IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  5 maggio 1918, n.
1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica,
ed in particolare l'art. 216;
  Visto il regio decreto 4.5.1925, n.  653,  contenente  disposizioni
sugli  alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione, ed in
particolare gli artt. 4, 15, 41, 44, 46, 56, 57, 60, 64, 66, 79,  80,
85 e 95;
  Visto  il  regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare
l'art. 137;
  Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono
stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
  Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento
dell'istruzione media-tecnica;
  Visto  il  regio  decreto  11  agosto  1933,  n.  1286  concernente
l'ordinamento  degli  istituti per la formazione degli insegnanti per
le scuole di grado preparatorio;
  Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito
nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  contenente  norme  per   la
istituzione  di  scuole  e di istituti di istruzione media tecnica ad
ordinamento speciale;
  Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, ed in particolare l'art. 32,
disciplinante gli esami di  idoneita'  presso  le  scuole  legalmente
riconosciute dipendenti dall'Autorita' ecclesiastica;
  Visto il Decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227,
concernente l'ammissione con abbreviazione dell'intervallo agli esami
di maturita', ed in particolare gli articoli 1 e 41;
  Visto  l'art.  2  della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale
gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di
licenza in analogia alle norme che regolano  gli  esami  di  Stato  a
conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;
  Visto il decreto legge 24 giugno 1952, n. 649;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985,
n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi  didattici  per
la scuola primaria;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati
introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
  Vista la legge 7 febbraio 1957, n.  88  recante  provvedimenti  per
l'educazione fisica;
  Vista  la legge 6 marzo 1958, n. 184, contenente disposizioni sugli
scrutini  ed  esami  negli  istituti  di  istruzione  secondaria   ed
artistica, ed in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1962,  n.  1859,  contenente  norme
sull'istituzionee sull'ordinamento della scuola media statale, ed  in
particolare gli artt. 8, secondo comma, e 16;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n.
362,  contenente norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n.
1859, ed in particolare gli artt. 7, terzo comma, e 8, secondo comma;
  Visto  il  decreto  legge  15  febbraio  1969, n. 9, convertito con
modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ed, in  particolare,
l'art. 2;
  Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli
istituti professionali, ed, in particolare, gli articoli 1 e 6;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969,
n.  1090  contenente  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  14  maggio  1966,  n. 362, sull'esame di Stato di licenza
nella scuola media;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15   maggio   1970,   concernente
l'attuazione dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
  Vista  la  legge  14  settembre 1970, n. 692, sulla sperimentazione
negli istituti d'arte;
  Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1991, n. 131, che determina
le materie che possono formare oggetto delle seconda  prova  scritta,
grafica o scrittografica, dell'esame di maturita' professionale;
  Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della
validita'   delle   disposizioni   sugli   esami   di  maturita',  di
abilitazione e licenza della scuola media di cui al decreto legge  15
febbraio  1969,  n.  9,  convertito, con modificazioni, nella legge 5
aprile 1969, n. 119;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, con  il  quale  sono  state  disciplinate  le  attribuzioni  dei
consigli di classe e di interclasse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419, relativo alla sperimentazione;
  Vista  la  legge  16  giugno  1977, n. 348, contenente modifiche di
alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  Vista la legge 4  agosto  1977,  n.  517,  contenente  norme  sulla
valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione
nelle   scuole   dell'obbligo,   nonche'   altre  norme  di  modifica
all'ordinamento scolastico, ed, in particolare,  gli  artt.  3  e  4,
quarto comma;
  Vista  la  legge  16  luglio  1984, n. 326, contenente modifiche ed
integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270;
  Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul  calendario
scolastico;
  Vista   la   legge   5   giugno   1990,   n.   148,  sulla  riforma
dell'ordinamento della scuola elementare;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  concernente  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1973;
  Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   aprile  1978  contenente
disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  febbraio  1979,  relativo   ai
programmi,  orari  d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media
statale;
  Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981,  concernente  criteri
orientativi  per  le prove di esame di Stato per il conseguimento del
diploma di licenza della scuola media e modalita'  dello  svolgimento
della medesima;
  Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1984;
  Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970;
  Vista la circolare ministeriale 19 aprile 1972, n. 139;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1974;
