IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995, contenente
norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non  statali  di
istruzione primaria e secondaria di I e II grado;
  Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli
istituti di istruzione secondaria superiore;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare con norme particolari lo
svolgimento  degli  esami  di  maturita'  e  di  licenza  nei   corsi
sperimentali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Validita' e corrispondenza dei diplomi
  1.  I  diplomi di maturita' e di licenza linguistica, conseguiti al
termine dei corsi autorizzati ai  sensi  dell'art.  278  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si
conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
  2.  I  diplomi  di  maturita'  magistrale e di maturita' artistica,
conseguiti  al  termine  di  corsi  sperimentali  quinquennali,  sono
comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo
di  cui  all'art.  1  della  legge 11 dicembre 1969, n. 910 e validi,
pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
  3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto  di
esame  saranno  indicati  gli  istituti presso i quali si svolgeranno
esami di maturita' e di licenza linguistica, a conclusione dei  corsi
sperimentali  e  i  titoli  di studio che si conseguono al termine di
detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi  dell'art.
279 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.