IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera; Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, riguardante il regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attivita' previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; Vista la delibera CIPE del 29 marzo 1990, concernente l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 con il quale la durata del suddetto accordo e' prorogata al 30 giugno 1994; Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 1994, emanato ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, con il quale il termine di attuazione dell'accordo di programma e' stabilito al 30 aprile 1995; Visto il decreto 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed in particolare l'art. 1, comma 3, lettera a), con il quale viene stabilito che restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla data del 21 agosto 1992 risultavano inseriti negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visti in particolare, l'art.1, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vengono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica e l'art. 3 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse e le attribuzioni del Ministero del bilancio e della pragrammazione economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata; Visto il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ed in particolare l'art. 13, che, ai fini dell'applicazione del citato art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificatamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalita' previste dall'accordo stesso; Visto l'atto firmato dalle parti sottoscrittrici in data 18 marzo 1994 con allegato protocollo d'intesa sottoscritto da dette parti in data 29 ottobre 1993, recante modificazioni ed integrazioni al citato accordo di programma Val Basento, che stabilisce che gli impegni relativi ai livelli occupazionali previsti nell'accordo stesso vengono ridefiniti in conseguenza delle modifiche intervenute nelle strutture produttive dell'area e della mutata situazione economica nazionale e segnatamente del settore chimico; Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata il 23 dicembre 1994 sul registro 1, foglio n. 250, che approva l'atto del 18 marzo 1994 recante modificazioni ed integrazioni all'accordo di programma Val Basento; Considerato che, rispetto all'accordo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987 che prevedeva un equilibrio occupazionale in 2.900 posti di lavoro, risultano alla data del 31 gennaio 1994 - secondo l'atto stipulato in data 18 marzo 1994 - n. 1.440 occupati in attivita' produttive esistenti, e che rimangono da realizzare complessivamente 1.460 posti, dei quali n. 534 relativi a personale in Cassa integrazione guadagni, n. 99 relativi a personale in mobilita' e i residui n. 827 da coprire con nuovi posti di lavoro; Considerato che le domande, relative all'attuazione dell'atto, pervenute alle banche, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, a tutto il 31 gennaio 1994 sono risultate essere n. 71 per un insieme di investimenti dichiarati di lire 1243 mld e complessivi 5021 posti di lavoro dichiarati, come riportato negli elenchi n. 3.1 e 3.2 allegati all'atto stesso; Considerato che dette domande sono state sottoposte al vaglio preliminare del gruppo di lavoro costituito dalla regione Basilicata, dal Consorzio industriale di Matera e dall'Enichem e sono state selezionate accertandone, secondo quanto indicato dal protocollo d'intesa allegato al citato atto del del 18 marzo 1994, lettera A) punto 2, l'idoneita' e l'indispensabilita' in funzione delle finalita' occupazionali previste dall'accordo di programma Val Basento, che n. 62 imprese, con investimenti pari a lire 971 mld ed occupati pari a 2.690 unita', si sono impegnate ad assorbire il 50% o piu' di personale in cassa integrazione o in mobilita', che n. 4 imprese si sono impegnate ad assorbire meno del 50% di personale in cassa integrazione o in mobilita', con investimenti di lire 231 mld ed occupati per 2.183 unita', e n. 5 iniziative risultano da verificare e rappresentano investimenti per lire 41 mld e 148 unita' occupate; Considerato che le domande presentate risultano in numero superiore a quelle che potranno avere capienza nell'accordo con riferimento alle disponibilita' finanziarie stanziate ed ai posti di lavoro che rimangono da realizzare, si dovra' procedere a una graduatoria che, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, dovra' tenere conto delle condizioni di ammissibilita' all'istruttoria, atteso che tali condizioni sono l'assunzione di cassaintegrati o lavoratori in mobilita' e l'inizio dei lavori entro i termini di scadenza stabiliti dall'atto citato, nonche' le priorita' elencate nel presente decreto; Considerato che sono escluse dalla procedura istruttoria di cui al presente regolamento le domande delle imprese che hanno gia' ottenuto il provvedimento di concessione della cessata Agensud e che le domande gia' istruite presso le banche per le quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di concessione da parte della cessata Agensud, saranno sottoposte alle procedure del presente decreto; Considerato che sono in essere convenzioni stipulate tra la cessata Agensud e le banche abilitate; Attesa la necessita' di emanare, ai fini sopra indicati, il presente decreto; Decreta: Art. 1. Priorita' e graduatoria delle iniziative 1. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica (d'ora in avanti denominato Servizio), procede alla formazione della graduatoria delle sole iniziative le cui domande sono state presentate alle banche entro il 31 gennaio 1994, e sottoposte al vaglio preliminare del gruppo di lavoro costituito dalla regione Basilicata, dal Consorzio industriale di Matera e dall'Enichem che ne ha accertato l'idoneita' e l'indispensabilita', in base alle priorita' di cui al comma 2 ed ai punteggi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La graduatoria di cui al comma 1 e' formata sulla base delle seguenti priorita': A) Priorita' indispensabili per conseguire le finalita' dell'accordo di programma: A.1. percentuale di occupati derivanti dalla cassa integrazione e dalla mobilita' sul totale degli occupati previsti dalla iniziativa; A.2. rapporto investimenti fissi su occupati totali previsti; A.3. rapporto tra gli oneri per lo Stato ipotizzati per l'iniziativa e gli investimenti agevolabili previsti. B) Priorita' riferite al mercato: B.1. prospettive del mercato specifico dell'iniziativa; B.2. utilizzo delle risorse locali disponibili o produzioni sostitutive di importazioni; B.3. percentuale di vendite destinate all'esportazione o accordi e intese commerciali per la vendita dei prodotti. C) Priorita' riferite all'iniziativa: C.1. percentuale degli investimenti gia' realizzati alla data del 31 gennaio 1994; C.2. utilizzazione di tecnologie avanzate nel ciclo di lavorazione adottato; C.3. rapporto tra utile e fatturato, desumibile dalla documentazione rimessa per la istruttoria e riferito alle condizioni ipotizzate per il primo anno di regime dell'impianto; C.4. situazione finanziaria nell'anno di regime. 3. Le domande delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, sono esaminate secondo l'ordine cronologico. Nel caso si verifichino parita' di punteggio, hanno precedenza in graduatoria le iniziative le cui domande siano state presentate anteriormente.