IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il proprio  provvedimento  in  data  22  marzo  1995  recante
modifiche  al  regolamento  per  la disciplina della diffusione sulla
stampa  e  sulla  radiotelevisione  di  propaganda   elettorale   per
l'elezione  dei  sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli
comunali e  dei  consigli  provinciali  nonche'  per  l'elezione  dei
consigli  regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il
23 aprile 1995;
  Preso atto che e' stato successivamente precisato che  le  elezioni
amministrative  del  23 aprile 1995 non interessano comuni e province
della regione Trentino-Alto Adige e della regione Valle d'Aosta;
  Ritenuta l'opportunita' di dare atto  di  quanto  sopra,  ai  sensi
dell'art.  16, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed ai
fini dell'applicazione dei propri provvedimenti 14 marzo  1995  e  22
marzo  1995,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana rispettivamente in data 17 marzo 1995 ed in  data  22  marzo
1995;
                              Dispone:
  Le  disposizioni  recate  dal  provvedimento  14  marzo  1995 e dal
provvedimento 22 marzo 1995, per la disciplina della diffusione sulla
stampa  e  sulla  radiotelevisione  di  propaganda   elettorale   per
l'elezione  dei  sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli
comunali e  dei  consigli  provinciali  nonche'  per  l'elezione  dei
consigli  regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il
23 aprile 1995, non trovano applicazione per la stampa  quotidiana  e
periodica  e per le emittenti radiofoniche e televisive il cui ambito
di  diffusione   sia   esclusivamente   circoscritto   alla   regione
Trentino-Alto Adige ovvero alla regione Valle d'Aosta.
  Il  presente  atto  diviene  operativo  con  la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 marzo 1995
                                              Il Garante: SANTANIELLO