  Vista la circolare ministeriale 7 maggio 1975, n. 122;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  237  del 14 settembre 1977,
applicativa della legge 4 agosto 1977, n. 517;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  12  maggio  1978,  n.  131  sugli
scrutini ed esami nelle scuole elementari;
  Vista l'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982;
  Vista la circolare ministeriale 23 aprile 1982, prot. 537;
  Vista l'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983;
  Vista la circolare ministeriale 3 dicembre 1983, n. 330
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  30 gennaio 1984 sugli scrutini ed
esami nelle scuole secondarie non statali;
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1985, relativa al termine
per la presentazione delle istanze per la partecipazione  agli  esami
di idoneita' nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute;
  Vista la circolare ministeriale 12 giugno 1985, n. 189;
  Vista  la  sentenza  della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno
1987;
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 348 del 10 aprile 1991;
  Vista la circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988;
  Vista la circolare ministeriale n. 135 del 21 maggio 1991;
  Vista la circolare ministeriale 21 maggio 1991, n. 135;
  Considerato che il regio decreto  legge  16  maggio  1940,  n.  417
convertito  nella  legge  25  giugno  1940,  n.  854 ha attribuito al
Ministro della pubblica istruzione il  potere  di  disciplinare,  con
propria  ordinanza,  le  modalita' degli scrutini e degli esami nelle
scuole di ogni ordine e grado;
  Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  aprile  1994,  contenente   i
programmi e orari di insegnamento degli istituti professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con cui e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado;
  Visto  il  decreto ministeriale 17 gennaio 1995 n. 21 che determina
le materie che possono formare oggetto della seconda  prova  scritta,
grafica  o scritto-grafica, agli esami di maturita' professionale dei
corsi post-qualifica di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994, a
decorrere dall'anno scolastico 1994-95;
  Visto il  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  729,  concernente
l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
  Vista la legge 25 febbraio 1995, n. 58, riguardante le disposizioni
per   la   formazione   del  bilancio  finanziario  dello  Stato  per
l'esercizio 1995;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  15  febbraio  1994,  n.  53,  sul
calendario scolastico 1994-95;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  ottobre 1994, n. 287, sugli
scrutini, termine lezioni ed esami di qualifica  professionale  e  di
licenza di maestro d'arte negli istituti professionali e d'arte;
                            O r d i n a:
                               Art. 1.
                           Scrutini finali
  1.  Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe
alla successiva  avviene  per  scrutinio  in  conformita'  di  quanto
disposto nei commi successivi.
  2.  Gli  scrutini  per  le  classi  prima,  seconda, terza e quarta
elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini  stabiliti
dal calendario scolastico.
  3.   Lo   scrutinio   finale   costituisce  il  momento  conclusivo
dell'attivita' educativa annuale e non deve essere la  risultanza  di
apposite   prove,   bensi'   delle  osservazioni  e  delle  verifiche
effettuate dagli insegnanti di  classe  nel  corso  dell'intero  anno
scolastico.
  4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento
di  valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli
6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236, la base  del
giudizio  finale di idoneita' per il passaggio alla classe successiva
che sara' documentato con l'apposito  attestato  distribuito  con  il
documento di valutazione.
  5.  Nei  casi  in  cui  gli  alunni  non possano essere valutati al
termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie,
da trasferimento della famiglia, o  da  altri  gravi  impedimenti  di
natura  oggettiva,  gli  insegnanti  annotano  tale  impedimento  sul
documento di valutazione e  rinviano  la  formulazione  del  giudizio
finale  al  termine  delle  prove  suppletive  di  cui al comma 1 del
successivo articolo 6.
  6. I docenti di classe, ivi compresi il  docente  di  sostegno,  il
docente di religione - limitatamente agli alunni che si avvalgono del
relativo  insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento
della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del
decreto-legislativo n. 297/1994, non ammettere l'alunno  alla  classe
successiva  soltanto  in  casi  eccezionali,  su  conforme parere del
consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.
  A tal fine gli insegnanti di classe,  quando  ritengano  di  dovere
proporre  la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono
tenuti a presentare apposita,  motivata  relazione  al  consiglio  di
interclasse,  tempestivamente  convocato.  Del parere di detto organo
sara' fatta menzione sul documento di  valutazione  e  sull'attestato
nel  solo  caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe
successiva.
  7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione  modulare
di  cui  all'art.  121,  comma  terzo,  del  decreto  legislativo  n.
297/1994, le operazioni di scrutinio previste  dai  commi  precedenti
vengono  svolte  dall' insegnante di classe, che opera collegialmente
con il docente di sostegno, il docente di religione  -  limitatamente
agli  alunni  che  si  avvalgono  del  relativo  insegnamento - ed il
docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando
gli stessi insistono sulla stessa classe.