IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Toscana degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7  novembre  1994  nella
provincia di Lucca;
   piogge  alluvionali  dal  6 novembre 1994 al 7 novembre 1994 nella
provincia di Massa;
   piogge alluvionali dal 6 novembre 1994 al 7  novembre  1994  nella
provincia di Pisa;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni  alle  opere  di  bonifica  nei  sottoelencati  territori
agricoli,  in  cui  possono  trovare  applicazione   le   specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Lucca:
   piogge  alluvionali  dal  6  novembre  1994  al  7 novembre 1994 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio;
  Massa:
   piogge  alluvionali  dal  6  novembre  1994  al  7 novembre 1994 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
del comune di Montignoso;
  Pisa:
   piogge  alluvionali  dal  6  novembre  1994  al  7 novembre 1994 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei comuni di Cascina, Crespina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 marzo 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI