IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 1987, che approva l'accordo di  programma  per  l'attuazione
del  progetto  per  la reindustrializzazione e la realizzazione di un
parco tecnologico  nell'area  della  Val  Basento,  stipulato  il  30
dicembre  1987  fra  il  Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno,   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,   il   presidente   della   giunta   della  regione
Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio  per
lo sviluppo industriale della provincia di Matera;
  Visto  il  decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n.  233,  riguardante  il  regolamento
concernente  le  procedure per la concessione e la liquidazione delle
agevolazioni finanziarie per le attivita' previste  dal  testo  unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1
marzo 1986, n. 64;
   Vista  la  delibera  CIPE   del   29   marzo   1990,   concernente
l'approvazione  del  terzo  piano annuale di attuazione del programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre  1992  con  il  quale  la  durata  del  suddetto  accordo e'
prorogata al 30 giugno 1994;
  Visto il decreto del Ministro del bilancio e  della  programmazione
economica  del 15 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 21 settembre 1994, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2,
del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, con il quale il termine di
attuazione dell'accordo di programma e' stabilito al 30 aprile 1995;
  Visto  il  decreto  22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  ed  in
particolare l'art. 1,  comma  3,  lettera  a),  con  il  quale  viene
stabilito che restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986,
n.  64,  per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive
che alla data del 21 agosto 1992 risultavano inseriti  negli  accordi
di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986,
n. 64;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il
trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a  norma  dell'art.  3  della  citata
legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visti   in  particolare,  l'art.1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.  96,  con  il  quale  le  funzioni  del
Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel Mezzogiorno vengono
attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione  economica
e  l'art.  3  dello  stesso decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse  e
le  attribuzioni  del  Ministero  del bilancio e della pragrammazione
economica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,  n.
283,  che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata
del Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  le
competenze in materia di contrattazione programmata;
  Visto   il   decreto-legge   9   dicembre  1994,  n.  675,  recante
disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla  soppressa  Agenzia  per  la  promozione
dello  sviluppo  del  Mezzogiorno nonche' per l'avvio dell'intervento
ordinario  nelle  aree  depresse  del  territorio  nazionale,  ed  in
particolare l'art. 13, che, ai fini dell'applicazione del citato art.
1,  comma  3,  lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
stabilisce  che sono considerati inseriti negli accordi di programma,
stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli  interventi,  anche
se non specificatamente indicati nell'accordo, identificati, entro il
31  gennaio  1994,  come  indispensabili  per conseguire le finalita'
previste dall'accordo stesso;
  Visto l'atto firmato dalle parti sottoscrittrici in data  18  marzo
1994  con allegato protocollo d'intesa sottoscritto da dette parti in
data 29 ottobre 1993, recante modificazioni ed integrazioni al citato
accordo di programma Val Basento,  che  stabilisce  che  gli  impegni
relativi   ai  livelli  occupazionali  previsti  nell'accordo  stesso
vengono ridefiniti in conseguenza delle modifiche  intervenute  nelle
strutture  produttive  dell'area  e della mutata situazione economica
nazionale e segnatamente del settore chimico;
  Vista la delibera CIPE del  22  novembre  1994,  registrata  il  23
dicembre  1994  sul registro 1, foglio n. 250, che approva l'atto del
18 marzo 1994 recante modificazioni ed  integrazioni  all'accordo  di
programma Val Basento;
  Considerato  che,  rispetto  all'accordo  approvato con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  30  dicembre  1987  che
prevedeva  un  equilibrio  occupazionale  in  2.900  posti di lavoro,
risultano alla data del 31 gennaio 1994 - secondo l'atto stipulato in
data 18 marzo 1994  -  n.  1.440  occupati  in  attivita'  produttive
esistenti,  e  che  rimangono  da  realizzare  complessivamente 1.460
posti, dei quali n. 534 relativi a personale  in  Cassa  integrazione
guadagni,  n. 99 relativi a personale in mobilita' e i residui n. 827
