IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista   la  domanda  di  riconoscimento  di  Chlapoutakis  Georgios
presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli  ingegneri
al caso di specie e in riferimento a casi analoghi;
  Ritenuto  che,  essendo  l'interessato in possesso di un diploma di
laurea in ingegneria meccanica  conseguito  presso  l'Universita'  di
Bologna ed essendo iscritto alla Camera tecnica della Grecia, egli e'
in possesso di un "prodotto finito" greco, riconoscibile ai sensi del
citato decreto legislativo n. 115/1992;
  Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con
quella   dell'ingegnere   italiano,   esclude   l'applicabilita'   di
meccanismi  di  compensazione  ai  sensi  dell'art.  6  del   decreto
legislativo;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Chlapoutakis  Georgios,  nato il 28 novembre 1947 a
Giannitsa  (Grecia),  cittadino  greco,  di  laurea   in   ingegneria
meccanica  conseguito  presso l'Universita' di Bologna e l'iscrizione
alla Camera tecnica abilitante  all'esercizio  della  professione  di
ingegnere  in  Grecia,  e'  riconosciuto  quale titolo abilitante per
l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.
   Roma, 22 marzo 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO