IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Chlapoutakis Georgios presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli ingegneri al caso di specie e in riferimento a casi analoghi; Ritenuto che, essendo l'interessato in possesso di un diploma di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso l'Universita' di Bologna ed essendo iscritto alla Camera tecnica della Grecia, egli e' in possesso di un "prodotto finito" greco, riconoscibile ai sensi del citato decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dell'ingegnere italiano, esclude l'applicabilita' di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo; Decreta: Il titolo di Chlapoutakis Georgios, nato il 28 novembre 1947 a Giannitsa (Grecia), cittadino greco, di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso l'Universita' di Bologna e l'iscrizione alla Camera tecnica abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Grecia, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri. Roma, 22 marzo 1995 Il direttore generale: ROVELLO