IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato che la Direzione generale del Tesoro Servizio  secondo,
cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di titoli
nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966,
n. 651, nonche' operazioni di  investimenti  di  capitali  in  titoli
nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti
e  ritenuto  di  utilizzare  gli  importi  di  dette operazioni nella
sottoscrizione  di  apposita  quota  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di
conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel
contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e  26  gennaio,
13  e  24  febbraio  1995,  con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%  -  1
gennaio 1995/2005;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di una decima tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28
marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.353 miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una decima tranche dei  buoni  del
Tesoro  poliennali  9,50%  -  1  gennaio  1995/2005, fino all'importo
massimo  di  lire   1.000   miliardi   nominali,   da   destinare   a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
22 dicembre 1994, citato nelle premesse,  recante  l'emissione  della
prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 gennaio e il 1 luglio di  ogni
anno.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione dell'undicesima tranche dei buoni, per un importo massimo
del  dieci  per  cento dell'ammontare nominale indicato al precedente
primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti  in  titoli  di
Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione  della
prima  tranche  dei  buoni  stessi, ed, in particolare, quelle di cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego di titoli nominativi  rimborsabili  o  di  investimenti  di
capitali  di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 aprile 1995 e
termineranno il giorno precedente la  data  di  iscrizione  nel  Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.