da coprire con nuovi posti di lavoro;
  Considerato che  le  domande,  relative  all'attuazione  dell'atto,
pervenute  alle  banche,  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto-legge 9
dicembre 1994, n. 675, a tutto il  31  gennaio  1994  sono  risultate
essere  n.  71 per un insieme di investimenti dichiarati di lire 1243
mld e complessivi 5021 posti di  lavoro  dichiarati,  come  riportato
negli elenchi n. 3.1 e 3.2 allegati all'atto stesso;
  Considerato  che  dette  domande  sono  state  sottoposte al vaglio
preliminare del gruppo di lavoro costituito dalla regione Basilicata,
dal Consorzio industriale di  Matera  e  dall'Enichem  e  sono  state
selezionate  accertandone,  secondo  quanto  indicato  dal protocollo
d'intesa allegato al citato atto del del 18 marzo  1994,  lettera  A)
punto   2,   l'idoneita'  e  l'indispensabilita'  in  funzione  delle
finalita'  occupazionali  previste  dall'accordo  di  programma   Val
Basento,  che  n. 62 imprese, con investimenti pari a lire 971 mld ed
occupati pari a 2.690 unita', si sono impegnate ad assorbire il 50% o
piu'  di  personale  in  cassa  integrazione o in mobilita', che n. 4
imprese si sono impegnate ad assorbire meno del 50% di  personale  in
cassa  integrazione  o in mobilita', con investimenti di lire 231 mld
ed occupati  per  2.183  unita',  e  n.  5  iniziative  risultano  da
verificare  e rappresentano investimenti per lire 41 mld e 148 unita'
occupate;
  Considerato che le domande presentate risultano in numero superiore
a quelle che potranno avere  capienza  nell'accordo  con  riferimento
alle  disponibilita'  finanziarie stanziate ed ai posti di lavoro che
rimangono da realizzare, si dovra' procedere a una  graduatoria  che,
nel  rispetto  dell'ordine cronologico di presentazione delle domande
stesse,  dovra'  tenere  conto  delle  condizioni  di  ammissibilita'
all'istruttoria,  atteso  che  tali  condizioni  sono l'assunzione di
cassaintegrati o lavoratori in mobilita' e l'inizio dei lavori  entro
i   termini  di  scadenza  stabiliti  dall'atto  citato,  nonche'  le
priorita' elencate nel presente decreto;
  Considerato che sono escluse dalla procedura istruttoria di cui  al
presente regolamento le domande delle imprese che hanno gia' ottenuto
il  provvedimento  di  concessione  della  cessata  Agensud  e che le
domande gia' istruite presso le banche per le  quali  non  sia  stato
ancora  emesso il provvedimento di concessione da parte della cessata
Agensud, saranno sottoposte alle procedure del presente decreto;
  Considerato che sono in essere convenzioni stipulate tra la cessata
Agensud e le banche abilitate;
  Attesa la  necessita'  di  emanare,  ai  fini  sopra  indicati,  il
presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Priorita' e graduatoria delle iniziative
  1.  Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del
bilancio e della programmazione economica (d'ora in avanti denominato
Servizio), procede  alla  formazione  della  graduatoria  delle  sole
iniziative  le cui domande sono state presentate alle banche entro il
31 gennaio 1994, e sottoposte al vaglio  preliminare  del  gruppo  di
lavoro costituito dalla regione Basilicata, dal Consorzio industriale
di   Matera   e  dall'Enichem  che  ne  ha  accertato  l'idoneita'  e
l'indispensabilita', in base alle priorita' di cui al comma 2  ed  ai
punteggi  di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
  2. La graduatoria di cui al comma 1 e'  formata  sulla  base  delle
seguenti priorita':
A) Priorita' indispensabili per conseguire le finalita'
  dell'accordo di programma:
  A.1.  percentuale  di occupati derivanti dalla cassa integrazione e
dalla mobilita' sul totale degli occupati previsti dalla iniziativa;
  A.2. rapporto investimenti fissi su occupati totali previsti;
  A.3.  rapporto  tra  gli  oneri  per  lo   Stato   ipotizzati   per
l'iniziativa e gli investimenti agevolabili previsti.
B) Priorita' riferite al mercato:
  B.1. prospettive del mercato specifico dell'iniziativa;
  B.2.   utilizzo  delle  risorse  locali  disponibili  o  produzioni
sostitutive di importazioni;
  B.3.  percentuale di vendite destinate all'esportazione o accordi e
intese commerciali per la vendita dei prodotti.
C) Priorita' riferite all'iniziativa:
  C.1. percentuale degli investimenti gia' realizzati alla  data  del
31 gennaio 1994;
  C.2.  utilizzazione di tecnologie avanzate nel ciclo di lavorazione
adottato;
  C.3.   rapporto   tra   utile   e   fatturato,   desumibile   dalla
documentazione  rimessa per la istruttoria e riferito alle condizioni
ipotizzate per il primo anno di regime dell'impianto;
  C.4. situazione finanziaria nell'anno di regime.
  3. Le domande delle iniziative di cui all'art.  1,  comma  1,  sono
esaminate  secondo  l'ordine  cronologico.  Nel  caso  si verifichino
parita' di punteggio, hanno precedenza in graduatoria  le  iniziative
le cui domande siano state presentate anteriormente.