IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista l'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995, contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado; Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore; Ritenuta la necessita' di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di maturita' e di licenza nei corsi sperimentali; Decreta: Art. 1. Validita' e corrispondenza dei diplomi 1. I diplomi di maturita' e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari. 2. I diplomi di maturita' magistrale e di maturita' artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria. 3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturita' e di licenza linguistica, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.