseguimento del diritto a pensione.
    Va  aggiunto  che la decorrenza del 1 gennaio 1997, prevista alla
lettera  c)  della disposizione in esame, e' riservata a tutti coloro
che  non  rientrano  nelle  ipotesi  precedentemente  contemplate dal
medesimo comma 5.
7 - Coefficienti di rivalutazione
    Il  comma  4  dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992
stabilisce  che  le  retribuzioni  da  prendere a base per il calcolo
delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le
retribuzioni  si  riferiscono e quello precedente la decorrenza della
pensione;  ai fini dell'adeguamento delle predette retribuzioni viene
inoltre  riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno
solare preso in considerazione.
    Si  rammenta  che detta rivalutazione riguarda le retribuzioni da
prendere  a riferimento per determinare la quota di pensione prevista
dalla  lettera  b) dell'art. 13 del menzionato decreto legislativo n.
503/1992.
    Per   comodita'  di  utilizzazione  si  riportano  di  seguito  i
coefficienti di rivalutazione per gli anni che qui interessano:
    Anno 1993 coeff. 104,2
      " 1994 " 108,3
8 - Residuo  debito  per  contratto  di  cessione  del  quinto  dello
    stipendio. Recupero in sede di pensione.
    E'  frequente  il  caso  di  iscritti,  titolari  di contratto di
cessione  del  quinto  dello  stipendio  stipulato con l'INPDAP e non
estinto  in  attivita' di servizio, che all'atto della cessazione non
indicano  sulla  domanda  di liquidazione della pensione le modalita'
prescelte  per  il  pagamento del residuo debito; in conformita' alle
vigenti   disposizioni,   cio'  puo'  dar  luogo,  nelle  fattispecie
previste,  all'applicazione  di una quota vitalizia passiva annua sul
trattamento di quiescenza.
    In  tale  situazione,  sono sorte numerose controversie in quanto
gli  interessati,  magari  a distanza di qualche anno dalla emissione
del decreto di pensione, hanno invocato l'annullamento della predetta
quota vitalizia passiva, nel convincimento di aver esaurito il debito
a   loro  carico  mediante  la  trattenuta  operata  dalla  Direzione
provinciale del tesoro sull'acconto di pensione.
    Al  fine  di  ovviare  a siffatti inconvenienti e nell'intento di
dare  favorevole  accoglimento  alle  aspettative  degli iscritti, si
consente che, con effetto dal 1 gennaio 1995, il recupero del residuo
debito derivante da contratto di cessione del quinto dello stipendio,
vigente    all'atto    della   cessazione   dal   servizio,   avvenga
prioritariamente per l'intera soluzione con ritenuta sulle prime rate
di pensione, salvo volonta' contraria degli interessati.
9 - Calcolo del trattamento provvisorio di pensione - uso del modello
    S.C. 755/5/2.
    In  relazione alle descritte modifiche normative introdotte dalla
legge  n.  724  del  1994,  e' stato predisposto, in sostituzione del
precedente,  l'unito  modello S.C. 755/5/2, per la determinazione del
trattamento provvisorio di pensione.
    Si  rileva  che  la  struttura  ed  il  procedimento  di calcolo,
illustrati  nella  circolare n. 1 del 1994, rimangono sostanzialmente
fondati sulle due distinte quote di pensione: la prima, relativa agli
anni  e  mesi  di  servizio  maturati a tutto il 31 dicembre 1992; la
seconda,  corrispondente  alle  anzianita'  contributive  acquisite a
decorrere  dal 1 gennaio 1993 e con il nuovo rendimento annuo del due
per cento per i servizi maturati dal 1 gennaio 1995.
    Viene  di  seguito  riprodotto  il  nuovo  modello  S.M. 755/5/2,
corredato  delle relative note illustrative; si uniscono altresi', in
calce,  degli  esempi  utili  in alcune fattispecie di trattamenti di
quiescenza
    La  presente  circolare  viene diramata d'intesa con la Direzione
Generale dei Servizi periferici del Ministero del tesoro.
                                                Il presidente: SEPPIA

     ---->  vedere Modelli da pag. 17 a pag. 37 del S.O.  <----