IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento  di  Pier Giuseppe Defilippi
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta dalla Conferenza di servizi  nella  seduta
del 15 marzo 1995 di accogliere l'istanza;
  Sentito  il  parere  dell'Ordine  degli psicologi secondo cui nulla
osta  al  riconoscimento  del  titolo  di  psicologo  in  quanto   la
formazione  dello  psicologo  in  Belgio  e'  simile  a  quella dello
psicologo  in  Italia  e  pertanto  non  vanno  applicate  le  misure
compensative  previste  dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 115/1992;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento  in  quanto  il caso e' previsto dall'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
  Il titolo di laurea  in  psicologia  di  Pier  Giuseppe  Defilippi,
cittadino  italiano,  nato  a  Barone  (Italia)  il  29  marzo  1943,
rilasciato  dall'Universita'  cattolica  di  Louvain   (Belgio),   e'
riconosciuto   quale   titolo   abilitante  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo degli psicologi in Italia.
   Roma, 22 marzo 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO